Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2526 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2526 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
gli argomenti dedotti nell’unico motivo dei due ricorsi, tra di loro sovrapponibili p strutturati sulla base dello stesso percorso logico, non sono consentiti dalla legge in sed legittimità, in quanto denunciano l’esistenza di una manifesta illogicità della motivaz dell’ordinanza impugnata che non emerge dal testo del provvedimento impugNOME né dalle pronunce di cognizione che i ricorsi richiamano;
il giudice dell’esecuzione è, infatti, tenuto a valutare l’istanza di riconoscimento continuazione in executivis sulla base di quanto accertato nelle sentenze di cognizione (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264);
è, pertanto, corretto il riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata a quanto accerta dalla sentenza di cognizione che ha condanNOME gli imputati per il favoreggiamento della latitanz di NOME COGNOME, perché in quella sentenza il Tribunale di Catanzaro, oltre ad escluder la finalità di agevolazione mafiosa, ha scritto espressamente che gli imputati erano legat COGNOME da rapporti di amicizia e di natura personale, e che non vi è prova che durante la latitan essi abbiano veicolato direttive della RAGIONE_SOCIALE o che la loro attività si sia risolta in aiuto all
entrambi i ricorsi deducono che, nonostante l’esclusione della aggravante, l’unico disegno criminoso vi sarebbe stato, perché il favoreggiamento della latitanza di COGNOME fu strumental all’affermazione della RAGIONE_SOCIALE, per la cui partecipazione i ricorrenti furono successivamente condannati, ma non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che non ha valutato favorevolmente questa deduzione, atteso che la stessa sentenza del Tribunale di Catanzaro afferma a pag. 5 che ad un certo punto della latitanza s verificò una violenta frattura tra i membri della RAGIONE_SOCIALE, dimostrata anche dalla circostanza COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME “in un primo momento strettamente legati a COGNOME, tanto da costituire una sorta di linea di contatto tra quest’ultimo e la moglie per tutto il periodo della lati successivamente sospettati dalla stessa COGNOME di essere coinvolti nell’uccisione del mar essendo stati tra gli ultimi a vederlo in vita. Vi sono, inoltre, elementi ulteriori concre desumere che i predetti COGNOME e COGNOME ad un certo punto sono entrati a far parte di gruppo criminale contrapposto a quello costituito dai loro originari sodali, ossia tra gli COGNOME e COGNOME, già deceduti, e da COGNOME NOME“;
nell’accertamento del giudice della cognizione, da cui, come detto, il giudice dell’esecuzio non poteva discostarsi, l’emergere del gruppo contrapposto cui si sarebbero poi successivamente affiliati COGNOME ed COGNOME, avvenne, pertanto, nel corso della latitanza di COGNOME, e all’inizio della stessa;
i ricorsi deducono che l’uccisione di NOME fu il passaggio necessario per far emergere gruppo contrapposto, e citano a sostegno l’accertamento della sentenza di cognizione che ha
condanNOME i ricorrenti per il reato dell’art. 416-bis cod. pen., ma con l’istanza di incid esecuzione non hanno chiesto di porre in continuazione l’omicidio di COGNOME con la condanna per la partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma la partecipazione a tale RAGIONE_SOCIALE con favoreggiamento della latitanza di COGNOME, che è un comportamento precedente all’omicidio ed è avvenuto tra giugno a novembre 2006;
per affermare l’esistenza di un unico disegno criminoso tra i due reati sarebbe sta necessario dimostrare che, fin dal momento in cui COGNOME ed COGNOME hanno iniziato ad agevolare la latitanza di COGNOME, essi avessero già programmato “almeno nelle sue linee essenziali” (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074) la partecipazione ad un clan contrapposto, circostanza che, però, non emerge dai passaggi delle sentenze di cognizione evidenziati in ricorso;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.