Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38801 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 16/10/2025
R.G.N. 16643NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 04/03/2025 del TRIBUNALE di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio. Dato avviso all’RAGIONE_SOCIALE per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli – Sezione per le misure di prevenzione , giudicando in sede di rinvio (Sez. 5 n. 19974/2024), ha rigettato l’opposizione presentata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A. avverso il decreto del Giudice delegato del Tribunale di Napoli in data 21 ottobre 2022 che aveva respinto l’istanza di detto operatore bancario, creditore di NOME COGNOME, di soddisfarsi sull’immobile sito in Napoli, INDIRIZZO, concesso in ipoteca al momento dell’erogazione del mutuo fondiario per l’acquisto dell’appartamento effettuato in data 6 novembre 2006, poi sottoposto a confisca di prevenzione perchØ ritenuto fittiziamente intestato alla detta COGNOME, ma in realtà di proprietà del coniuge NOME COGNOME nei confronti del quale era stato assunto il decreto di confisca di prevenzione da parte del Tribunale di Napoli in data 16 giugno 2021, irrevocabile in data 11 settembre 2022.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:
la violazione di legge, in riferimento agli articoli 52, comma 1, lett. b), 1, 4 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 2909 cod. civ., 654 e 238bis e 627 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della strumentalità del credito, oggetto delle domande di ammissione al passivo da parte della banca ricorrente, rispetto all’illecita attività del coniuge della proprietaria datrice di ipoteca, anche con riguardo alla ritenuta opponibilità del giudicato di prevenzione pronunciato nel giudizio nel quale la banca non Ł stata parte e in riferimento alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale, anche in violazione del mandato conferito con la sentenza di annullamento;
la violazione di legge, in riferimento all’articolo 52, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 159 del 2011, per avere ritenuto sussistente la condizione della manifesta percepibilità della pericolosità di COGNOME, piuttosto che la natura occulta della stessa, come invece previsto dalla richiamata disposizione di legge e chiarito dalla sentenza Sez. 2, n. 32.000 del 4/03/2022;
la violazione di legge in relazione alla valutazione della buona fede del terzo, conseguente alla valutazione del merito creditizio, anche in violazione del mandato ricevuto con la sentenza di annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, come correttamente rappresentato dal Procuratore generale, Ł fondato.
Questa Corte Suprema, con la richiamata sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 5 n. 19974/2024), aveva osservato che «dalla lettura del provvedimento impugnato emerge evidente la radicale carenza motivazionale in riferimento a tale snodo preliminare e decisivo, mancando del tutto, nell’ambito del tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, ogni considerazione circa la strumentalità, di cui il tribunale avrebbe dovuto fornire analitica dimostrazione, muovendo dalla condotta e dalle cointeressenze del proposto, ricostruendo l’operazione negoziale da cui il credito era sorto e segnalando gli indicatori in fatto che avrebbero consentono di pervenire alla ritenuta sua finalizzazione illecita».
2.1. Il Tribunale di Napoli non ha ottemperato ai principi somministratigli nella sentenza di annullamento, posto che la strumentalità del credito Ł stata desunta dalla mera coincidenza temporale tra l’emersione della pericolosità del proposto (peraltro facendo riferimento a una retrodatazione della stessa contenuta nel decreto applicativo della misura di prevenzione, non analiticamente esposta) e la concessione del credito, oltre che sul presunto fatto ‘notorio’ secondo il quale i finanziamenti sarebbero utilizzati per riciclare proventi illeciti.
Manca, tuttavia, qualsivoglia indicazione analitica delle condotte e delle cointeressenze del proposto, analitica ricostruzione dell’operazione negoziale da mettere in relazione con tali concrete condotte e cointeressenze e indicazione sugli indicatori in fatto che, se limitati alla coincidenza temporale del negozio con la pericolosità e alla possibilità astratta di utilizzarlo in modo strumentale, finirebbero per privare di qualsiasi concreto significato il requisito della strumentalità.
Anche l’utilizzo del ‘fatto notorio’ Ł frutto di una mera presunzione che non trova alcun supporto logico e fattuale nel provvedimento impugnato.
La richiamata sentenza di annullamento aveva, inoltre, sottolineato l’illogicità della motivazione anche in tema di ‘buone prassi bancarie’ e di ‘inaffidabilità’ della mutuataria.
3.1. Anche con riguardo a tali elementi il provvedimento impugnato non offre spunti idonei a superare le già rilevate lacune poichØ fa riferimento a presunte discrasie nella valutazione del valore del bene, che tuttavia non risulta abbiano avuto influenza sulla concessione del finanziamento posto che una porzione veniva destinata a lavori di ristrutturazione, e al regime patrimoniale della famiglia (separazione dei beni) che, anzi, costituisce un elemento di segno opposto circa l’inaffidabilità economica dell’acquirente posto che non lo espone alle traversie che dovessero colpire il coniuge, nØ tale regime Ł di ostacolo, come apoditticamente affermato, all’incremento reddituale del coniuge mutuatario. NŁ, come obiettato dalla ricorrente, risulta argomentato dal Tribunale che l’istituto mutante fosse stato già a conoscenza della pericolosità dell’COGNOME o delle sue vicende giudiziarie al momento della stipulazione del mutuo, mentre il rilievo sulla mancata prestazione di
garanzie fidejussorie non tiene conto dell’imposizione della ben piø rilevante garanzia ipotecaria costituita sul bene immobile acquistato dalla debitrice.
Sono, del pari, illogiche e contraddittorie, come già rilevato in occasione del primo annullamento, le considerazioni sul potenziale incremento delle entrate a seguito del prevedibile incremento del reddito famigliare che, secondo il provvedimento impugnato, avrebbero dovuto imporre maggiore prudenza alla banca.
In proposito, occorre ribadire i principi che stabiliscono i limiti del sacrificio dei diritti patrimoniali in caso di confisca.
4.1. ¨ utile, nella circostanza, fare riferimento a una recente sentenza della Corte EDU (Prima Sezione, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, ric. nn. 36551/22, 36926/22, 37907/22), nella quale si Ł affermato che: 1) qualsiasi interferenza da parte di un’autorità pubblica con il pacifico godimento dei beni deve avere, nel diritto interno degli Stati membri, una base giuridica accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione e nelle sue conseguenze; 2) – l’interferenza Ł, inoltre, giustificata solo se serve un interesse generale legittimo e se risulta concretamente proporzionata allo scopo perseguito; 3) la confisca, in assenza di una condanna penale, di beni di cui si presuma l’illecito acquisto o reimpiego, avente valore sproporzionato rispetto al reddito e alla situazione economica, regolata in Italia dall’art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ha un adeguato fondamento legale e persegue uno scopo legittimo di interesse pubblico, mirando a scongiurare l’arricchimento ingiusto derivante da illeciti penali, privando i loro autori dei profitti criminali conseguiti (non ha dunque natura di sanzione penale, ma finalità di prevenzione criminale); 4) – ai fini del giudizio concreto di proporzione, occorre assicurare il mantenimento di un «giusto equilibrio» tra l’interesse generale della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo; 5) in tale prospettiva, occorre apprezzare: a) la gravità dei reati presupposto e la loro attitudine a generare profitti illeciti; b) l’esistenza di «discrepanze» significative tra il reddito legale accertato della persona e il valore dei beni che si pretende di assoggettare a misura di rigore; c) l’esistenza di un nesso tra i beni in questione e le condotte criminali dimostrate o presunte, tale da riflettere, sia pure alla stregua di uno standard probatorio meno rigoroso di quello richiesto per una condanna penale, la derivazione dei primi dalle seconde; d) la congruenza tra i profitti illeciti stimati e il valore dei beni da confiscare; e) l’esistenza di una ragionevole correlazione temporale, per cui la confisca risulti applicabile in relazione ai soli beni acquisiti dall’interessato durante il periodo in cui avrebbe presumibilmente commesso i reati lucrogenetici; f) l’esistenza di precisi limiti temporali, entro i quali i beni in questione possano essere confiscati, al fine di non rendere eccessivamente oneroso per l’interessato fornire la prova del reddito lecito o della provenienza lecita dei beni stessi; 6) la confisca di prevenzione può essere diretta non solo contro le persone direttamente accusate di reati, ma anche contro loro familiari, o altri terzi, che si presuma posseggano o gestiscano informalmente i beni “illeciti” per conto del presunto autore del reato, o che comunque non posseggano lo status di buona fede necessario, purchØ le autorità nazionali dimostrino l’esistenza di un nesso tra i beni in questione e i reati commessi dal presunto autore del reato, senza basarsi sulla semplice discrepanza tra le entrate e le spese della persona formalmente intestataria; 7) in ordine al rilievo di tali indici, la Corte si rimette generalmente alla valutazione dei tribunali nazionali, a meno che il ricorrente non abbia dimostrato che detta valutazione Ł arbitraria o manifestamente irragionevole al cospetto delle limitazioni e garanzie di cui sopra (come Ł a dirsi nel caso di specie, con particolare riferimento ai parametri di cui ai punti c) e f) che precedono).
4.2. Come si vede, dunque, i principi giurisprudenziali della Corte di legittimità, già posti a base della sentenza di annullamento, trovano esplicita conferma anche nella giurisprudenza sovranazionale, anche con riguardo ai diritti dei terzi e agli oneri probatori da soddisfare per sacrificare tali posizioni giuridiche.
L’ordinanza va, dunque, annullata perchØ il giudice di rinvio, attenendosi ai principi già indicati nella precedente sentenza di annullamento, proceda a nuovo giudizio, colmando le aporie motivazionali riscontrate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così Ł deciso, 16/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME