Unico Disegno Criminoso: Distanza Temporale e Complici Diversi lo Escludono
L’istituto dell’unico disegno criminoso rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, capace di influenzare significativamente il trattamento sanzionatorio di chi commette più reati. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione di specifici indici. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i criteri fondamentali per escluderne l’esistenza, focalizzandosi in particolare sulla distanza temporale tra i fatti e sulla diversità dei concorrenti.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Pluralità di Reati
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro un’ordinanza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale. Il ricorrente chiedeva che tre distinti episodi di furto, per i quali aveva riportato condanna, venissero unificati sotto il vincolo della continuazione, sostenendo che fossero tutti parte di un unico disegno criminoso. Il giudice di merito, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, ritenendo insussistente una programmazione unitaria dei reati.
I Criteri per l’Unico Disegno Criminoso secondo la Cassazione
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, ha confermato la validità del ragionamento del giudice dell’esecuzione. Gli Ermellini hanno richiamato la consolidata giurisprudenza, in particolare una nota sentenza delle Sezioni Unite (n. 28659/2017), che elenca i criteri per accertare la presenza di una volizione unitaria. Tra questi, due elementi assumono un’importanza decisiva nel caso di specie:
1. Il Criterio Temporale: La distanza cronologica tra i reati è un indicatore fondamentale. Nel caso specifico, tra il primo e il secondo furto era trascorso più di un anno, mentre tra il secondo e il terzo erano passati quasi tre anni. Un lasso di tempo così ampio rende poco plausibile l’ipotesi di un piano criminoso concepito sin dall’inizio.
2. La Diversità dei Correi: La partecipazione di complici diversi in ogni singolo episodio delittuoso è un altro forte indizio contro l’esistenza di un piano comune. Se il progetto fosse stato unitario, ci si aspetterebbe una maggiore costanza nella composizione del gruppo criminale.
le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha specificato che la decisione del giudice dell’esecuzione non è affatto illogica. Pur in presenza di reati omogenei per tipologia (tutti furti), la combinazione dei due fattori – ampia distanza temporale e mutevolezza dei complici – è sufficiente a far ritenere che ogni reato sia frutto di una decisione autonoma e contingente, piuttosto che una tappa di un programma criminoso predefinito. La semplice ripetizione di un medesimo tipo di reato non basta, da sola, a integrare l’unico disegno criminoso, se mancano prove concrete di una pianificazione unitaria originaria.
le conclusioni e Implicazioni Pratiche
Con questa ordinanza, la Cassazione rafforza un principio cardine: la valutazione dell’unico disegno criminoso deve basarsi su un’analisi fattuale rigorosa e non su mere presunzioni. La notevole distanza temporale e la partecipazione di persone diverse nei vari reati sono elementi oggettivi che, se presenti, possono legittimamente portare un giudice a escludere la continuazione. La conseguenza pratica per il ricorrente è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza delle sue argomentazioni.
La commissione di reati dello stesso tipo è sufficiente per configurare un unico disegno criminoso?
No. Secondo la Corte, anche in presenza di reati omogenei per tipologia, come più furti, la sola somiglianza non è sufficiente. È necessario dimostrare una volizione unitaria che preceda la commissione del primo reato.
Quali sono gli elementi che possono escludere l’esistenza di un unico disegno criminoso?
L’ordinanza evidenzia due indici principali che contrastano con l’idea di un piano unitario: una notevole distanza temporale tra i reati (più di un anno tra il primo e il secondo, e quasi tre anni tra il secondo e il terzo) e la diversità dei complici in ciascun episodio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina la questione nel merito. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, di norma, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4152 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale e la diversità dei correi sono due degli indic di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di correi ogni volta diversi, e di una distanza temporale di più di un anno tra il primo ed il secondo furto, e di quasi tre anni tra il secondo ed il terzo furto, non è illogica la decisione giudice dell’esecuzione che, pur in presenza di reati omogenei per tipologia, ha ritenuto insussistente un unico disegno criminoso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 gennaio 2024.