Uso Cellulare in Carcere: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’introduzione del reato di uso cellulare in carcere (art. 391 ter c.p.) ha rappresentato una stretta significativa sulla comunicazione non autorizzata dei detenuti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i contorni di applicabilità della norma e i limiti dei motivi di ricorso, specialmente quando questi si rivelano generici e meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte.
Il Caso in Esame
Un detenuto ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per l’utilizzo di un telefono cellulare mentre si trovava in stato di detenzione. L’imputato contestava due punti principali: l’affermazione della sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbe voluto fossero considerate equivalenti alla sua condizione di recidivo.
La Decisione della Cassazione e l’Uso Cellulare in Carcere
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda sulla valutazione dei motivi di appello come generici e manifestamente infondati. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e validi elementi di critica.
La Genericità e Manifesta Infondatezza del Ricorso
Il rigetto del ricorso si basa su un principio fondamentale del processo di Cassazione: non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti. I motivi devono evidenziare vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) e non possono limitarsi a riproporre le stesse difese già vagliate nei gradi precedenti. In questo caso, il ricorrente non è riuscito a superare questa soglia, rendendo il suo appello inammissibile.
Le Motivazioni
L’ordinanza della Cassazione offre spunti importanti sull’interpretazione della normativa e sulla valutazione delle circostanze del reato.
L’Interpretazione dell’art. 391 ter c.p.
La Corte ha ribadito la posizione già espressa dai giudici d’appello: la norma punisce l’utilizzo del cellulare da parte del detenuto. Nel caso specifico, l’imputato era indiscutibilmente in stato di detenzione, poiché la misura custodiale era già stata eseguita al momento del fatto. La tesi difensiva, secondo cui l’uso del telefono sarebbe stato giustificato da un malore improvviso, non ha trovato accoglimento. Inoltre, le prove (i tabulati telefonici) hanno dimostrato un uso ampio e abusivo del dispositivo, non solo per contatti con familiari, ma anche con soggetti pregiudicati, aggravando la posizione dell’imputato.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Peso dei Precedenti Penali
Un altro punto cruciale della decisione riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto corretta e ben motivata la decisione della Corte d’Appello di negarle. Il fattore determinante è stato il curriculum criminale dell’imputato, caratterizzato da precedenti penali gravi e numerosi. Citando una precedente sentenza (Cass. n. 52523/2016), i giudici hanno confermato che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo sulla base dei precedenti penali, poiché questi sono un indice significativo della capacità a delinquere del soggetto.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma due principi importanti. In primo luogo, il reato di uso cellulare in carcere si configura per il solo fatto di utilizzare un dispositivo da parte di un soggetto in stato di detenzione, indipendentemente dalle giustificazioni addotte se non supportate da prove concrete. In secondo luogo, la valutazione del passato criminale di un imputato ha un peso determinante nella concessione dei benefici, come le attenuanti generiche. Un ricorso in Cassazione che non affronti in modo specifico e critico le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limiti a ripeterle, è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
È reato usare un cellulare in carcere anche se si è appena stati arrestati e si sostiene di avere un malore?
Sì. Secondo la decisione, lo stato di detenzione inizia dal momento in cui viene eseguita la misura custodiale. La norma sanziona l’utilizzo del cellulare da parte del detenuto, e la giustificazione di un malore non è stata ritenuta sufficiente a escludere il reato, soprattutto a fronte di un uso ampio e per contatti anche con persone pregiudicate.
I precedenti penali possono da soli giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche solo sulla base dei precedenti penali gravi e numerosi dell’imputato, in quanto indicatori della sua pericolosità sociale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile per genericità?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1507 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1507 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN COSTANTINO CALABRO il 10/01/1961
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOMECOGNOME ( on i q contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 391 ter ccd. p mancato riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, sono nammissitil per genericità e manifesta infondatezza, essendo meramente reiterativi di profi i di censw esaminati e disattesi con congrua motivazione;
rilevato, infatti, che quanto al primo motivo, la Corte di appello ha precisa:o l’impossibilità di accedere alla interpretazione difensiva, atteso che la norma sanziona l’uti del cellulare da parte del detenuto e che tale era la condizione del ricorrente al mc mento in CJi ebbe un malore, perché già era stata eseguita la misura custodiale, e i tabula i provavan l’ampio utilizzo abusivo del telefono per contatti non solo con i familiari, ma con pregiud (pag.4);
rilevato che anche il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da corretta motivazio che attribuisce rilievo ai precedenti penali, gravi e numerosi, dell’imputato, a . teso che e attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce d( i precedenti penali dell’imputato (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268411);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con . onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cass delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024