Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27641 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27641 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
PU – 03/06/2025 R.G.N. 6038/2025
-Relatore –
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME nata in Cina il 09/04/1982, avverso la sentenza in data 19/06/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 19 giugno 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 26 giugno 2023 del Tribunale di Roma che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per la violazione dell’art. 171, comma 1, lett. a), legge n. 633 del 1941 perchØ, in qualità della omonima ditta individuale , aveva riprodotto o posto in vendita 21 cubi di Rubik e 63.054 stickers per bambini riproducenti i personaggi di Walt Disney.
L’imputata articola due motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, il primo in relazione al cubo di Rubik e agli stickers della Walt Disney per cui non esisteva alcuna protezione e il secondo in relazione al diniego dell’art. 131bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł nel complesso infondato.
Pacifici i fatti, il tema sollevato dalla ricorrente con il primo motivo Ł se il cubo di Rubik e gli stickers della Walt Disney siano liberamente riproducibili. In particolare, con
riferimento al primo punto, l’imputata richiama la giurisprudenza della Corte UE che ha negato la protezione del cubo; con riferimento al secondo punto, non contesta la protezione dei personaggi di Walt Disney ma la prova della loro fedele riproduzione.
Ritiene il Collegio che entrambi gli argomenti del primo motivo siano infondati. Va in primo luogo sottolineato che, come già precisato da questa Corte, la tutela apprestata dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 ha come oggetto il diritto d’autore in quanto tale, inteso come paternità dell’opera di ingegno, e i diritti connessi al suo esercizio, cui Ł collegato il diritto al suo sfruttamento economico, a prescindere da qualunque formalità legata al marchio o al brevetto (si vedano in particolare Sez. 3, n. 45735 del 29/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 271186-01, in un caso di magliette riproducenti personaggi dei cartoni animati; Sez. 3, n. 17218 del 17/02/2011, Cao, Rv. 249994-01, in un caso di detenzione per la vendita di portacellulari illecitamente riproducenti le immagini stampate dei personaggi di cartoni animati destinate al circuito cinematografico e televisivo; Sez. 3, n. 8676 del 17/01/2007, Basso, non mass., in un caso sempre di protezione di immagini di personaggi dei cartoni animati).
Quanto al cubo di COGNOME, l’argomento difensivo relativo all’annullamento del marchio – annullamento di recente ribadito dalla sentenza del Tribunale UE, Sesta Sezione, 9 luglio 2025, C-1170/23, Spin Master v. EUIPO – Ł inconferente, perchØ la riconosciuta impossibilità di registrare il marchio tridimensionale del cubo con le sei facce di quei determinati colori non esclude che, ai fini del reato contestato, si tratti di un’opera d’ingegno come tale protetta dal diritto di autore secondo la legge n. 633 del 1941. Si evidenzia sul punto che lo stesso Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza in data 30 aprile 2025, ha accordato in fase cautelare la protezione del cubo come opera di design industriale. La sentenza impugnata Ł perfettamente in linea con tale costante interpretazione della legge sul diritto d’autore, perchØ ha ribadito che la tutela penale non Ł condizionata al marchio o al brevetto, ma all’opera di ingegno come frutto della capacità creativa. La ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza e non vi si Ł confrontata.
Quanto agli stickers della Walt Disney, la censura Ł relativa alla prova della fedele riproduzione, che Ł stata però raggiunta in modo soddisfacente con la testimonianza dell’operante, il cui contenuto non Ł stato confutato dalla ricorrente. La deduzione quindi Ł generica.
GLYPHVa respinto anche il secondo motivo di ricorso sul diniego della causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto perchØ la Corte territoriale ha ben evidenziato che il numero di prodotti era considerevole e che la ricorrente non aveva supportato la relativa istanza con adeguata allegazione di fatti e prove.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Così deciso, il 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME