Ubriachezza Accidentale: Quando la Volontarietà Esclude l’Imputabilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di responsabilità penale, chiarendo i limiti della difesa basata sull’ubriachezza accidentale. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere quando uno stato di ebbrezza può escludere la colpa e quando, invece, non ha alcun valore come scusante. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni dietro la conferma della condanna.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello che l’aveva giudicata colpevole. La linea difensiva principale si fondava sul presunto stato di ubriachezza accidentale in cui si sarebbe trovata l’imputata al momento della commissione del fatto. Secondo la difesa, questa condizione avrebbe dovuto portare al riconoscimento della sua non imputabilità, ossia dell’incapacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di controllarle.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Ubriachezza Accidentale
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello procedurale: i giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso non avesse i requisiti per essere discusso. In particolare, hanno stabilito che l’argomentazione presentata era una mera riproposizione di una censura già adeguatamente valutata e respinta nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito avessero già fornito una motivazione corretta e giuridicamente solida per respingere la tesi dell’ubriachezza accidentale. La chiave di volta della decisione risiede nella distinzione tra ubriachezza accidentale e volontaria. I giudici delle precedenti istanze avevano puntualmente motivato sulla volontarietà dello stato di ebbrezza dell’imputata.
Questo significa che, secondo la ricostruzione dei fatti accettata in tribunale, la donna aveva scelto consapevolmente di assumere alcol. L’ubriachezza, quindi, non era derivata da un caso fortuito (ad esempio, l’ingestione di una sostanza alcolica a propria insaputa) o da forza maggiore. Poiché la causa dello stato di alterazione era riconducibile a una scelta volontaria del soggetto, non poteva trovare applicazione la scusante dell’ubriachezza accidentale, che è l’unica a poter escludere l’imputabilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio consolidato: per invocare con successo la non imputabilità dovuta a ubriachezza, è necessario dimostrare in modo inequivocabile la sua natura accidentale. La semplice circostanza di aver bevuto non è sufficiente a escludere la responsabilità penale; anzi, se l’ubriachezza è volontaria o colposa (cioè, pur non volendo ubriacarsi, si è stati imprudenti), la responsabilità penale non solo non è esclusa, ma può in certi casi essere addirittura aggravata.
Inoltre, la decisione sottolinea un aspetto cruciale del processo in Cassazione: non è una sede dove poter ridiscutere i fatti già accertati dai tribunali di primo e secondo grado. Un ricorso per essere ammissibile deve sollevare questioni di legittimità, cioè vizi di legge nell’applicazione delle norme, e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte.
Cosa si intende per ubriachezza accidentale nel contesto di questo caso?
L’ubriachezza accidentale è lo stato di alterazione che, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto escludere l’imputabilità della ricorrente, in quanto si sarebbe trovata in tale condizione non per sua volontà al momento del fatto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato meramente riproduttivo di argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito, i quali avevano correttamente motivato che lo stato di ubriachezza era volontario e non accidentale.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della decisione?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3943 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3943 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANCONA il 12/04/1975
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della non imputabilità dell’imputata, la quale, al momento della commissione del fatto, si sarebbe trovata in uno stato di ubriachezza accidentale.
Il motivo è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno puntualmente motivato sulla volontarietà dello stato di ubriachezza (si veda pagg. 7).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024