Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4181 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4181 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Altopascio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di Firenze letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 7 luglio 2022 dal GUP del Tribunale di Pistoia, ha concesso il beneficio della non menzione della sentenza di condanna, confermando nel resto la sentenza appellata, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell’imputato per i reati di corruzione e turbativa d’asta, contestati ai capi 11), 12), 13) e 13-bis) e disposto la confisca
del prezzo del reato pari a 5 mila euro e il versamento di pari importo in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE Uzzano.
Ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito illustrati.
1.1. Illogicità e mancanza di motivazione in relazione ai capi 11) e 12) per avere la Corte di appello respinto la richiesta di riqualificare i fatti ai sen dell’art. 317 cod. pen. o 319-quater cod. pen., non esaminando attentamente i colloqui intercettati.
Si sottolinea che il reato di corruzione è contestato come commesso dal mese di novembre 2019 al febbraio 2020 e poiché nel colloquio del 22 novembre 2019 il COGNOME, dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, e il COGNOME discutevano del reclutamento del ricorrente, è illogica l’affermazione secondo la quale il COGNOME sarebbe promotore dell’accordo, offrendosi per primo di dare qualcosa al COGNOME. Risulta vero il contrario, dovendo ricondursi l’iniziativa al pubblico ufficiale e non al privato imprenditore; anche nel colloquio del 16 gennaio 2020 i due discutevano dello stesso argomento, chiedendosi se chiamare il COGNOME per avanzare la richiesta di pagamento.
Se, quindi, la Corte avesse esaminato i due colloqui avrebbe valutato che fino al 16 gennaio 2020 il ricorrente non sapeva nulla del progetto illecito dei due e che l’aggiudicazione del 10 gennaio 2020 rientrava nel piano e nel meccanismo costrittivo/induttivo, in quanto nella conversazione del 4 febbraio successivo il COGNOME suggeriva al COGNOME di tentare di capire se COGNOME avrebbe pagato la somma richiestagli il 9 gennaio precedente, minacciando altrimenti di non assegnargli i lavori che stava per appaltare.
1.2. Violazione degli artt. 319, 321, 317 e 319-quater cod. pen. atteso che, per quanto appena detto, il COGNOME è stato destinatario di una richiesta di denaro il 9 gennaio 2020, l’aggiudicazione è del giorno seguente, ma dall’intercettazione del 16 gennaio risulta che non aveva ancora versato nulla, sicché se non si ravvisa costrizione, dovrebbe ritenersi almeno un condizionamento, benché la minaccia risultante dal colloquio del 4 febbraio successivo dimostri l’abuso del pubblico ufficiale.
1.3. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione ai reati di cui ai capi 13) e 13-bis), non essendo configurabile il reato di turbativa d’asta per mancanza di una gara. Nei due casi in esame vi era stata soltanto una procedura di invito rivolto a più imprese, senza una reale procedura comparativa, ma solo la acquisizione di preventivi, anzi, nel caso di cui al capo 13-bis) vi era stato un affidamento diretto per mancata partecipazione di altre imprese alla gara.
1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 323-bis cod. pen. per avere la Corte di appello illogicamente escluso la modesta entità del fatto e del danno o del profitto, atteso che, a fronte della dazione illecita di 5
mila euro, il vantaggio ottenuto dall’impresa è stato pari a poco più di 3 mila euro.
1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., nonostante il rigetto della domanda risarcitoria della parte civile in primo grado e la mancata partecipazione al giudizio di appello della stessa, per la ritenuta sussistenza di un rilevante danno di immagine non quantificabile.
1.6. Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all’art. 166, primo comma, cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuto sussistente una pericolosità specifica del ricorrente, ancora attuale, in base alla denuncia della Questura di La Spezia del 27 dicembre 95 per reati contro la P.A. ed a quella dei CC di Pescia del 28 gennaio 2006 per turbata libertà degli incanti ovvero per fatti molto risalenti e nonostante la prognosi favorevole espressa concedendo i doppi benèfici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla sussistenza del reato di cui al capo 13-bis), infondato nel resto.
I primi due motivi, trattabili congiuntamente perché attinenti allo stesso tema della qualificazione del fatto, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con ampia e congrua motivazione nonché diretti a proporre una lettura alternativa della vicenda, palesemente smentita dal contenuto dei colloqui intercettati e dalle ammissioni dei correi, pienamente utilizzabili in ragione de la scelta del rito a prova contratta, e persino dalle dichiarazioni confessorie dello stesso COGNOME, allegate alla richiesta di patteggiamento, originariamente formulata.
Il ricorso ripropone la tesi delle pressioni e delle minacce subite dal ricorrente, imprenditore vittima, costretto a pagare per lavorare, facendo leva sull’iniziativa dei pubblici ufficiali e su un esame del tutto parziale dell conversazioni intercettate, trascurandone la lettura coordinata e completa contenuta in sentenza, che, invece, rivela l’esistenza del sistema corruttivo, persino ammesso dal COGNOME e dal COGNOME, intermediario, che nel colloquio del 22 novembre 2019 garantiva all’altro che il COGNOME era legato al sindaco, era un imprenditore serio e un pagatore, che non avrebbe detto nulla.
Ma, soprattutto, la difesa omette di considerare la centralità della conversazione del 9 gennaio tra il COGNOME e il ricorrente, che subito comprendeva il discorso del COGNOME e si proponeva come persona disposta a
collaborare con il COGNOME, dichiarandosi disponibile a parlarci, a vedere di che lavoretti si tratta e “a dare qualcosa” (“per incoraggiare la situazione”, diceva COGNOME, ottenendone l’immediato assenso) e ad andare a cena tutti insieme (“Bravo, bravo, vediamo se si riesce a imbastire qualche lavoretto anche con lui, cerchiamo di fare del nostro meglio volentieri, mi sembra giusto”, pag. 6-7 sentenza impugnata).
Da tale colloquio non emerge nessuna costrizione, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, risultando, anzi, l’immediata e spontanea adesione del ricorrente nonché la disponibilità ad entrare nel giro del COGNOME (pag. 7 e dichiarazioni COGNOME, pag. 3 sentenza primo grado), tant’è che il giorno dopo l’appalto per la viabilità stradale veniva affidato al ricorrente.
Le conversazioni successive, riportate in sentenza (pag.7-8), confermano l’impostazione accusatoria e, oltre a dar conto dei rapporti diretti tra il ricorrente e il COGNOME, dimostrano che il giorno dopo il colloquio del 4 febbraio, il ricorrente versava la somma di 5 mila euro, ribadendo al COGNOME di stare tranquillo e di aiutarsi a vicenda.
A fronte di tale ricostruzione ed in linea con i noti principi affermati da questa Corte in ordine ai criteri distintivi tra concussione e induzione indebita nella insuperata sentenza Maldera (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258470), risulta correttamente esclusa la configurabilità di detti reati, prospettati dalla difesa, mancando l’abuso costrittivo tipico di entrambi i reati e la posizione di soggezione del privato, risultando, invece, chiara e netta la posizione paritaria dei contraenti in grado di trattare apertamente e liberamente, sullo stesso piano, senza alcuna necessità per i pubblici ufficiali di ricorrere a minacce e prevaricazioni o a forme più blande di pressione e persuasione nei confronti del COGNOME, dichiaratosi, anzi, come già detto, immediatamente disponibile a “dare qualcosa” per ottenere l’assegnazione di lavori; altrettanto correttamente è stata esclusa la rilevanza dell’iniziativa assunta dai pubblici ufficiali, avendo i giudici di merito, all’opposto, ritenuto il privato promotor dell’accordo illecito e, altresì, esclusa la valenza coartante della minaccia “se non paghi, niente altri lavori”, riproposta dalla difesa, ritenuta, invece, una sollecitazione del COGNOME diretta al COGNOME e non al COGNOME, successiva all’aggiudicazione e diretta solo a ribadire, con proiezione futura, le condizioni del patto illecito già concluso (pag. 8).
È, invece, fondato il terzo motivo limitatamente al secondo appalto aggiudicato al ricorrente.
Corretta è la motivazione resa sulla configurabilità della turbativa d’asta relativamente al primo appalto in ragione dell’accordo raggiunto sulla
predisposizione dell’elenco delle ditte da invitare, fornito dal ricorrente e risultat a lui legate, che non avrebbero partecipato, se non formalmente, alla prima gara, aggiudicata alla RAGIONE_SOCIALE il giorno dopo la conclusione del patto illecito con il AVV_NOTAIO.
La procedura negoziata, attivata nel dicembre 2019 con invito di cinque operatori e indicazione del criterio selettivo della migliore offerta economica, risultava falsata e condizionata dall’accordo illecito raggiunto il giorno prima con il ricorrente, essendo stata concordata la natura formale della partecipazione di ditte compiacenti e predeterminata l’offerta con il maggior ribasso, destinata a far vincere la società del COGNOME.
Diversamente per il secondo appalto, pur essendo pacifica l’esistenza dell’accordo corruttivo a monte e l’avvio di una procedura con invito rivolto a tre ditte, è certo che non vi fu alcuna competizione, ma un affidamento diretto, come già ritenuto dal GIP, in quanto il titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE non sapeva neppure di essere stato invitato a partecipare e un’altra ditta era una di quelle solitamente invitate dal COGNOME (pag. 11), sicché la scelta del contraente era predeterminata al di fuori di ogni procedura competitiva.
In proposito si è affermato che, in caso di affidamento diretto, il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’art. 353bis cod. pen., è configurabile quando la trattativa privata, al di là del “nomen juris”, prevede, ai fini della scelta del contraente, una “gara”, sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale, mentre non è configurabile nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale ovvero quando la decisione di procedere all’affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara (Sez. 6, n. 5536 del 28/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282902; Sez. 5, n. 45709 del 26/10/2022, COGNOME, Rv. 283890).
Va, pertanto, esclusa la sussistenza del reato di cui al capo 13-bis) e conseguentemente annullata senza rinvio la sentenza impugnata su detto capo, eliminando la relativa quota di pena apportata in aumento sulla pena base nella misura di due mesi di reclusione e rideterminando per l’effetto, con mera operazione di calcolo, utilizzando gli stessi fattori determinati dai giudici di merito, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., la pena per i reati residui anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione.
Sono, invece, inammissibili i motivi relativi alle attenuanti perché meramente reiterativi e generici a fronte di una motivazione congrua e corretta.
4.1. In particolare, è del tutto infondato il quarto motivo, atteso che per la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. non è determinante ( i solo l’entità minima della dazione o il minimo vantaggio tratto dalla impresa, GLYPH z
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come propone il ricorso, ma la gravità della vicenda nel suo complesso e l’effettiva lesione dell’interesse pubblico, come ritenuto in sentenza. Peraltro, i giudici hanno dato atto del fatto che il ricorrente ha ottenuto lavori per oltre 60 mila euro a fronte del pagamento di una tangente di 5 mila euro, estremamente modesta (pag. 12), sicché risultano correttamente applicati i principi affermati da questa Corte sul punto, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez.6, n. 30148 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 285047; Sez. 6, n. 30178 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 276280).
4.2. Analogamente per l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. il motivo è generico, non trattandosi di reati contro il patrimonio, ma di delitti contro la pubblica amministrazione determinati da motivi di lucro per i quali occorre che sia il lucro conseguito che il danno siano di speciale tenuità, sicché è giustificato il rilievo attribuito in sentenza, all’esito di un giudizio complesso che consideri i danno nella sua globalità, al notevole danno all’immagine derivato dalle vicende corruttive emerse nel caso in esame, quale ripercussione che l’azione lesiva ha prodotto per la persona offesa (Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, Marino, Rv. 282876).
5. L’ultimo motivo è infondato.
La Corte di appello ha negato l’estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie applicate ai sensi dell’art. 317-bis cod. pen. per il rilievo attribuito alla gravità della condotta e alla valenza di deterrente specifico delle stesse, idonee a scongiurare la ripetizione di condotte analoghe, che minano la imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
È stata, quindi, giustificata con motivazione coerente e logica la decisione negativa, che valorizza la funzione specialpreventiva delle pene accessorie applicate, tenuto conto dei precedenti di polizia del ricorrente, che, benché risalenti, sono ritenuti non illogicamente indici di una propensione specifica a commettere reati contro la pubblica amministrazione.
6. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo 13-bis) perché il fatto non sussiste e rigetta il ricorso nel
Il Pr i sidente resto, rideterminando la pena per i residui reati, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen. in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione. Così deciso, 14 gennaio 2026 Il consigliere e r ensore