Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33369 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il 23/05/1950
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 10/04/2025, con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta avanzata da NOME COGNOME riconoscendo la continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i delitti oggetto delle sentenze sub 1) e 2) del provvedimento di esecuzione di pene concorrente e respingendo l’istanza con riguardo alle sentenze sub 3) e 5) dello stesso atto;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non ha accertato gli indici rivelatori dell’unico disegno;
che in realtà il ricorrente lamenta un’insussistente carenza di motivazione a fronte del fatto della valutazione da parte del giudice dell’esecuzione degli elementi emergenti dalla ricostruzione dei fatti contenuti nelle sentenze di cognizione, apprezzati con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso e ha evidenziato l’assenza di elementi specifici dotati di significativo valore probatorio e idonei a dimostrare il prospettato unico disegno criminoso, visto che i reati non ricompresi nel vincolo, pur avendo in comune con gli altri illeciti di calunnia con falsa smarrimento di assegni un movente patrimoniale, risultavano commessi a distanza di molti anni (di due anni e di quattro anni successive), erano stati commessi in luoghi assai distanti (l’uno a gravina di Puglia, l’altro in Emilia Romagna), erano caratterizzati da modalità differenti (l’uno truffa, l’altro ricettazione, l’uno con azione monosoggettiva, l’altr in concorso);
che doveva, quindi, ritenersi indinnostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01) e osservarsi che non è sufficiente la mera omogeneità dei beni giuridici tutelati e la sequenza delle condotte in un determinato arco temporale, né l’accertamento dell’identità del disegno criminoso può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
che le doglianze contenute in ricorso si risolvono in argomenti di mero dissenso e valutazioni di merito che richiamano genericamente le finalità di tornaconto personale, del tutto inidonee a distinguere la preordinazione specifica richiesta dall’art. 81 cod. pen. dall’inclinazione a delinquere;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2025 Il COGNOME re estensore GLYPH
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