Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21546 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21546 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 21.1.2024 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame presentata da COGNOME NOME ed ha confermato l’ordinanza emessa in data 22.12.2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che ha applicato al medesimo la misura della custodia cautelare, in quanto gravemente indiziato della commissione del reato di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, contestato in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ed NOME in data 19 e 22 ottobre 2022 (capo 12 dell’incolpazione).
In particolare, come si evince dall’ordinanza genetica, sulla scorta di un ampio compendio intercettivo, si ricostruiva che il 17.10.2022 COGNOME NOME aveva chiesto a COGNOME NOME di contattare COGNOME NOME per chiedergli di procurare 4 kg. di cocaina da cedere al cugino COGNOME NOME che a sua volta l’avrebbe ceduta ad acquirenti di Agrigento per un importo di euro 31.000 al Kg. Raggiunto l’accordo, si organizzava la consegna dell’ingente quantitativo di droga in favore di COGNOME NOME (che avveniva per un quantitativo di Kg. 3,5) presso una delle palazzine site in INDIRIZZO dove i cugini COGNOME abitavano ed il cugino si assumeva l’incarico di consegnargli il quantitativo mancante a fronte della corresponsione del intero prezzo. COGNOME NOME, una volta ricevuta la partita di stupefacente, era colui che disponeva del canale degli acquirenti consegnando loro lo stupefacente.
Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la mancanza, la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea interpretazione ed applicazione di legge.
Si assume che il Tribunale del riesame ha posto in essere una grave violazione del diritto di difesa per non aver garantito la partecipazione all’udienza dell’indagato che ne aveva fatto richiesta, trattandosi di diritto che non può essere sottoposto a limitazioni o decadenze quando la relativa richiesta sia stata tempestivamente esercitata.
Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l’erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen.
Si censura la decisione del Tribunale del riesame che, obliterando del tutto i rilievi difensivi, ha sostenuto la sussistenza del pericolo di recidiva desumendolo
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esclusivamente dalla gravità della condotta senza valutare i requisiti della concretezza e dell’attualità.
La misura applicata appare altresì eccessivamente afflittiva in ragione del principio di adeguatezza di cui all’art. 275 cod.proc.pen. e considerata la natura di extrema ratio della misura della custodia cautelare in carcere, ritenendosi che nella specie possa essere adeguata la misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico.
Si rileva altresì che non può essere considerata ai fini del pericolo di reiterazione il legame parentale con il cugino COGNOME NOME.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é infondato.
Ed invero il Tribunale di Catania, nel rigettare la censura difensiva, afferente all’omessa partecipazione del COGNOME all’udienza, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest’ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Rv. 278491).
Nella specie invero la richiesta non era stata formulata con l’istanza di riesame ma solo in data 5.1.2024 allorché era stato notificato il decreto di fissazione dell’udienza del riesame.
Il secondo motivo é del pari infondato.
Ed invero l’ordinanza impugnata, con un apparato logico argonnentativo conseguenziale e scevro da aporie logiche, ha desunto il pericolo attuale e concreto di recidiva ex art. 274 cod.proc.pen. dalla gravità indiziaria del reato contestato afferente all’acquisizione di 4kg. di cocaina da cedere a varie persone in Agrigento, che attesta sia la professionalità nel traffico degli stupefacenti che gli stretti legami con contesti criminali particolarmente radicati nel territori quale il RAGIONE_SOCIALE COGNOME – Ercolano di cui il cugino COGNOME NOME era
un esponente apicale e che era stato peraltro il principale artefice dell’acquisto dello stupefacente.
Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha ritenuto che gli arresti domiciliari non siano in grado di scongiurare la reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui procede, ben potendo l’indagato continuare a ricevere le partite di droga presso il proprio domicilio.
Quanto alla misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico, va considerato che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove, per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull’inidoneità degli arresti pur connotati dall’adozione di tale braccialetto (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015,dep. 2016, Rv. 265891).
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 28.3.2024