Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17247 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 11/07/1966
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Brescia, che, per quanto d’interesse in questa sede, ha confermato l’affermazione di responsabilità, statuita in primo grado, di TERZIU
COGNOME per uso di atto falso, in relazione alla patente di guida apparentemente rilasciata dal autorità albanesi, risultata interamente contraffatta.
L’imputato si è affidato a 3 motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti stret necessari di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al diniego dell’applicazio dell’art. 131-bis cod. pen., poiché in tesi difensiva illegittimamente fondato sulla necess approfondimenti per accertare la falsità del documento, non emergente ictu ocu/i.
2.2.11 secondo motivo ha denunciato vizio di violazione di legge e vizio di motivazione i relazione al trattamento sanzionatorio, poiché il giudice avrebbe dovuto dare avviso alla part della facoltà di accedere all’applicazione delle sanzioni sostitutive, come previsto dall’art. bis cod. proc. pen..
2.3. Il terzo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazion diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere riconosciute per la precarietà delle condizioni sociali del ricorrente al momento del fatto e per adeguare la sanzione al ca concreto.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel complesso infondato.
1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato.
1.1. E’ necessario prendere le mosse dall’insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui l’art. 131-bis cod.pen., che riguarda la causa di non punibilità p la particolare tenuità del fatto, fa testuale riferimento alle modalità della condotta ed impo inferire che la disposizione non involga tanto l’esame della condotta tipica, quanto specificamente attenga alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive del medesimo, nella prospettiva di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente i bisogno di pena. Occorre pertanto avere riguardo – ai fini della applicabilità della causa di punibilità – al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli fatto concretamente realizzati dall’agente, perchè non è in questione la conformità al tipo causa di non punibilità presuppone un fatto tipico e offensivo, ma il cui grado di offesa particolarmente tenue, tanto da rendere recessiva la necessità di pena), bensì l’entità del s complessivo disvalore e tanto in armonia con il dato letterale, che si sofferma su connotazione storica della condotta, nella sua componente oggettiva e soggettiva (v. anche Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno Rv. 274910).
Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la po valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie – che l’ar bis cod. pen. correla ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado d colpevolezza conseguente, dell’entità del danno o del pericolo, da ponderare in relazione a parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.; cosicchè, i criteri indicati nel comma dell’art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particol tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi qu diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione rimane preclus ove anche uno solo di essi sia apprezzato negativamente (il tenore dell’art. 131-bis cod.pen nella parte del primo comma, qui rilevante, sancisce invero che la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di parti tenuità: Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7 – Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044).
1.2.Sulla scia dell’esegesi del diritto vivente, si è sviluppato poi il principio di diri collegio condivide, in virtù del quale la motivazione della reiezione della richies applicazione della causa di non punibilità in rassegna può risulta anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gl indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla st dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogat giudice di primo grado (sez.4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; sez.5, n. 15658 del 14/12/2018, D., Rv. 275635).
1.3. Occorre infine rammentare che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza di presunta, omessa od illogica motivazione in relazione ad una censura d’appello comunque inammissibile è, a sua volta, geneticamente inammissibile. L’ indicazione specifica “dell ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che devono sorreggere ogni atto d’impugnazi (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) – è invero funz alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle rela questioni. Sicchè, il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a m generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità origin (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700).
1.4. E allora, per un verso la significativa portata offensiva della condotta è puntualmente illustrata dalla doppia conforme sulla responsabilità, che permette al collegio attingere agli elaborati espositivi di entrambi i provvedimenti giurisdizionali, in qua sentenza del primo giudice, ripercorsa e condivisa dalla decisione d’appello, ha evidenziato ch l’illecito è stato consumato mentre il prevenuto era in regime di affidamento in prova, dunque
con intensità di dolo; ha rimarcato la sofisticazione della falsificazione del documento abilit alla guida, esibito alla polizia giudiziaria, che ha reso necessari accertamenti di na scientifica; in ragione della complessiva, discreta gravità delle modalità del comportamento, h determinato la pena in misura moderatamente superiore al minimo edittale e non ha ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Per altro verso, la censura difensiva, che attiene ad un’erronea applicazione della legge ragione di una carente ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto vizio di motivazione (sez.5, n. 47575 del 10 novembre 2016, Altoè, Rv.268404), è collegata ad un motivo di gravame confezionato in modo estremamente generico e con improprio riferimento alla pena edittale astrattamente prevista per il reato contestato, all’assenza di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato e alla condizione sociale dell’impu profili in parte meramente autoreferenziali ed in parte estranei alla cornice applicativa del 131 bis comma 1 e dell’art. 133 comma 1 cod. pen..
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché è giurisprudenza consolidata che in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d. ottobre 2022, n. 150 (applicabile nel caso in scrutinio), affinché il giudice di appello sia a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pe detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv.285751; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017).
Non vi è menzione, nel ricorso, di istanze in tal senso eventualmente formalizzate nel corso del giudizio di secondo grado.
3.Anche la doglianza sull’entità del trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuant cui all’art. 62-bis cod. pen. non può essere accolta, vuoi per la genericità del motivo speso punto con l’atto di appello, vuoi per il giudizio di esclusione della minima offensività del della sua particolare tenuità, al lume dei precedenti penali valorizzati dal primo giudice e globalità della valutazione operata in secondo grado a sostegno della significativa riprovazion del comportamento tenuto dall’imputato. La ragione della reiezione del relativo motiv d’appello è, in definitiva, desumibile dalla sua incompatibilità con il tessuto argomentativo d pronunce del doppio grado (sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096; sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500). Del resto, nel caso in cu venga irrogata una pena al di sotto della media edittale – ed a maggior ragione in un caso come quello in discorso, ove la pena è inferiore a quella inflitta in prime cure ed orientat minimi di legge – non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice in punto commisurazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena,
nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 464
05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv.
276288).
4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 19/03/2025
Il co sigliere estensore