Ubriachezza e Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando l’Ebbrezza non Scusa
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su un tema di grande attualità: il rapporto tra ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale. La decisione chiarisce un principio fondamentale: lo stato di alterazione alcolica, anche se evidente, non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 337 del codice penale. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Un cittadino veniva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Durante un intervento delle forze dell’ordine, l’uomo aveva tenuto una condotta delittuosa, opponendosi agli agenti. In sua difesa, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo di non aver avuto la piena consapevolezza delle proprie azioni in quanto si trovava in un palese stato di ebbrezza al momento dei fatti, come peraltro constatato dagli stessi militari intervenuti.
La Decisione della Corte sul tema dell’Ubriachezza e Resistenza
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto la doglianza ‘manifestamente infondata’. La decisione si basa su un principio cardine del nostro ordinamento penale: lo stato di ubriachezza volontaria non incide sulla volontarietà del fatto. In altre parole, chi sceglie di bere fino a ubriacarsi non può poi invocare tale stato per giustificare un reato. La Corte ha inoltre sottolineato un vizio procedurale: la questione non era stata neppure sollevata in modo specifico nel precedente grado di giudizio, ovvero in sede di appello, rendendo la sua discussione in Cassazione ancora più problematica.
Le Motivazioni Giuridiche
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri. Il primo, di natura sostanziale, riguarda l’imputabilità. Il nostro codice penale stabilisce che, salvo i casi di ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore, lo stato di ebbrezza volontaria o colposa non esclude né diminuisce l’imputabilità. Il legislatore ha inteso evitare che l’alterazione psico-fisica auto-procurata possa diventare uno scudo per eludere la responsabilità penale. La volontà di commettere il reato, in questi casi, non viene meno; la condotta è considerata volontaria e quindi punibile.
Il secondo pilastro è procedurale. Il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ perché si basava su un argomento giuridicamente debole e consolidato in senso contrario dalla giurisprudenza. L’inammissibilità è stata rafforzata dal fatto che l’argomento difensivo non era stato adeguatamente presentato alla Corte d’Appello, precludendo di fatto una sua piena valutazione in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce con forza un principio consolidato: l’ubriachezza e resistenza a un pubblico ufficiale non sono concetti che si escludono a vicenda. Lo stato di ebbrezza volontaria non costituisce una scusante e non fa venir meno la responsabilità penale per questo tipo di reato. La decisione funge da chiaro monito sulla responsabilità individuale delle proprie azioni, anche quando commesse in stato di alterazione alcolica. Sul piano processuale, insegna l’importanza di articolare compiutamente tutte le argomentazioni difensive fin dai primi gradi di giudizio, pena l’impossibilità di farle valere davanti alla Corte di Cassazione.
Essere ubriachi può giustificare il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No. Secondo l’ordinanza, lo stato di ubriachezza volontaria non incide sulla volontarietà del fatto e, pertanto, non esclude la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’ perché lo stato di ebbrezza non è una valida causa di esclusione della colpevolezza. Inoltre, la questione non era stata specificamente sollevata nel precedente grado di giudizio (appello).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19224 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che il ricorrente sostiene di non aver avuto consapevolezza della condotta delittuosa posta in essere (art. 337 cod. pen.) in quanto, all’atto dell’intervento dei Carabinieri, era in evidente stato di ebrezza, come constatato dai militari;
rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, posto che lo stato di ubriachezza non incide sulla volontarietà del fatto, peraltro, la questione non era stata neppure specificamente dedotta in sede di appello;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente