Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10389 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 17/06/2023 del TRIBUNALE di LATINA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG L – GLYPH c-CO D-0 (‘ft zt-t:k .-4- L8
IN FATTO E IN CIIRITTO
Il Tribunale di Latina – Collegio per l’applicazione delle misure di prevenzio con ordinanza emessa in data 17 giugno 2023 ha deciso su più domande di ammissione alla tutela del credito, in riferimento ad una procedura approdata a confisca definitiva in data 12 maggio 2015.
1.1 Giova precisare che il procedimento di prevenzione ha avuto inizio con deposito della proposta in data 30 giugno 2010 e, pertanto, trovano applicazio le disposizioni allora vigenti, così come previsto dall’art.117 clel d.lgs. n. 2011, nonché le particolari disposizioni transitorie introdotte con legge n.22 2012.
1.2 Inoltre il Tribunale rappresenta che si è verificata la coesistenza – su beni – di un sequestro preventivo penale (in un procedimento correlato pertanto, in data 3 maggio 2011 la procedura di prevenzione è stata sospe (quanto agli effetti del sequestro) per tutta la durata del procedimento pe sempre in riferimento a detti beni (ai sensi dell’art. 2 ter comma 10 della legge n.575 del 1965).
Secondo il Tribunale la sospensione degli effetti del sequestro non è fat impeditivo della confisca di prevenzione e non impedisce la ‘presa in carico’ d attuali domande di tutela del credito.
Ciò posto, per quanto qui rileva – il Tribunale dichiara inammissibili le domande di tutela introdotte da RAGIONE_SOCIALE e la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE per i motivi indicati nel testo del provvedimento.
Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
3.1 Il primo atto di ricorso della RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE riguarda la posizione creditor vantata – in virtù di cessione del credito originario – nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di NOME in qualità di garante/fideiussore. La domanda riguarda un credito antecedente al sequestro e la società risulta sottoposta anc sequestro penale. Il ricorso è articolato in due motivi.
3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a interpretazione dei contenuti della legge n.228 del 2012 adottata dal Tribunale Latina.
Secondo il Tribunale la posizione della società creditrice non sarebbe tutela perché il credito non è assistito da garanzia ipotecaria o da pregr pignoramento. Si evidenzia, da parte della ricorrente, che il limite ammissibilità delle domande relative a crediti chirografari è stato oggett declaratoria di illegittimità costituzionale con sentenza numero 26 del 2019 Co Cost. .
3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio motivazione in riferimento alla seconda ratio decidendi espressa nella decisione impugnata, in rapporto alla ritenuta carenza dei presupposti di cui all’art.52 n.159 del 2011. Il credito non sarebbe strumentale alla attività illecita o comu non sarebbe adeguata la motivazione resa dal Tribunale in punto di buona fede dell’originario creditore.
3.2 Il secondo atto di ricorso della RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE riguarda la posizione creditori vantata (in ragione di avvenuta cessione del credito) nei confronti di COGNOME NOMENOME Si tratta di un credito che non risulta correlato ad un bene oggett sequestro anche in sede penale.
3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al interpretazione dei contenuti della legge n.228 del 2012 adottata dal Tribunale Latina, per le ragioni già esposte in precedenza.
3.2.2. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio motivazione in riferimento alla seconda ratio decidendi espressa nella decisione impugnata e dunque in rapporto alla ritenuta carenza dei presupposti di c all’art.52 d.lgs. n.159 del 2011.
3.3 L’atto di ricorso di RAGIONE_SOCIALE riguarda la posizione creditoria vant nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE .
3.3.1 I motivi di ricorso deducono plurime violazioni di legge sia in rapporto ritenuta non tutelabilità del credito perché chirografario – anche in tal c evidenzia quanto deciso da Corte Cost. n.26 del 2019 – che in rapporto alla riten
tardività della domanda. Si rappresenta inoltre che era stata rappresenta documentata la natura, in parte, di credito prededucibile in ragione del fatt le società sono rimaste operative e sono state gestite in sede penale.
Ritiene il Collegio di dover affrontare, in via preliminare, il tema del ra tra il procedimento di prevenzione e il correlato procedimento penale, quanto a ricognizione della competenza funzionale del Tribunale di Prevenzione a provvedere sulle domande di tutela del credito.
4.1 La particolarità del caso che ci occupa risiede infatti nella avve applicazione, in sede di merito, della disposizione di legge (pre-vigente ma ogge di prorogatio in virtù della disciplina transitoria) che assicura la prevalenza, in di medesimo oggetto del sequestro tra i due procedimenti, al procedimento penale (art. 2 ter comma 10 della legge n.575 del 1965).
Il giudice del procedimento penale è pertanto da individuarsi come “giudic procedente” nell’intera fase del sequestro e come autorità giurisdizionale cui affidati i poteri di gestione dei beni caduti in sequestro.
Da ciò deriva – secondo il Collegio – che il giudice penale va individuato co giudice cui il legislatore affida – in una con i poteri gestionali – anche la po ammettere i crediti antecedenti al sequestro alla tutela (nei limiti di cui all d.lgs. n.159 del 2011 applicabile anche alle ipotesi di sequestro e confisca pe in virtù di interpretazioni giurisprudenziali poi recepite dal legislatore con I del 2017), così come al giudice penale spetta la valutazione della nat prededucibile o meno del credito.
Si tratta, in altre parole, di un assetto derivante dalla richiamata «prevalenz sequestro penale su quello di prevenzione, aspetto che, inevitabilmente, trasc – per coerenza sistematica – nell’ambito delle competenze del giudice “proceden al sequestro” tutte le questioni gestionali, ivi comprese quelle in punto di delle posizioni creditorie potenzialmente incise dalla statuizione di confisca.
Del resto, è evidente che lì dove il procedimento penale sia ancora in corso stessa confisca di prevenzione (pur non preclusa, come afferma il Tribunale Latina) è da ritenersi non esecutiva (almeno quanto al tema della tutela d posizioni creditorie) perché destinata ad essere assorbita dalla pronunzi confisca penale. L’esistenza di una attività gestionale in corso implica, infat eventuali crediti prededucibili siano accertati e liquidati dal giudice penale (t
dei poteri gestori) e non certo dal giudice della prevenzione che ha sospes ex lege gli effetti del proprio sequestro.
4.2 Si tratta, pertanto, di un aspetto pregiuciliziale che va rilevato ex officio (ed anche in ragione dei contenuti del ricorso della società RAGIONE_SOCIALE ove si prospett la natura, almeno in parte, di credito prededucibile) lì dove risulti che la do del creditore sia correlata ad un cespite oggetto di sequestro penale, anc ragione della necessaria verifica, in sede di rinvio, degli esiti del proced penale correlato, aspetto che la decisione impugnata non consente di apprezzar in modo compiuto.
Ciò perché : a) lì dove il procedimento penale pervenga ad esito definitivo di confisca – come si è detto – la potestà giurisdizionale di verifica delle po creditorie spetta al giudice penale (che ha svolto l’attività gestoria) e non al della prevenzione; b) lì dove il procedimento penale sia ancora in corso l’att di tutela del credito può riguardare esclusivamente eventuali crediti prededucib secondo le valutazioni del giudice penale, ma non anche quelli antecedenti sequestro, che andranno verificati nella fase post confisca; c) solo nella ipotesi di avvenuta restituzione del bene da parte del giudice penale la domanda di tutela potrà essere valutata dal giudice della prevenzione, in ragione del fatto che caso la confisca di prevenzione riprende piena ed ‘unica’ efficacia (e di tale a dovrà tenersi conto anche in sede di valutazione della tempestività della doman introdotta dal creditore).
4.3 Quanto sinora detto impone di pervenire, in riferimento alle domande di NUMERO_DOCUMENTO per la posizione RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE in riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, all’annullamento con rinvio della decisione impugnata, posto che risulta dallo stesso provvedimen impugnato la coesistenza del sequestro penale.
In riferimento alla domanda di RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE per la posizione RAGIONE_SOCIALE, non essendovi coesistenza del sequestro penale, va invece affermata l infondatezza del ricorso.
5.1 La seconda ratio decidendi espressa nella decisione impugnata è immune da vizi, in riferimento alla avvenuta affermazione di assenza dli buona fede del creditore originario.
Va infatti rilevato che vi è una evidente carenza di istruttoria preliminare concessione del finanziamento, atteso che – come argomentato nella decision impugnata – la NOME (coniuge del soggetto portatore di pericolosità) non av reale capacità finanziaria e la erogazione del credito avviene, temporalmente, costanza di pericolosità del NOME COGNOME. A fronte di simili dati obietti doglianze si dirigono ad una rielaborazione del fatto o introducono censure diritto del tutto infondate.
L’atto di ricorso va pertanto respinto, limitatamente alla posizione qui in rili
5.2 II parziale accoglimento delle doglianze, per quanto detto sopra, esclude condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE limitatament al credito relativo alla RAGIONE_SOCIALE e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE riferimento al credito relativo alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE e rinvia per nuovo giudizio su tali domande al Tribunale di Latina.
Rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE relativo al credito nei confronti di NOME.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il PresWente