Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23692 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23692 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME Maurizio nato a Catania il 15/07/1957
avverso l’ordinanza del 31/12/2024 del Tribunale di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, omettendo di considerare i pur segnalati elementi sintomatici e, precisamente, la contiguità cronologica dei fatti e comune causale (consistente nella creazione da parte del ricorrente di due distinte società, la RAGIONE_SOCIALE prima e la RAGIONE_SOCIALE, per continuare l’attività ininterrottamente svolta); ciò che – secondo il ricorrente – che renderebbe ragione anche dell’ampio arco temporale in cui si sono snodate le diverse condotte;
ribadito che, secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonchØ la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sØ soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01);
ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere
l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – Ł rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, COGNOME, Rv. 187740-01);
rilevato che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo dei principi espressi in sede di legittimità in materia e, segnatamente, quello secondo il quale l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonchØ la identità spaziale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sØ soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01);
rilevato, invero, che nel provvedimento impugnato si sono evidenziati, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso, ossia la distanza temporale tra i diversi fatti di bancarotta (la prima del 2009 e la secondo del 2014), la diversità delle società e la diversità dei correi, e si Ł – con motivazione non manifestamente illogica – evidenziato come le condotte di cui si tratta sono da ricondursi piuttosto ad una abitualità criminosa e a scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, chiarendo (p. 39) che, anche a voler aderire alla tesi difensiva secondo cui COGNOME aveva creato la seconda società per proseguire l’attività della prima, ormai in stato di decozione, ciò non implica – in assenza di elementi positivamente apprezzabili -che, al momento delle condotte illecite relative alla prima società, egli avesse già programmato le condotte illecite che avrebbe commesso tre anni dopo, per mezzo della seconda società;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME