Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17426 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17426 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LEGNAGO il 18/06/1992
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DI
RITTO
icembre
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 12
2024, con
la quale il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto la richiesta avanzata da NOME
COGNOME riconoscendo la continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 5) del
provvedimento impugnato, ma respingendola per i fatti oggetto delle sentenze sub 2), 3), 4), 6), 7) e 8);
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione degli artt. 671 cod.
proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione;
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già
valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo a tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’eterogeneità delle condotte, la
distanza temporale tra le stesse e l’assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione degli illeciti e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso;
che doveva quindi ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi anche delle condotte di cui alla sentenza sub 3), in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01), e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977de1 26/06/2019);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2025
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COGNOME