Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18713 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 21/09/1984
avverso l’ordinanza del 26/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 16.10.2024 il g.i.p. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con tre sentenze irrevocabili di condanna del ricorrente;
Premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222 – 01);
Rilevato che il ricorso si fonda essenzialmente sul rilievo che i reati commessi da Iuliano siano riconducibili all’attività delittuosa svolta dal ricorrente nell’interesse del clan camorristico denominato COGNOME e che pertanto siano da ritenere inseriti nel programma dell’associazione in favore della quale egli si era messo a disposizione;
Considerato che tale argomento non tiene conto, per un verso, che per uno dei tre reati è stata esclusa in sede di cognizione la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e che, per l’altro, il disegno criminoso non è meramente identificabile nel programma dell’associazione, ma è piuttosto la preventiva ideazione e deliberazione contestuale di una serie di reati nella loro tendenziale specificità;
Ritenuto, con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, che l’ordinanza impugnata escluda in modo congruo la medesinnezza del disegno criminoso dei reati aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen. sulla base della distanza cronologica, in quanto commessi a distanza di circa tre anni l’uno dall’altro, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui non è sufficiente la presenza di taluno degli indici della continuazione se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 2298 del 25/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245970 – 01);
Ritenuto che, a fronte di tale motivazione non illogica o contraddittoria, il ricorso si limita a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep.
2021, F., Rv. 280601 – 01);
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025