Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2110 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2110 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 24/04/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che conclude per l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo sull’opposizione promossa dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente ex art. 667, comma 4, cod. proc, pen., come riqualificata dalla Corte di Cassazione, ha confermato l’ordinanza del 21 novembre 2022 con la quale la stessa Corte di appello aveva respinto la richiesta di revoca della confisca dell’immobile sito in INDIRIZZO INDIRIZZO, piani T,1,2,3,S1 di proprietà della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti per brevità “RAGIONE_SOCIALE“)
La Corte di appello ha ritenuto non provata la buona fede della RAGIONE_SOCIALE istante, quale terzo creditore della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, in relazione ad un appalto per dei lavori di ristrutturazione del predetto immobile, sequestrato e poi confiscato ai sensi dell’art. 240 cod. pen. nel procedimento penale conclusosi con la sentenza definitiva di condanna di NOME COGNOME, emessa dalla Corte di appello di Roma in data 31 marzo 2016, per il reato di appropriazione indebita commesso nella qualità di tesoriere del partito politico “RAGIONE_SOCIALE“.
Pertanto, ha ritenuto prevalente la confisca sulle ragioni del terzo · creditore, essendo stato l’immobile sottoposto a confisca definitiva trascritta in data 6 dicembre 2018 rispetto ad un precedente sequestro preventivo disposto il 17 febbraio 2012 riguardante, tra i diversi beni, anche il predetto immobile, oltre alle quote pari al 100% del capitale sociale della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, intestate a nome di una RAGIONE_SOCIALE di diritto canadese riconducibile a NOME COGNOME ed alla moglie NOME COGNOME.
In estrema sintesi, secondo l’impostazione della Corte di appello, il credito posto a fondamento del pignoramento RAGIONE_SOCIALE sul predetto immobile non può prevalere sulla confisca considerato che “una consistente frazione delle risorse finanziarie sottratte dal COGNOME con artifici contabili ed abusando dei poteri di tesorier fu utilizzata per il pagamento dei lavori eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE su un immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ritenuta pacificamente riconducibile a NOME COGNOME“.
Con atto a firma del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, la RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto terzo estraneo, ha proposto ricorso, articolando i seguenti motivi, dopo una preliminare esposizione della vicenda processuale relativa al pignoramento RAGIONE_SOCIALE pervenuta all’ordinanza del giudice dell’esecuzione civile che ha disposto la vendita forzosa del bene immobile, benchè confiscato, dopo il rigetto dell’istanza di sospensione avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE in ragione della anteriorità della iscrizione nei registri immobiliari del pignoramento rispetto alla trascrizione della confisca dell’immobile a seguito del giudicato irrevocabile di condanna.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, avendo la Corte di appello escluso la buona fede sulla base di un rinvio all’ordinanza opposta senza sottoporre ad un vaglio critico, le statuizioni di tale provvedimento e senza valutare le specifiche censure proposte con l’opposizione.
In particolare, non è stata data risposta alla censura che metteva in luce che il sequestro preventivo riguardava solo le quote del capitale sociale non risultando trascritto alcun sequestro nei registri immobiliari, oltre a rimarcare l’anteriorità della iscrizione del pignoramento RAGIONE_SOCIALE e della procedura
esecutiva rispetto alla confisca trascritta in epoca successiva, da cui doveva trarsi la presunzione della buona fede del creditore procedente, terzo estraneo alla vicenda penale.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente o contraddittoria non essendo spiegate le ragioni della decisione con cui è stata esclusa la buona fede del creditore, nonostante l’anteriorità del pignoramento rispetto alla trascrizione della confisca, non preceduta dalla trascrizione di alcun sequestro. Si denuncia il travisamento del dato probatorio rispetto all’affermata trascrizione di un sequestro preventivo dell’immobile, laddove l’unico sequestro preventivo ha riguardato solo le quote della RAGIONE_SOCIALE proprietaria dell’immobile e non anche l’immobile. Si censura l’illogicità del sillogismo da cui è stata tratta l prova della malafede, per il riferimento all’utilizzo delle somme distratte per pagare i lavori di ristrutturazione dell’immobile, senza spiegare perché la riscossione di assegni negoziati dalla RAGIONE_SOCIALE senza l’indicazione del beneficiario dovesse essere ritenuta un indice di malafede.
Si censura la violazione di legge in relazione all’art. 52 d.lgs. n.159/2011 per essere stata esclusa la buona fede sebbene la RAGIONE_SOCIALE avesse dimostrato l’insorgenza del proprio credito in data anteriore sia al sequestro preventivo che all’annotazione della confisca.
Era stato rappresentato in sede di opposizione che il credito è costituito dalla sentenza di condanna del Tribunale civile di Roma del 4 ottobre 2017 emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per risarcimento del danno di euro 901.602,00 oltre spese accessorie, e che la esclusione della sussistenza della buona fede in presenza dell’anteriorità del credito rispetto alla confisca in assenza di sequestro trascritto prima del pignoramento vìola la regola secondo cui la buona fede deve in tal caso essere ritenuta presunta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si espongono.
L’ordinanza impugnata è del tutto immotivata perché non prende in esame le censure difensive che assumono rilevanza fondamentale ai fini della valutazione della buona fede del creditore, quale soggetto terzo rispetto al giudizio di condanna emesso nei confronti dell’imputato NOME COGNOME.
Si deve innanzitutto considerare che nel caso di confisca diretta o per equivalente la posizione del terzo creditore che intenda soddisfare le proprie legittime pretese in sede di esecuzione forzata non può essere pregiudicata sulla
base di presunzioni di complicità nel reato per il quale è intervenuta la condanna nei confronti del proprio debitore.
Occorre considerare che i beni che vengono assoggettati a confisca di valore sono per definizione privi di correlazione con il reato, non costituendo il provento di attività criminale, avendo la confisca natura prettamente sanzionatoria.
Sicché la posizione del terzo estraneo al reato che accampi diritti sui beni oggetto di tale provvedimento ablatorio impone un vaglio della situazione di fatto ancora più stringente ai fini dell’accertamento della mancanza di buona fede quale ragione che consente l’estensione degli effetti ablatori-sanzionatori della confisca in pregiudizio anche delle legittime aspettative del terzo estraneo al reato.
Ma anche nel caso in cui la confisca abbia ad oggetto beni che costituiscano il provento o il reimpiego del profitto di reato è pur sempre necessaria la verifica del carattere strumentale del credito rispetto all’attività criminosa pe giustificare la prevalenza della confisca sulla tutela dei diritti del terzo.
La sottrazione del bene confiscato alla generale garanzia patrimoniale che assiste ogni creditore a tutela delle proprie legittime aspettative è anch’essa regolata dal principio dell’affidamento retto dalla buona fede, intesa come tutela delle posizioni soggettive basate su ciò che appare conforme all’ordinaria dinamica dei rapporti contrattuali.
La tutela dei diritti dei terzi che discende dall’applicazione di princip sistematici dell’ordinamento ha trovato una specifica regolamentazione in campo penalistico con la normativa del c.d. codice antimafia, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, attraverso una esplicitazione di regole già insite nel principio generale dell’affidamento.
L’anzidetta normativa nel disciplinare l’estensione degli effetti ablatori della confisca penale in pregiudizio dei terzi estranei al reato ha sostanzialmente positivizzato delle regole desumibili dai principi di sistema, senza derogare ai dettami della nota sentenza Sezioni Unite di questa Corte nella n. 9 del 28.4.1999, COGNOMECOGNOME con cui è stato affermato, in linea generale, che il sacrificio dei diri vantati da terzi sui beni oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell’ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi «estraneo» alla condotta illecita altrui.
è stato, perciò, affermato che «ciò che rileva è, pertanto, l’attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi – per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall’altrui azione illecita – in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – del
rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato (o dalla condotta illecita) commesso dal condannato».
2. Si tratta di principi generali che non sono derogati dagli artt. 52 e ss. del cit. d.lgs. 159/2011 che sostanzialmente hanno ribadito che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data ce anteriore al sequestro, specificando, tra le condizioni richieste, oltre all’assenza di altri beni su cui esercitare la garanzia patrimoniale, che, quando il credito risulti correlato in termini strumentali all’attività criminosa o a quella che ne costituisce il reimpiego, spetta al creditore dimostrare la propria buona fede o l’incolpevole affidamento.
È del tutto coerente con i principi generali dell’ordinamento che solo allorchè l’origine del credito sia obiettivamente strumentale all’attività criminale de debitore spetti al creditore provare la propria buona fede, perché solo in tale caso la situazione di fatto, in ragione della stretta correlazione che esiste con l’attivi illecita del condannato, confligge di per sé con la presunzione di buona fede del terzo.
Ma il carattere strumentale del credito deve essere oggetto di rigoroso accertamento da parte dell’accusa, giacchè non può certamente considerarsi tale un credito che trovi titolo in una prestazione contrattuale priva di un’oggettiva strumentalità con il reato posto in essere dal debitore.
Neppure può essere considerato indice del carattere strumentale del credito la sola circostanza che il debitore abbia impiegato del denaro di provenienza illecita per pagare parte del proprio debito, dovendosi trattare di un nesso funzionale che attiene alla causa di insorgenza del credito.
In tal caso, la confisca prevarrà solo qualora risulti accertata e provata in modo rigoroso – non essendo operante l’inversione dell’onere della prova – la consapevolezza da parte del terzo della provenienza illecita della provvista di denaro impiegata dal debitore per assolvere ai propri obblighi contrattuali, attraverso la preordinazione di tale prestazione contrattuale rispetto alla commissione del reato, intesa come forma di investimento del provento o del profitto pianificata con il terzo creditore attraiverso la creazione di un credito d comodo, quale mezzo utilizzato per sottrarre i beni agli effetti ablatori della confisca.
Come resta soggetto all’onere della prova a carico dell’accusa anche il caso in cui la prestazione contrattuale del terzo risulti diretta a soddisfare un effettiv interesse dell’autore del reato, e quindi non si tratti di un credito di comodo nel senso sopra specificato, essendo comunque richiesto l’accertamento della
consapevolezza che la prestazione assunta dall’autore del reato sarà adempiuta con l’impiego dei proventi del reato posto a fondamento della confisca.
Ove manchi l’accertamento della strumentalità del credito rispetto al reato, la mala fede del terzo deve essere oggetto di un rigoroso riscontro probatorio con onere a carico dell’accusa, non potendosi riconoscere tutela ai diritti dei terzi estranei al reato che risultino a conoscenza che i propri vantaggi patrimoniali derivino dalla commissione del reato posto a fondamento della confisca, ma al contempo non possono introdursi forme di presunzione di complicità nel reato rispetto a rapporti contrattuali che rientrano nell’ordinaria dinamica di mercato.
È stato detto (vedi, Sez. U, del 31/05/2018, RAGIONE_SOCIALE Rv. 272978) che “La prescrizione della mancanza di strumentalità del credito all’attività illecita è funzionale all’esigenza di escludere dalla tutela i crediti sca da prestazioni connesse a quella attività”.
Ma il carattere della strumentalità non può essere oggetto di presunzioni legali, essendo l’onere del creditore provare la propria buona fede solo subordinatamente al preliminare accertamento di una effettiva strumentalità del credito intesa in termini di evidente derivazione da reato della controprestazione contrattuale assunta dall’autore del reato (vedi in tal senso,, Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285079).
La deviazione dalle regole dello statuto probatorio proprio del sistema penale che pone a carico dell’accusa di provare gli elementi costitutivi della responsabilità, come anche da quelle del sistema civile che tutela l’affidamento incolpevole, può essere giustificata solo laddove, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, risultino palesi, o comunque agevolmente riconoscibili con l’uso dell’ordinaria diligenza, gli elementi di collegamento con il reato delle pretese economiche del terzo derivanti da contratto, poiché solo in tali casi può imporsi, a carico di chi la invochi, l’onere di fornire dimostrazione della propria buona fede.
Altro principio generale da considerare è quello della rilevanza del criterio civilistico di anteriorità della trascrizione nei registri immobiliari ai fini della dell’affidamento dei diritti derivanti dagli atti traslativi o costitul:ivi di diritt beni immobili (artt. 2643 ss. cod.civ.).
Deve essere ribadito che nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile pignorato, il vincolo penale è opponibile al terzo acquirente in buona fede quando la trascrizione del provvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, che può essere disposta anche successivamente all’acquisto.
Qualora, invece, GLYPH la trascrizione del sequestro sia successiva al pignoramento, il bene rimane nella titolarità del terzo “pieno iure”, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all’acquisto da parte del terzo aggiudicatario (vedi, Sez. 3, n. 30294 del 22/04/2021, Manente, Rv. 282140).
Si tratta di un profilo che non è stato esaminato adeguatamente, anche in rapporto alla addotta assenza di trascrizione del sequestro dell’immobile, giacchè dall’anteriorità della trascrizione del pignoramento RAGIONE_SOCIALE rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo discende che la confisca non è opponibile all’aggiudicatario dell’immobile, con la conseguenza che anche i creditori ammessi al riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata sono assicurati dalla procedura esecutiva RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio legittimo della garanzia patrimoniale a soddisfacimento del proprio credito.
Ove, infatti, il sequestro dell’immobile dovesse risultare trascritto prima della iscrizione del pignoramento, la procedura esecutiva non potrebbe in nessun caso avere seguito, dovendo prevalere la confisca.
Occorre, tuttavia, tenere ben distinto il piano della procedibilità dell’esecuzione forzata del credito, che è retto dal criterio della anteriorità dell trascrizione del pignoramento rispetto al provvedimento ablativo (sequestro o confisca), dal piano della soddisfazione dell credito del terzo ammesso alla ripartizione del prezzo della vendita del bene pignorato, che dipende da altre condizioni, non essendo evidentemente suscettibili di tutela i crediti dei terzi che risultino strumentali al reato o che versino comunque in una situazione di colpevole affidamento.
Nel caso di specie, trattandosi di credito non assistito da un diritto reale di garanzia (ipoteca), non può ritenersi sufficiente l’anteriorità della trascrizione de pignoramento RAGIONE_SOCIALE rispetto alla trascrizione del sequestro, ma deve anche essere comunque verificata l’anteriorità del credito rispetto al sequestro, che deve risultare da atto avente data certa, quale condizione espressamente richiesta dall’art. 52 del cit. d.lgs n. 159 del 2011, oltre alla assenza di complicità o colpevole affidamento.
Prescindendo, per un momento, dalla questione dell’applicabilità o meno della disciplina normativa di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. n.159 del 2001 al caso d specie, occorre osservare che la garanzia patrimoniale, che assiste i crediti non garantiti da ipoteca, non può che essere anch’essa assoggettata al principio dell’affidamento retto dalla buona fede per la tutela dei diritti del terzo estraneo al reato.
D’altra parte, trattandosi della garanzia generale che discende dal principio della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 cod.civ.), la preesistenza del vincolo cautelare derivante dal sequestro determina la sottrazione del bene in sequestro dalla garanzia patrimoniale, indipendentemente dalla trascrizione non essendo il diritto di credito soggetto alla disciplina della pubblicità immobiliar (artt. 2643 ss. cod.civ.), mancando il rapporto tra iscrizione ipotecaria e trascrizione del sequestro nei registri immobiliari che ne regola l’opponibilità secondo l’ordine temporale dell2 relative annotazioni (ex art. 2644 cod. civ.).
L’anteriorità della trascrizione del pignoramento RAGIONE_SOCIALE non è sufficiente ad assicurare la prevalenza della tutela del terzo creditore, essendo questa una condizione certamente necessaria – nel senso che la sua posteriorità rispetto al alla trascrizione del sequestro determina la sospensione della procedura esecutiva non potendosi procedere alla vendita di un bene sottoposto ad un sequestro opponibile all’aggiudicatario per effetto dell’anteriorità della trascrizione de sequestro rispetto a quella del pignoramento – ma non è di per sé sufficiente ad assicurare tutela ai crediti chirografari, insinuati nella procedura esecutiva o pignoranti, non assistiti da un diritto reale di garanzia iscritto prima del trascrizione del sequestro, proprio in ragione della mancanza di una forma di pubblicità coeva con l’insorgenza del credito, atteso che la trascrizione del pignoramento non costituisce una garanzia accessoria alla costituzione del credito, diversamente dall’iscrizione ipotecaria.
Fermo restando, comunque, che GLYPH la regola della anteriorità delle trascrizioni/iscrizioni immobiliari non ha un valenza assoluta anche con riguardo al credito ipotecario allorchè risulti in concreto accertata, nonostante l’anteriorit della iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione del sequestro, la mancanza di buona fede del creditore, per la prevalenza che si deve riconoscere alla salvaguardia dell’interesse pubblico all’ablazione dei beni strumentali all’attività criminosa che giustifica una deroga ai criteri civilistici che disciplinano la materia.
Peraltro, la ragione della necessaria anteriorità del credito al sequestro, indipendentemente dalla tempistica delle trascrizioni, è stata individuata dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 94 del 2015, nella finalità di impedire l’elusione degli effetti della misura di prevenzione reale con la simulazione di crediti gravanti sul bene confiscato.
Pertanto, discende dai principi generali – a prescindere dalla diretta applicabilità al caso di specie delle disposizioni del c.d. codice antimafia – che l’affidamento incolpevole del terzo deve essere in ogni caso valutato anche se la trascrizione del pignoramento RAGIONE_SOCIALE sia anteriore alla trascrizione del sequestro, allorchè vi siano elementi di fatto che consentano di ritenere che al
momento dell’insorgenza del credito – che prescinde dalla trascrizione del successivo atto di pignoramento che segna l’inizio della procedura di esecuzione forzata – la strumentalità con il reato era da ritenersi riconoscibile da parte de terzo, con l’uso della ordinaria diligenza richiesta dalla situazione di fatto, tenut conto del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato, quindi all’esito dell’accertamento in una condizione personale di incauto affidamento non meritevole di tutela.
Ritornando al problema dell’applicabilità diretta della normativa posta a tutela dei diritti dei terzi di cui agli artt. 52 e ss. del cit. d.lgs. 159/2011, oc chiedersi se la tutela assicurata da detta normativa ai creditori pignoranti o intervenuti nell’esecuzione, sebbene non assistiti da un diritto reale di garanzia, abbia avuto un effetto innovativo o anch’esso rappresenti l’esplicitazione di regole derivanti dall’applicazione dei principi di sistema.
Sul punto va osservato che la tutela dei diritti dei terzi nell’ambito dell disciplina dettata dal codice delle misure di prevenzione antimafia (d.lgs. 159/2011) si incentra sull’effetto estintivo di ogni onere e peso che discende dalla confisca definitiva (ex art. 45), considerata in tal modo una forma di acquisto a titolo originario, e dalla prevista estinzione anche dei diritti reali di garanzia effetto della confisca definitiva (ex art. 52, comma 4), che trovano pere) tutela solamente nei limiti e nelle forme previste dal titolo IV del libro I, ed in particola alle condizioni previste dall’art. 52 del cit. d.lgs. 159/2011.
Sul piano procedurale, si è stabilito che le azioni esecutive sui beni in sequestro sono sospese e cessano, estinguendosi, al passaggio in giudicato della confisca, essendo previsto che la tutela dei crediti sia trasferita dal giudice dell’esecuzione civile al giudice della prevenzione nella fase della liquidazione del bene confiscato regolata agli articoli da 57 a 61 del citato decreto.
Come è stato osservato (vedi, Sez. Un. C:iv. 26 febbraio 2013, n.10532) con la disciplina del codice di prevenzione «il bilanciamento dei contrapposti interessi viene, quindi, differito a un momento successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà – attraverso l’apposito procedimento – il riconoscimento del suo credito».
Sul piano della garanzia patrimoniale, la tutela dei credlori è ugualmente assicurata, ove ricorrano le condizioni di assenza di strumentalità del credito con il reato, o, comunque risulti dimostrato l’affidamento incolpevole, ma nei limiti del 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati ex art. 53 del cit. d.lgs. 159/2011.
Questo Collegio ritiene che la nuova disciplina della tutela dei terzi sia stata del tutto assimilata anche con riguardo alla confisca ordinaria dalla modifica
dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotta a decorrere dal 15 lugli 2022, dall’art. 373 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 che ha parificato la tutela del credito per tutte le forme di confisca, dopo che con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, tale equiparazione era stata, invece, limitata solo alla c.d. confisca allargata prevista dall’art. 240-bis cod. pen. che presentava maggiori analogie strutturali con la confisca di prevenzione e successivamente estesa al sequestro e confisca dei beni adottati nei procedimenti penali relativi ai delitti di cui all’art. 51, com 3-bis, del codice (ex art. 6, d.lvo. 1 marzo 2018, n.21).
Con la disposizione dell’art. 373 del d.lgs. n.14/2019 cit. è stato previsto, a far tempo dal 15 luglio 2022, che “Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV libro I del citato decreto legislativo”.
Con la riforma c.d. “Cartabia” – ex art. 41 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 che ha nuovamente ritoccato il comma 1-bis dell’art. 104-bis cod. proc. pen. – tale equiparazione è stata ulteriormente esplicitata attraverso l’espresso riferimento alla confisca oltre che al sequestro preventivo ad essa finalizzato (“In caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice o di confisca si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del libro I del citato dec legislativo”).
L’applicazione della disciplina del c.d. codice delle misure di prevenzione antimafia anche alla confisca penale, senza ulteriori specificazioni, induce a ritenere che la ratio della norma sia stata quella di dettare una disciplina unitaria per la tutela dei diritti dei terzi senza distinguere tra le diverse forme di confisca
Conseguentemente, essendo espressamente prevista anche la tutela dei creditori assistiti dalla sola generica garanzia patrimoniale’ sia pure con le limitazioni previste dall’art. 53 del d.lgs. cit., si deve ritenere che l’applicazi delle modalità di tutela previste da dette disposizioni ad ogni forma di confisca abbia comunque dato conferma ad una interpretazione di sistema fondata sul principio della tutela della buona fede del terzo estraneo che fa salva anche la garanzia patrimoniale del credito, non assistito da un diritto reale di garanzia, alle condizioni indicate nella citata disposizione normativa.
Non è questa, poi, la sede per stabilire se la limitazione della tutela della generica garanzia patrimoniale nei limiti del 60 % del valore dei beni sequestrati o confiscati (ex art. 53 del d.lgs.cit.) sia una normativa che debba applicarsi retroattivamente anche ai crediti insorti prima della entrata in vigore della legge che ha esteso anche alla confisca ordinaria la medesima disciplina.
D’altra parte, si ritiene di sottolineare come tale estensione del regime di tutela dei diritti dei terzi a qualunque forma di confisca penale, quindi anche al di fuori dell’originario ristretto ambito della criminalità mafiosa, imponga a maggior ragione una interpretazione della disciplina conforme ai principi generali che regolano lo statuto della prova, sotto il profilo di un equilibrato rapporto tr l’interesse pubblico a colpire l’accumulo di ricchezza di provenienza illecita con la salvaguardia del legittimo affidamento basato sul rispetto delle regole di mercato.
La buona fede e la strumentalità del credito con il reato, in tale più ampio contesto non più legato alle dinamiche tipiche della criminalità mafiosa, assumono rilievo, non tanto in funzione dell’affidabilità di un determinato soggetto a fa fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di rneritevolezza delle legittime aspettative creditorie derivanti da causali implicanti il coinvolgimento diretto o indiretto in condotte criminose.
10. Orbene, venendo alla vicenda in esame, deve ritenersi che nell’ordinanza impugnata la verifica circa l’esclusione dei requisiti della buona fede e dell’affidamento incolpevole non sia stata adeguatamente compiuta, non essendo stato chiarito, in concreto, quali elementi si siano rivelati idonei a escludere la buona fede e l’affidamento incolpevole del terzo creditore estraneo al reato, nell’accezione in precedenza delineata.
Non essendo certo indice di affidamento incolpevole la circostanza prettamente congetturale – valorizzata nell’ordinanza impugnata che una consistente frazione delle risorse finanziarie sottratte dal COGNOME con artifici contabi ed abusando dei poteri di tesoriere di un partito politico sia stata utilizzata per i pagamento dei lavori eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE su un immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ritenuta pacificamente riconducibile a RAGIONE_SOCIALE.
La consapevolezza della provenienza da reato della provvista utilizzata per contrarre l’obbligo di pagare il corrispettivo delle opere appaltate deve, al contrario, costituire oggetto di un preciso e pregiudiziale accertamento da parte della Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione penale, che è dunque tenuto a motivare muovendo dal ruolo e dalle condotte illecite del soggetto in danno del quale è stata eseguita la confisca, rimarcando il collegamento che lega tale soggetto al creditore, provvedendo, infine, ad una puntuale ricostruzione della relativa vicenda negoziale, segnalandone gli indicatori in fatto che consentono di pervenire, con ragionevole certezza, alla ritenuta strumentalità del credito.
A tale lacuna motivazionale dovrà, quindi, porsi rimedio in sede di rinvio, alla luce delle premesse ermeneutiche in precedenza richiamate.
Deve precisarsi, infine, che la tutela dei terzi di buona fede, titolari d diritti acquisiti anteriormente al sequestro, è assicurata non attraverso l’inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo e, quindi, tanto meno dalla revoca della confisca, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, d.lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli artt. 52 e 55, spetta, in via esclusiva, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato (art. 47, d.lgs. n. 159 del 2011) e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede (vedi, con riferimento alla confisca ex art. 12-bis del d.lgs. :LO marzo 2000, n. 74, Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2020, Intesa Sanpaolo S.P.A. Rv. 282275).
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.