Che cos’è l’ultima dichiarazione dei redditi per il gratuito patrocinio?
La corretta individuazione dell’ultima dichiarazione dei redditi è un requisito fondamentale per accedere al patrocinio a spese dello Stato, un istituto di civiltà giuridica che garantisce il diritto alla difesa anche a chi non ha le risorse economiche. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12584/2024) affronta un caso complesso, originato proprio da un dubbio interpretativo su quale anno di reddito considerare, concludendo però con un annullamento per prescrizione e lasciando aperta la questione di merito.
Il Caso: Dichiarazione dei Redditi e Istanza di Patrocinio
I fatti risalgono al 12 giugno 2014, quando un cittadino presenta un’istanza per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nell’istanza, egli fa riferimento ai redditi dell’anno 2013, dichiarazione che, a quella data, non era stata ancora presentata, poiché i termini di legge non erano ancora scaduti.
Nei gradi di merito, l’uomo viene condannato per il reato previsto dall’art. 95 del DPR 115/2002, che punisce le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni presentate per ottenere il beneficio. Secondo l’accusa, avrebbe dovuto indicare i redditi dell’anno precedente, il 2012, la cui dichiarazione era già stata depositata.
I Motivi del Ricorso e la questione dell’ultima dichiarazione dei redditi
L’imputato decide di ricorrere in Cassazione, sollevando due motivi principali. Il primo, e più rilevante, riguarda proprio la violazione dell’art. 76 del DPR 115/2002. Egli sostiene che il giudice di merito abbia errato nel considerare il reddito del 2013 anziché quello del 2012. La difesa contesta la valutazione dei giudici, che avevano ritenuto irrilevante la non scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione 2013, dato che l’imputato vi aveva fatto esplicito riferimento.
La Corte di Cassazione riconosce che la nozione di “ultima dichiarazione dei redditi” è oggetto di un recente e acceso dibattito giurisprudenziale, citando due precedenti pronunce che offrono spunti interpretativi differenti. Questa complessità porta i giudici a ritenere il motivo di ricorso non manifestamente infondato e meritevole di attenzione.
Le Motivazioni della Corte
Nonostante l’interesse della questione giuridica, la Corte di Cassazione non entra nel merito della stessa. Il focus della decisione si sposta su un altro aspetto, prettamente procedurale: la prescrizione del reato.
I giudici rilevano che i fatti contestati risalgono al 12 giugno 2014. Al momento della decisione della Cassazione, nel marzo 2024, i termini massimi di prescrizione previsti dalla legge per quel reato sono ampiamente maturati. La prescrizione è una causa di estinzione del reato che interviene quando lo Stato non riesce a giungere a una condanna definitiva entro un certo periodo di tempo, stabilito dalla legge in base alla gravità del reato stesso. Poiché il rapporto processuale era stato correttamente instaurato, la Corte non può fare altro che prendere atto del decorso del tempo.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando il reato estinto per prescrizione. Questa decisione, se da un lato pone fine alla vicenda processuale per l’imputato, dall’altro non risolve il dubbio interpretativo sull’ultima dichiarazione dei redditi. La questione rimane aperta, in attesa di un futuro intervento, magari delle Sezioni Unite, che possa fornire un criterio univoco e definitivo per tutti i casi simili. La sentenza evidenzia come, talvolta, la durata dei processi possa vanificare l’accertamento della verità, estinguendo il reato prima che si possa decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato nel merito.
Qual era il reato contestato all’imputato?
All’imputato era contestato il reato di cui all’art. 95 del DPR 115/2002, per aver reso dichiarazioni non veritiere nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in continuazione e con l’aggravante della recidiva.
Qual è la questione giuridica centrale discussa nel ricorso?
La questione centrale riguarda l’interpretazione della nozione di “ultima dichiarazione dei redditi” ai sensi dell’art. 76 del DPR 115/2002, ovvero se si debba fare riferimento all’ultima dichiarazione già presentata o a quella relativa all’anno precedente la richiesta, anche se i termini per la presentazione non sono ancora scaduti.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna?
La Corte ha annullato la sentenza perché il reato si è estinto per prescrizione. I fatti risalgono al 12 giugno 2014 e, al momento della decisione della Cassazione nel 2024, era trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire quel reato, senza che fosse intervenuta una condanna definitiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12584 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza epigrafe indicata, recante l’affermazione di penale responsabilità in ordine al cui agli artt. 81 cpv, 99, co. 4 cod. pen. e 95 DPR n. 115/2002.
Il ricorrente, con un primo motivo di gravame, deduce violazione di legg vizio di motivazione in ordine all’art. 76 DPR n. 115/2002, essendo stato pr considerazione il reddito del 2013 e non quello del 2012; inoltre, con un se motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussis dell’elemento oggettivo del reato contestato.
In ordine al primo motivo la Corte territoriale ha considerato irrilevante che alla data di deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dell (12 giugno 2014) non fossero ancora scaduti i termini per presentare la dichiara dei redditi, poiché l’imputato aveva fatto espresso riferimento alla dichiarazi 2013, pur non ancora presentata.
La questione, riguardante l’individuazione della nozione di “ult dichiarazione dei redditi” ai sensi dell’art. 76 DPR n.115/2002, è invero ogg recente dibattito (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260953 Sez. 4 – n. 4358 del 09/01/2024, Rv. 285707 – 01). Ne consegue che il motivo ricorso non può ritenersi manifestamente infondato.
Essendo maturati, nelle more del giudizio, i termini di prescrizione ( i fatti r al 12 giugno 2014), deve dichiararsi l’estinzione del reato per prescrizione, a corretta instaurazione del rapporto processuale (Sez. U, n. 32 del 22/11/ Rv. 217266 – 01 ).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescriz
Così deciso il 20 marzo 2024
Il,Consigli re estensore
Ll Presidente