Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG 45341/23
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per í reati dell’ cod. pen. e dell’art. 612 cod. pen.;
Rilevato che l’imputato ha lamentato, con il primo motivo di ricorso, la violazione merito all’accertamento di responsabilità dell’uccisione del cane e della minaccia; co motivo di ricorso, il vizio di motivazione con riferimento all’uccisione del cane; con il di ricorso, il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, con partico alla recidiva;
Rilevato che il difensore ha presentato conclusioni scritte in cui ha ribadito l accoglimento del ricorso;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, attinenti all’accertamento di responsa fattuali e consistono in un’interpretazione alternativa delle testimonianze – second non sarebbe emersa né l’intenzionalità della condotta di uccisione né la serietà dell che esula dalla cognizione del giudice di legittimità, cui è precluso ogni potere di r elementi materiali e fattuali, proprio invece del giudice di merito;
Rilevato, infatti, che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizion giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fi giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, re sussistenza rendela decisione insindacabile (sì veda tra le più recenti, Sez. 3, 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01);
Rilevato che, nel caso in esame, i testi hanno concordemente dichiarato che non passa cani quando l’imputato aveva ucciso la povera bestia e che la padrona del cane ulteriormente insultata e minacciata che avrebbe fatto la stessa fine del cane;
Ritenuto, quindi, che la motivazione della sentenza impugnata abbia risposto in modo alle doglianze formulate con l’atto di appello;
Rilevato, quanto alla recidiva, che la motivazione sia del pari ineccepibile, per territoriale ha confermato il rigetto delle generiche e l’applicazione dell considerazione dei precedenti penali, diversi e gravi, di natura violenta, circostanze giudizio insindacabile, prevalenti rispetto all’epoca di commissione dei reati;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente