Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23565 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE SEQUESTRATI E CONFISCATI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
avverso l’ordinanza del 20/01/2024 del TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 20 gennaio 2024, il GIP presso il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione, si è pronunciato sull’istanza con cui la so RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di vedere riconosciuta la propria legittimazione, quale creditore di buona fede titolare di diritto reale di garanzia sugli immobili og della confisca disposta con sentenza di patteggiamento in data 21.9.2022 emessa nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di associazione a delinquere, tr aggravata ex art. 640-bis cod. pen. e falso.
Con tale provvedimento, il GIP ha dichiarato il non luogo a procedere sull’istanz avanzata dall’ RAGIONE_SOCIALE, effettuare l’udienza di verifica dei crediti ed ha riconosciuto che «sussis astratto il diritto della ricorrente RAGIONE_SOCIALE a partecipare al ricavato del vendita degli immobili» suddetti fino alla concorrenza del credito vantato il ammontare, tuttavia, non poteva essere determinato.
Nel pervenire a tale conclusione, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto applicabile alla fattispecie le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 15 2022 all’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. le quali hanno esteso a tu ipotesi di confisca l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela dei terzi recate dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia).
Avverso tale ordinanza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico articolato motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 104disp. att. cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, e degli 52 e ss. del cl.igs. n. 159 del 2011. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, le modifiche introdotte da cd. riforma Cartabia, le quali hanno esteso a tutte le ipotesi di confis disposizioni in tema di tutela dei terzi dettate dal d.lgs. n. 159 dei 2011, avre natura processuale, sicché, in forza del principio tempus regit actum, esse dovrebbero trovare applicazione anche nel caso di specie. Invero, poiché l’incidente di esecuzione è stato instaurato il 4 aprile 2023, e cioè successivam all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 (30 dicembre 2022), doveva trova applicazione la nuova previsione normativa e dunque il GE avrebbe dovuto applicare le disposizioni di cui agli artt. 52 ss. codice antimafia e effettuare l’udienza di verifica dei crediti.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, stante la natura processuale della nuova normativa e l’applicabilità d principio del tempus regit actum.
La società RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Essa sostiene che il sequestro dei RAGIONE_SOCIALE era stato disposto in data 10 febbraio 2022, e dunque anteriormente alla prima modifica rilevante dell’art. 104-bis, apporta dall’art. 373, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrata in vigore il 15 luglio 2 che estendeva ai sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. pen. norme a tutela dei terzi di cui al titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 20
Analogo discorso varrebbe con riguardo alla confisca, la quale era stata dispos con sentenza in data 21 settembre 2022, definitiva il 20 ottobre 2022, e dunque anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla rifo Cartabia.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrat
La questione prospettata con il ricorso dall’RAGIONE_SOCIALE attiene alla applicabilità alla confisca disciplina in tema di tutela dei diritti dei terzi recata dal Titolo IV del digs. del 2011 (cd. codice antimafia).
Tali disposizioni prevedono un subprocedimento volto a regolare i criteri di parzia inopponibilità della confisca ai creditori dì buona fede, a determinare le condizi di accesso al riconoscimento di detti crediti e i limiti al soddisfacimento medesimi (art. 53), a tutelare la par condicio creditorum (art. 57), al fine di disciplinare le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei RAGIONE_SOCIALE confiscat contempo salvaguardando i creditori di accertata buona fede anteriori a sequestro.
In particolare, l’art. 52 del citato decreto stabilisce che «La confisca non pregiu i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anter sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni»: a) il proposto non disponga altri RAGIONE_SOCIALE sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacime del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione s RAGIONE_SOCIALE; b) che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a qu ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la b fede e l’inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o dì ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello c legittima il possesso.
Il comma 2 dell’art. 52 stabilisce che i crediti devono essere accertati secondo disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 del medesimo decreto.
In particolare, l’art. 57 prevede che il giudice delegato fissi apposita udienz la verifica dei crediti, nella quale, con l’assistenza dell’amministratore giudizi con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, provvede a verificare domande presentate dai creditori, indicando distintamente i crediti che ritiene ammettere e quelli che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, indicandon
succintamente le ragioni (art. 59). Quindi forma lo stato passivo e lo re esecutivo. Dopo che il provvedimento è divenuto irrevocabile, l’RAGIONE_SOCIALE procede al pagamento dei creditor ammessi al passivo, in ragione delle distinte masse nonché dell’ordine dei privil e delle cause legittime di prelazione sui RAGIONE_SOCIALE trasferiti al patrimonio dello (art. 60).
L’applicazione di tale disciplina, originariamente circoscritta alla confis prevenzione, è stata gradualmente estesa oltre tali ipotesi per effetto d molteplici modifiche apportate all’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. alto scopo di ampliare la tutela dei terzi creditori.
È opportuno ripercorrere, sia pure in sintesi, l’evoluzione di tale disposizio quale, introdotta dalla legge n. 94 del 2009, inizialmente disciplin l’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE sottoposti a sequestro preventivo ed aveva ad oggett i soli casi di sequestro avente ad oggetto aziende, società, ovvero RAGIONE_SOCIALE di cui f necessario assicurare l’RAGIONE_SOCIALE, esclusi quelli destinati ad affluire al F unico dì giustizia, disponendo che l’autorità giudiziaria nominasse amministratore giudiziario.
Successivamente, attraverso il richiamo alle disposizioni di cui al digs. n. 159 2011, il legislatore ha introdotto, dapprima in limitate ipotesi e poi vi ampliandone l’ambito di applicazione, un procedimento volto a tutelare i diritti terzi creditori di buona fede, bilanciandoli con l’interesse dello Stato ad acqu al proprio patrimonio i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La prima tappa di tate ampliamento è costituita dalla introduzione, ad opera dell’art. 30, I. n. 161 del 2017, nell’art. 104 -bis disp. att. cod. proc. pen. dei commi 1 -bis e 1-ter, i quali, rispettivamente, stabilivano che il giudice che dispon sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione dei RAGIONE_SOCIALE; c si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del d.lgs. n. 159 del 2011 compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutt procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del suddetto decreto.
L’art. 6, d.lgs. n. 21 del 2018 ha poi introdotto il comma 1-quater, il qual esteso al sequestro e alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. le disposizio materia di RAGIONE_SOCIALE e destinazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonch quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal co di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 («Le disposizioni in materia di amministrazion destinazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché quelle in materia di tutela terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legisl
6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in c particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposi di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e conf dì RAGIONE_SOCIALE adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, co bis, del codice»).
L’art. 373, d.lgs. n. 14 del 2019 ha ulteriormente modificato l’art. 104-bis particolare, intervenendo sul comma 1-bis, ha stabilito che in caso di sequestr disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ai fini della tute terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applican disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato digs. n. 159 del 2011.
Intervenendo sul comma 1-quater, ha stabilito che ai casi di sequestro e confisc in casi particolari previsti dall’art. 240-bis cod. pen. o dalle altre disposiz legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e conf di RAGIONE_SOCIALE adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, co bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del de legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previ dal medesimo decreto legislativo in materia di RAGIONE_SOCIALE e destinazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e di esecuzione del sequestro.
Per effetto di tale modifica, dunque, il legislatore ha espressamente previs l’applicazione delle disposizioni in tema di tutela dei terzi dettate dal c antimafia anche ai casi di confisca ex art. 240-bis cod. pen.
Infine, l’art. 41, comma 1, lett. l), n. 2), d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Cartabia) ha nuovamente modificato il comma 1-bis dell’art. 104-bis, estendendo, a partire dal 30 dicembre 2022, le previsioni ivi contenute, oltre che ai cas sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., anche ai c di confisca. Correlativamente è stata modificata anche la rubrica dell’art. 104-b che risulta intitolata «Amministrazione dei RAGIONE_SOCIALE sottoposti a sequestro e confisca In tal modo, il regime di tutela dei terzi previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011 è esteso a tutte le ipotesi di confisca.
Venendo al caso di specie, è necessario stabilire quali delle disposizioni rec dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. che si sono succedute nel tempo trov applicazione.
A tale riguardo occorre considerare che l’incidente di esecuzione promosso dalla società RAGIONE_SOCIALE ha riguardo ai RAGIONE_SOCIALE immobili oggetto della confisca disposta con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a plurimi reati di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. Si trattava, dunque un’ipotesi di confisca cd. allargata, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., i
prevede l’applicazione di tale misura di sicurezza, tra gli altri, nei casi di con o di sentenza di patteggiamento per il suddetto reato.
Come emerge dall’excursus normativo sopra tracciato, già per effetto delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 14 del 2019 al comma 1-bis dell’art. 104disp. att. cod. proc. pen., a decorrere dal 1° settembre 2021 era stata estesa confisca allargata la disciplina a tutela dei terzi creditori dettata dal Titolo libro I del d.lgs. n. 159 del 2011. Tale previsione era dunque già in vigore alla della pronuncia della sentenza che aveva disposto la confisca (sentenza in da 21.9.2022, irrevocabile il 20.10.2022), e, a maggior ragione, al momento in cui stato instaurato l’incidente di esecuzione.
Di conseguenza, dovevano trovare applicazione le disposizioni del cd. codice antimafia e il procedimento di verifica dei crediti ivi previsto, sicché il g dell’esecuzione non poteva esimersi dal compiere la verifica dei crediti vantati terzi secondo le modalità tipizzate dagli artt. 52 ss. del d.lgs. n. 159 del 20
5. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo giudizio.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.