Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17399 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17399 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 7 gennaio 202Ccon la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la richiesta avanzata da
NOME COGNOME, riconoscendo la continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2)
del provvedimento impugnato, ma respingendola per i fatti oggetto della sentenza sub 3);
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell’art. 81 cod.
pen. e vizio di motivazione;
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già
valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo a tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’eterogeneità delle condotte, la
distanza temporale tra le stesse e l’assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione degli illeciti e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso;
che doveva quindi ritenersi indinnostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi anche delle condotte di cui alla sentenza sub 3), in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01), e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977de1 26/06/2019);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2025
re estensore
Il Presidente