Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Genova NOME NOMENOME nato a Africo il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Africo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di Genova, udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
sentito il AVV_NOTAIO, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., per entrambi i ricorrenti, e limitatamente la rideterminazione della pena, per NOME COGNOME, e dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi per il resto;
sentiti gli avvocati NOME COGNOME, del Foro di Catanzaro, e NOME COGNOME, del Foro di Roma, difensori di fiducia di NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO, del Foro di Torino, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 novembre 2023, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di NOME COGNOME e di NOME COGNOME decisa dal Tribunale di Savona ex artt. 110, 353, 416-bis.l. cod. pen. per avere allontanato i due offerenti – nei modi e con i metodi descritti nel capo di imputazione – dall’asta pubblica indetta dal Tribunale di Savona nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare relativa agli immobili, già di proprietà di NOME COGNOME, cosicché all’asta finivano per partecipare soltanto la moglie di NOME COGNOME, per il box, e la RAGIONE_SOCIALE della quale NOME COGNOME era socio al 10°/0 e NOME COGNOME dipendente. Tuttavia, avendo escluso l’aggravante ex art. 7 legge n. 1991 n. 203 in relazione all’art. 416-bis cod. pen., la Corte ha ridotto la pena.
Con i ricorsi presentati dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Genova e dai difensori di NOME COGNOME e di NOME COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Nel ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica si deducono vizio della motivazione e travisamento della prova nell’escludere l’aggravante del metodo mafioso, assumendo incongruamente l’inidoneità delle condotte a «richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo» l’atteggiamento di un appartenente a una associazione per delinquere di stampo mafioso.
2.2. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in tre motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, si deducono erronea applicazione dell’art. 353 cod. pen. e vizio della motivazione nel ravvisare una turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – pur mancando la lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, collocata nel codice fra i reato lesivi della imparzialità dell Pubblica amministrazione – e si assume che la vendita di un bene nel corso di una esecuzione forza può ledere esclusivamente l’interesse dei creditori procedenti e, al più, l’attività giudiziaria. Inoltre, si osserva che nel caso in esame si è avu vendita senza incanto – mentre la fattispecie incriminatrice richiede che l’aggiudicazione conclusiva del procedimento turbato sia prevista con incanto – e che, peraltro, le persone offese hanno infine ritirato le loro offerte.
2.2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio della motivazione nel ravvisare il concorso del ricorrente nel reato attribuito al fratello NOMENOME pur non essend stato egli presente all’incontro in cui si verificò uno screzio di questi con NOME e NOME COGNOME, mentre nessun altro dei potenziali interessati si è doluto di comportamenti scorretti, sicché risulta infondato presumere un collegamento fra le condotte dei due fratelli.
2.2.3. Con il terzo motivo, si deducono erronea applicazione della legge e vizio della motivazione circa i giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla recidiva, trascurando che l’unico precedente riguarda un reato con condanna espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale e con esito positivo deliberato dal Tribunale di sorveglianza di Genova, così estinguendosi, ex art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, ogni effetto penale del condanna.
2.3. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in due motivi.
2.3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare il reato ex art. 353 cod. pen., trascurando che NOME COGNOME e NOME COGNOME non rivestirono la qualità di offerenti (come riconosciuto anche nella sentenza impugnata), ma furono solo persone che visitarono l’immobile destinato alla vendita, e che la loro discussione con NOME COGNOME non era idonea a allontanarli dall’asta pubblica indetta il 6/04/2022.
2.3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel riconoscere la recidiva specifica infraquinquennale – con il connesso aumento della pena derivante dalla sua ingiustificata applicazione, perché il precedente penale per oltraggio non riguarda un reato della stessa indole (pur tutelando lo stesso bene giuridico, protegge soprattutto l’interesse della parte privata) – e nel disconoscere le circostanze attenuanti generiche senza considerare tutti i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen.
Si assume, inoltre, che, la Corte d’appello, nel quantificare l’aumento della pena per la recidiva, ha violato l’art. 99, comma sesto, cod. pen. – che vieta di determinare un aumento per la recidiva che superi il cumulo delle pene risultati dalla somma delle condanne precedenti – e che, comunque, dopo avere escluso l’aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., avrebbe dovuto ridurre la pena in una misura superiore a quella (sei mesi) decisa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Genova è infondato.
L’aggravante ex 416-bis.1. cod. pen. mira a GLYPH reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell’esistenza in una data zona di associazioni di stampo mafioso. Ne consegue che la tipicità dell’atto intimidatorio non presuppone necessariamente l’effettivo collegamento a un’associazione di tipo mafioso costituita, basta che la violenza o la minaccia con cui esso è compiuto risultino concretamente collegabile alla forza intimidatrice di una tale associazione (ex multis: Sez. 2, n. 36431 del
02/07/2019, COGNOME, Rv. 277033; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, COGNOME, Rv. 263525; Sez. 6, n. 30246 del 17/05/2002, COGNOME, Rv. 222427).
Concorrono in tale valutazione i contenuti intrinseci dell’atto, il contesto specifico in cui è stato compiuto e il AVV_NOTAIO contesto territoriale, se caratterizzato dalla riconosciuta presenza di associazioni di stampo mafioso.
Nel caso in esame, la Corte di appello, ha motivatamente escluso l’aggravante, ritenendo che le condotte, seppure minacciose, non presentarono i connotati del metodo mafioso «tenendo conto sia delle loro modalità, con particolare riferimento al contenuto delle frasi pronunciate e degli articoli appesi alle pareti dell’immobile, sia della durata, scarsamente significativa» (p. 9 della sentenza impugnata, p. 24-25 della sentenza di primo grado).
Né il fatto che i destinatari delle condotte poi non parteciparono alla gara implica che essi decisero così perché percepirono come collegabile un’associazione di tipo mafioso le condotte – in effetti dalle connotazioni più millantatorie che verosimili – degli imputati.
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME è infondato.
2.1. Il primo motivo è infondato perché, quale che sia il nomen iuris adottato, una gara è configurabile in ogni situazione, anche in assenza di formalità, in cui siano previamente indicati e resi noti i criteri di selezione e di presentazione delle offerte; non è configurabile solo se, nonostante la pluralità di soggetti interpellati ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l’amministrazione possa scegliere secondo criteri di opportunità propri della contrattazione tra privati, senza il vincolo di uno schema concorsuale (Sez. 5, n. 45709 del 26/10/2022, Leo, Rv. 283890; Sez. 6, n. 5536 del 28/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282902; Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, dep. 2018, Giugliano Rv. 272227).
Posto questo, la Corte di appello ha correttamente considerato (p. 8) come nel caso in esame non rilevi che le persone offese non rivestissero ancora la qualità di offerenti nella gara (avevano soltanto visionato l’immobile che ne sarebbe stato oggetto), perché fra le condotte alternative previste dall’art. 353 cod. pen. rientra quella di turbare la gara e il turbamento della gara può realizzarsi – anche anteriormente alla sua instaurazione – se direttamente rivolto a impedire in radice la partecipazione di un soggetto alla gara stessa (Sez. 6, n. 24772 del 24/02/2022, Ieffi, Rv. 283606; Sez. 6, n. 6605 del 17/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280837).
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato perché, con argomentazione esente da manifeste illogicità, convergente con quella del Tribunale, la Corte di appello ha ravvisato il concorso del ricorrente con il fratello NOME evidenziando come le modalità delle condotte rivelino il comune scopo dei due fratelli di
disincentivare le offerte per impedire che l’immobile – dove proprio il ricorre NOME COGNOME viveva con la sia famiglia – fosse venduto a terzi estranei considerando che, fra questi, NOME COGNOME COGNOME avevano manifestato u particolare interesse all’acquisto.
2.3. Il terzo motivo di ricorso riguarda questione non prospettata nell’at appello e che, pertanto, risulta inammissibile per la struttura del giudi legittimità, impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la correttezza non può, evidentemente, che verificarsi in relazione agli aspetti sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Vigni, Rv. 269368; Sez. 2 n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202).
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME è infondato.
3.1. Il primo motivo è infondato per le stesse ragioni prima espres relativamente all’analogo primo motivo del ricorso di NOME COGNOME.
3.2. Nella parte concernente l’applicazione della recidiva e la corre quantificazione della pena, il secondo motivo di ricorso è inammissibile per stessa ragione espressa relativamente al terzo di ricorso di NOME COGNOME riguardando questione non prospettata nell’atto di appello.
Risulta, invece, generico nella parte relativa alla misura della riduzione d pena, a seguito della esclusione della aggravante ex art. 416-bis. 1 cod. pen., e nel contestare il disconoscimento delle circostanze attenuanti generich relativamente al quale i Giudici di merito hanno già adeguatamente chiarito i crit per l’esercizio del loro potere discrezionale nella materia.
Da quel che precede deriva il rigetto di tutti i ricorsi e la condanna d imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc p
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico ministero.
Rigetta altresì i ricorsi degli imputati, che condanna al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 02/07/2024