Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24568 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL COGNOME NOME NOME a SANT’OMERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo pronunciarsi annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. In subordine per il rigetto.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ASCOLI PICENO in difesa di: COGNOME NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo assunta in data 10 febbraio 2021, ha assolto DEL COGNOME NOME dal reato di cui all’art.189 comma 7 C.d.S. per non essersi fermato in occasione di sinistro stradale dallo stesso cagioNOME e ha ridetermiNOME la pena nei suoi confronti con riferimento al reato di lesioni colpose, a seguito di incidente stradale, nei confronti di COGNOME NOME il quale era stato costretto a sterzare verso sinistra a seguito di turbativa realizzata dall’operazione di sorpasso realizzata in violazione dell’art.148 C.d.S. dal COGNOME, finendo la sua marcia contro un albero procurandosi lesioni personali semplici.
Il giudice distrettuale, pur ritenendo non provata la collisione tra il veicolo condotto dalla persona offesa e quello condotta da COGNOME alla stregua delle dichiarazioni testimoniali, nondimeno riconosceva in capo all’imputato profili di colpa per avere, del tutto repentinamente (e senza segnalazione), operato una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva nella marcia, senza controllare di potere eseguire tale operazione in sicurezza e in tale modo aveva costituito una illegittima turbativa alla manovra di sorpasso che la persona offesa COGNOME NOME stava eseguendo nei suoi confronti, così da considerarsi privilegiato nel portare a termine la suddetta operazione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di COGNOME NOME il quale ha articolato due motivi di ricorso.
Con il primo deduce violazione di legge in relazione al’art.590 cod.pen. atteso che il giudice distrettuale, nell’assolvere l’imputato dal reato di omessa fermata, aveva sostanzialmente riconosciuto che non vi era stato contatto tra i due veicoli, che si trovavano simultaneamente ad operare il sorpasso, mentre la intervenuta tra i due mezzi, che era stata prospettata in sede di denuncia querela e riprodotta nel capo di imputazione, costituiva il principale motivo di addebito di responsabilità in capo al COGNOME, mentre la motivazione fondata su una presunta turbativa nella marcia costituiva una inammissibile modifica in fatto della contestazione rispetto alla quale la difesa dell’imputato non aveva avuto la possibilità di difendersi.
Con una seconda articolazione assume totale carenza motivazionale in relazione ad una alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro, in violazione delle risultanze processuali e in particolare delle dichiarazioni della teste COGNOME NOME e del consulente di parte, i quali avevano
escluso la presenza di danni sul veicolo dell’imputato, così da dovere escludere un contatto tra i mezzi e comunque in totale mancanza di considerazione di quanto argomentato dall’imputato nei motivi di appello, pervenendo pertanto ad una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui il COGNOME era stato assolto dal reato doloso di omessa fermata, mentre era stato riconosciuto colpevole di avere realizzato una turbativa efficiente ai fini della verificazione del sinistro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Manifestamente infondati risultano tutti i motivi di ricorso che attengono al riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato in relazione al reato di lesioni stradali, con particolare riferimento all’ordito motivazionale che assume la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto e alla riconducibilità dell’urto ad un comportamento imprudente dell’imputato in fase di sorpasso.
2. Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’imputato responsabile del reato ascritto commesso configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. “doppia conforme” di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità del COGNOME in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della “doppia conforme” di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l’apparenza del vizio motivazionale,
pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro.
2.1 È noto, infatti, che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, COGNOME e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105)
Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici e coerenti tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno determiNOME la verificazione del sinistro e operando la ricostruzione del sinistro in termini coerenti con le risultanze processuali, in particolare sulla base della testimonianza di COGNOME NOME e di quella della persona offesa, a prescindere dal fatto che vi sia stato un contatto tra gli specchietti
laterali dei due veicoli appaiati laddove il dato che risulta pacifico dall’esame testimoniale è che la persona offesa perse il controllo del proprio autoveicolo in ragione della repentina e non segnalata manovra di sorpasso operata dall’imputato, che si frappose improvvisamente sulla traiettoria di marcia della persona offesa COGNOME NOME che fu costretto a eseguire una manovra di emergenza per evitare la collisione.
3.1 Depurate pertanto le censure del ricorrente dalle suggestioni relative ad asseriti profili di travisamento della prova e riconosciuta dal giudice di appello, con adeguato e non illogico iter motivazionale, la correttezza del giudizio già espresso dal giudice di primo grado, i motivi di ricorso finiscono per esaurire il loro rilievo censorio, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, laddove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo.
Il ricorso, in concreto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha correttamente risposto a tutte le ulteriori censure riproposte nel presente ricorso, con argomenti logico giuridici privi di fratture o contraddizioni, mentre il ricorrente si è limitato sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Nulla sulle spese della parte civile che pure ha presentato conclusioni scritte, in assenza di un utile contributo alla decisione nell’ambito di giudizio dinanzi al giudice di legittimità svoltosi con discussione partecipata (sez.2, n.33523 del 18/06/2021, D., Rv.281960-03; sez.2, n.22937 del
13/04/2023, COGNOME, Rv.284725; sez.5, n.1144 del 7/11/2023, D., Rv.285598).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Preidente