Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17855 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nata a Saronno il 23/01/1960
COGNOME NOME nato a Napoli il 07/01/1957
avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni del comune difensore dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 13 luglio 2023 del Tribunale di Monza, che aveva condannato gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen. alla pena pecuniaria sostitutiva.
Agli imputati era stato contestato di aver in concorso tra loro, il Campolongo quale amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME quale materiale sottoscrittrice della domanda, turbato la gara indetta per l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018/19 e vinta dalla suddetta società, simulando il possesso di requisiti inesistenti (segnatamente, dichiarando il falso nella domanda-offerta, presentata dalla COGNOME, quanto alla persona dell’amministratore della società, posto che il Campolongo era interdetto alla partecipazione a gare e bandi pubblici; alla disponibilità di 60 mezzi di trasporto; al possesso del DURC).
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, avv. NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 353 cod. pen. per mancanza della gara (nella specie si trattava solo della richiesta di un preventivo).
Nella specie, non vi erano gli estremi della gara ai fini del reato di cui all’ar 353 cod. pen. posto che difettavano i criteri di selezione e la pubblicità degli stessi criteri (in tal senso Sez. n. 6603 del 2020).
Si tratta soltanto di una richiesta di preventivo con libera valutazione dei curricula. Vi erano minimi requisiti di partecipazione, ma non vi erano punteggi e criteri di scelta. Tutte le aziende erano poste sullo stesso piano.
In modo scorretto la Corte di appello ha indicato la determina interna della scuola che aveva stabilito di attenersi nella scelta del candidato al criterio dell’offerta più economica. Tale criterio non era stato infatti esplicitato ai candidat e pertanto non poteva essere contestato dai partecipanti.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualifica di amministratore e alla valutazione del verbale dell’assemblea e della visura camerale.
La imputata ha prodotto documentazione a riprova che era stata svolta il 3 settembre 2018 un’assemblea per conferirle i poteri di amministratrice e non risulta alcun atto che dimostri che dopo tale data COGNOME abbia svolto cessato ruolo.
Pertanto, risulta priva di fondamento l’affermazione che la imputata abbia dichiarato il falso nella domanda-offerta circa la sua qualità di amministratrice.
Né poteva rilevare la risultanza della visura camerale, che ha solo finalità dichiarativa. Il mancato aggiornamento della carica poteva dipendere dal ritardo dei responsabili della società nel trasmettere la comunicazione della variazione alla camera di commercio (come è effettivamente avvenuto nella specie).
Difetta iquindi,la prova che la variazione non vi sia stata.
2.3. Vizio di motivazione sulla disponibilità di mezzi.
La società aveva la diponibilità dei mezzi di trasporto dichiarati nell’offerta, sulla base di un contratto di noleggio. Il contenzioso sulla proprietà non riguardava la società RAGIONE_SOCIALE e i giudici hanno ipotizzato, senza alcun accertamento e in modo illogico, che la RAGIONE_SOCIALE fosse di fatto una società interposta della RAGIONE_SOCIALE noleggiatrice dei mezzi.
2.4. Vizio di motivazione sulla valutazione del DURC.
Al momento in cui è stato presentato, il DURC era effettivo e la Corte di appello utilizza le compensazioni fatte il 30 aprile 2018 per fondare il dolo, quando ancora non era stato rrrcrig – richiesto il preventivo (31 luglio 2018).
2.5. Vizio di motivazione sulla valutazione del direttore tecnico.
La Corte di appello ha utilizzato le dichiarazioni del direttore tecnico per avvalorare la tesi accusatoria, non considerando che vi era un rapporto personale logorato e che c’era in atti il documento delle sue dimissioni dopo i fatti (2019). Quindi, era in carica al momento della offerta e il fatto di non avere ruoli nella società non era mai stato contestato alla società.
Le dimissioni attestano implicitamente che aveva svolto tale ruolo fino a quel momento.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione del dolo.
Tutta la vicenda è stata letta in modo deformato e in chiave accusatoria: il cambio di amministrazione era pienamente lecito e giustificato dalla inibizione del Campolongo (la tesi della nomina simulata fraudolenta è priva di prova e dato di fatto è che il Campolongo esca del tutto di scena dopo la nuova nomina dalla gestione della società); correttamente era stato stipulato con la COGNOME il contratto di noleggio dei mezzi e nessuna colpa ha la RAGIONE_SOCIALE se tali mezzi fossero all’epoca rivendicati da terzi (la vicenda tra l’altro si è conclusa in nulla di fatto interposizione della RAGIONE_SOCIALE in luogo della COGNOME è priva di prova; anche la compensazione in vista del DURC è letta in chiave fraudolenta quando non vi era neppure la gara all’epoca; le dimissioni del direttore tecnico danno atto che non erano a lui riferibili atti o titoli successivi ad esse, così smentendo quanto da,lu dichiarato.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
La difesa ha altresì illustrato ulteriormente i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
La difesa invero ripropone in questa sede le medesime questioni che hanno già trovato nei provvedimenti di merito corretta e congrua valutazione, senza confrontarsi realmente con le ragioni addotte. In alcuni punti, i motivi anche declinano censure su aspetti di fatto, che, in quanto non sottoposte al giudice di merito, devono ritenersi precluse.
Quanto al primo motivo, con cui si sostiene che difettava la gara nella procedura in esame, la questione è stata affrontata correttamente sin dal primo grado.
Come ha rilevato la Corte di appello si trattava di procedura di appalto con procedura di affidamento “sotto soglia” (art. 36 d. Igs.n. 50 del 2016), indetta con apposita determina che prevedeva i requisiti di partecipazione e il criterio di scelta del contraente. Perfettamente in linea con la procedura negoziata era l’invio di “lettere di invito” a più ditte operanti nel settore.
A fronte di tale accertamento, i ricorrenti pongono all’attenzione del giudice di legittimità aspetti di merito sull’effettivo contenuto della lettera di invito, già il primo giudice (pag. 3 della relativa sentenza) aveva puntualmente esaminato. Aspetti questi che non sono stati contestati specificatamente nel gravame di appello (limitato solo ad affermare che si trattava di affidamento “diretto” con mera richiesta di preventivo).
Tutti i restanti motivi evocano impropriamente il vizio di motivazione sol perché i giudici non hanno accolto la tesi difensiva.
3.1. Il secondo motivo sulla effettiva qualifica di amministratore e sulla valutazione del verbale dell’assemblea e della visura camerale è meramente ripetitivo del motivo di appello e aspecifico.
La Corte di appello ha infatti posto in evidenza le “anomalie” della vicenda che giustificavano la tesi accusatoria: la mancanza di riscontri oggettivi sulla effettiv data del verbale assembleare di nomina (la delibera non risultava trascritta nel libro assembleare); il contrasto tra la visura camerale che riportava il 5 ottobre
2018 quale data dell’ultimo protocollo e il contenuto del verbale; la mancata giustificazione del ritardo nella registrazione camerale.
3.2. Il terzo motivo sulla disponibilità di mezzi non si confronta con l’affermazione della Corte di appello sulla genericità del gravame sul punto.
A fronte di motivi di appello generici non è consentito “recuperare” in questa sede questioni che attengono alla ricostruzione della vicenda.
L’unica questione posta alla Corte di appello era infatti di far presente che vi era stata una pronuncia di annullamento del 2018 del giudice civile sul contenzioso pendente (priva di alcuna rilevanza visto che l’annullamento era per motivi di competenza e aspecifico rispetto all’accertamento sui rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e la Pozzoli).
3.3. Il quarto motivo sulla valutazione del DURC ripropone gli stessi profili già correttamente esaminati dalla Corte di appello (la mera validità formale del DURC) e introduce aspetti di merito non censurati con l’appello.
La datazione delle compensazioni è comunque irrilevante, posto che il mezzo fraudolento era la presentazione a corredo dell’offerta di un atto, che gli stessi ricorrenti sapevano essere stato ottenuto con modalità indebite (le false compensazioni) e,quindi idi fatto non veritiero.
3.4. Il quinto motivo sulla valutazione del direttore tecnico avanza censure precluse e aspecifiche.
Nell’appello i ricorrenti non avevano sollevato alcuna critica circa le dichiarazioni rese dal Principato (alle quali già la sentenza di primo grado aveva fatto espresso riferimento per la prova, cfr. pag. 5) sulla effettività della sua qualit (la Corte di appello ha sottolineato che alcuna censura era stata fatta circa la sua attendibilità). Le sue dichiarazioni venivano pertanto a superare i rilievi difensivi proposti con il gravame.
3.5. Il sesto motivo sulla valutazione del dolo avanza critiche precluse.
Nell’appello i ricorrenti non avevano contestato tale punto e in questa sede la difesa avanza una diversa ricostruzione dei fatti preclusa in sede di legittimità, facendo leva viepiù su una lettura parcellizzata e personale delle vicende già esaminate in precedenza.
Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000 in favore de
Cassa delle ammende.
Così deciso il 17[03/2025.