Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44678 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44678 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in LIBIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo: per l’imputato COGNOME NOME, l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata quanto al delitto di cui all’art. 75 T.U. n. 159/2011 perché il fatto non sussiste, con conseguente ridetermínazione RAGIONE_SOCIALE pena escludendo l’aumento previsto per detto reato, e l’inammissibilità del ricorso nel resto; per l’imputato COGNOME NOME, l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore:
avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dCOGNOME avvocati COGNOME NOME del foro di RAGUSA e COGNOME NOME del foro di CATANIA, per le Parti Civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, che conclude chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza
impugnata; deposita le conclusioni e note spese;
gli avvocati COGNOME NOME del foro di CATANIA e COGNOME NOME COGNOME del foro di VIBO VALENTIA, in difesa di COGNOME NOME, che concludono chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Catania, investi delle impugnazioni del pubblico ministero e dCOGNOME imputati, ha così provvedu nei limiti di quanto tuttora rileva, sulla sentenza del Tribunale di Catania febbraio 2020:
ha confermato la condanna di NOME COGNOME per la partecipazione all’associazione RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, con il direttivo, nel periodo dall’aprile 2009 sino al marzo 2015 (art. 416-bis, p secondo comma, cod. pen. – capo a), per il concorso nella estorsi pluriaggravata posta in essere ai danni dei gestori del ristorante “RAGIONE_SOCIALE” (artt. 81 cpv., 110, 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma, e n. 3 cod. pen., 7 legge 12 luglio 1991, n.203 di conversione in legge modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 – capo d), pe concorso nel tentativo di estorsione aggravata posto in essere ai dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” (artt. 56, 110, 629, p secondo comma, 628, terzo comma, n. e n. 3 cod. pen., 7 I. n. 203 del 199 capo e) nonché RAGIONE_SOCIALE reiterata violazione delle prescrizioni impostCOGNOME misura di prevenzione RAGIONE_SOCIALE sorvCOGNOMEanza speciale con obbligo di soggiorno (a 81 cpv. cod. pen., 75 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – cap riducendo la pena ad anni sedici e mesi otto di reclusione ed euro 16.533, multa;
ha condannato, in totale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, NOME COGNOME alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il concors continuato e aggravato nella turbativa dell’asta giudiziaria relativa al fal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (artt. 81 cpv., 110 e cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991), fino all’8 luglio 2014.
Ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori.
NOME COGNOME, con i difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, sviluppa otto motivi di ricorso.
3.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione fattispecie incriminatrice del capo a), e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione pe dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono contraddittorie e generiche n portatrici di informazioni apprese da terzi, quindi per sentito dire, tant responsabilità del ricorrente è stata fondata unicamente sulla base
precedente condanna per partecipazione RAGIONE_SOCIALE e sulla circostanza di essere figlio del boss “NOME” COGNOME.
Nessuno dei collaboratori di giustizia riferisce di episodi specifici ch riguardano il periodo dall’aprile 2009 al marzo 2015.
In particolare, COGNOME si è limitato a dire di avere conosciuto COGNOME nCOGNOME anni 90; COGNOME riferisce di circostanze assolutamente non dimostrate con riguardo a un presunto diverbio tra il dichiarante e un tale COGNOME, asseritamente uomo di fiducia del ricorrente; COGNOME riferisce in modo generico di un inCOGNOME avvenuto nel 2009, senza indicare il mese; COGNOME riferisce di fatti appresi da altri, tanto che non ha mai avuto a che fare con il ricorrente COGNOME fornisce dichiarazioni che sono rimaste prive di riscontri, a tacere del fatto che COGNOME si riferisce al commercio di sostanze stupefacenti del quale COGNOME non è mai stato accusato; COGNOME e COGNOME hanno reso dichiarazioni generiche senza specificare il periodo temporale.
3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 629 e 628 cod. pen., e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo al capo d).
La sentenza fonda la colpevolezza del ricorrente unicamente sulla condanna definitiva che ha colpito il coimputato NOME COGNOME, senza porsi il problema se quest’ultimo abbia speso il nome di COGNOME per millanteria.
Del resto, l’estraneità di COGNOME emerge in modo pacifico dalla circostanza che le persone offese, dopo avere consegnato a COGNOME la somma di euro 1.000 dallo stesso richiesta, si sono determinati a non versare più nulla: circostanza inverosimile qualora avessero saputo che il denaro era destinato al presunto boss NOME COGNOME.
3.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in riferiment agli articoli 56, 110, 629, 628 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, e il vizio dell motivazione con riguardo al capo e).
Il collaboratore di giustizia COGNOME ha riferito che l’NOME di attuar l’estorsione proveniva dall’imputato il quale COGNOME fornito la disposizione in tal senso al leader del “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, ma non è stata in alcun modo COGNOME la attendibilità del collaboratore, che si è pentito unicamente dopo l’arresto per questa tentata estorsione, risultando, d’altra parte, irrilevante circostanza che il dichiarante sia stato riconosciuto responsabile di detto reato. Infine, manca qualunque risCOGNOME alla dichiarazione del collaboratore.
3.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in rifer all’art. 75 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivaz riguardo alla condanna per il capo g), giustificata unicamente in base presunta commissione delle condotte contestate ai capi a), e) e d).
La Corte d’appello non ha specificato le condotte dell’imputato che COGNOME violato il provvedimento di applicazione RAGIONE_SOCIALE misura di prevenzione.
3.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazio relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.6. Il sesto motivo di ricorso denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione riguardo alla mancata esclusione RAGIONE_SOCIALE recidiva; nonostante i motivi sviluppa appello, la Corte non ha esteso alcuna motivazione, al pari del giudice di grado.
3.7. Il settimo motivo denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione con riguardo eccessività RAGIONE_SOCIALE pena.
3.8. L’ottavo motivo di ricorso denuncia il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione riguardo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria a favore delle parti civil
NOME COGNOME, con i difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, sviluppa cinque motivi di ricorso.
4.1. Il primo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale riferimento agli artt. 125, 603 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, e il RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione in appello di tutt prove dichiarative ritenute decisive dalla sentenza di primo grado.
La Corte d’appello, ancorché il primo giudice abbia fondato l’assoluzione s dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, non ha provveduto al rinnovazione di dette prove, limitandosi ad assumere le testimonianza di COGNOME COGNOME COGNOME, operando una illegittima selezione.
4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento artt. 125, 192, 238-bis e 546 cod. proc. pen., e il vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione mancata adozione di una motivazione rafforzata giustificativa del ribaltame RAGIONE_SOCIALE decisione.
La Corte d’appello si è limitata a ritenere false le dichiarazioni d COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME rinnovazione istruttoria non ha consentit
acquisire alcun elemento rispetto a quella svolta in primo grado, nonché travisando la prova sul punto.
Del resto, è stata omessa la valutazione delle intercettazioni nelle quali COGNOME palesa un atteggiamento incompatibile con una precedente intimidazione (intercettazione n. 2869 dell’8 luglio 2014); in detta intercettazione, infat COGNOME, proprio a dimostrazione di non essere stato minacciato, fa presente all’interlocutore che, se non fossero state vere le ragioni che lo avevano indotto ad esistere (la salvaguardia dei posti di lavoro), COGNOME COGNOME effettuato l’offer migliorativa prevista dall’articolo 584 cod. proc. civ. Analogamente è stata travisata l’intercettazione n. 2542 del 21 giugno 2014 che riguarda il presunto allontanamento dCOGNOME altri soggetti interessati, poiché la trascrizione dell intercettazione dimostra unicamente che COGNOME si è limitato ad affermare “questa asta l’ho seguita tutta io … Lo hai capito. Lo sai quanti c’è ne sono sta avvoltoi”.
D’altra parte, la Corte d’appello ha fondato il ribaltamento sulla sentenza che riguarda NOME COGNOME, COGNOME COGNOME dovuto limitarsi a prendere atto RAGIONE_SOCIALE condanna del coimputato, senza travasare il contenuto nella sentenza a carico dell’odierno ricorrente.
Il ricorso lamenta, poi, il mancato esame di alcune intercettazioni che erano state poste a fondamento del giudizio assolutorio: intercettazione del 1 luglio 2014 n. 9230 che riguarda proprio la ragione, poi confermata da COGNOME, RAGIONE_SOCIALE richiesta di ritiro di altre offerte per consentire la prosecuzione aziendal mediante l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE gara a RAGIONE_SOCIALE; intercettazione dell’8 luglio 2014 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, già richiamata; intercettazione del 9 luglio 2014 n. 9812 nella quale emerge che il ritiro dell’offerta di COGNOME deriva dalla constatazione che c’era un altro offerente.
4.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen. e 7 I. n. 203 del 1991, e il vizio de motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante del metodo mafioso, avendo la Corte d’appello unicamente fatto riferimento a un presunto “permesso” dato a COGNOME di compiere la minaccia nei confronti di COGNOME, mancando la prova dell’esistenza dell’COGNOME, non risultando, del resto, come si sarebbe esplicitata la presunta minaccia.
Appare, del resto, inconciliabile con la presunta esistenza di una minacci circostanza che COGNOME si sia premurato di inviare dei fiori a COGNOMEsale.
4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in rifer all’articolo 7 legge n. 203 del 1991, con riferimento al calcolo dell’aume pena disposto per detta aggravante nella misura di un terzo, COGNOME la porz di pena materialmente irrogata è superiore.
4.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, in rifer all’articolo 354 cod. pen., in merito alla mancata riqualificazione del fat fattispecie di astensione dagli incanti, potendosi, al più, qualificare in ta la presunta condotta.
4.6. Il difensore di COGNOME ha depositato motivi aggiunti sulla parzial rinnovazione istruttoria, in quanto, a suo giudizio, doveva proceders assumere la teste COGNOME NOME, addetta alla cancelleria del giu procedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è nel complesso infondato.
Il ricorso di NOME COGNOME è infondato, ma la pena va rettificata.
Si esaminerà anzitutto il ricorso di NOME COGNOME con riguardo al capo a).
2.1. È opportuno premettere che, con concorde valutazione di entrambi giudici di merito, è stata affermata la responsabilità di NOME COGNOME COGNOME relazione al reato del capo a), con il ruolo di direzione dell’organizz RAGIONE_SOCIALE nCOGNOME anni dal 2009 al 2015: l’appartenenz dell’imputato al RAGIONE_SOCIALE era già stata affermata dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di di Catania del 14 luglio 2016, irrevocabile il 14 dicembre 2017, per il pe dall’anno 2000; successivamente il ruolo di spicco e di comando all’interno RAGIONE_SOCIALE è stato accertato, ad avviso dei giudici di merito, grazie alle deposiz collaboratori di giustizia NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME ritenuti attendibili, intrinsecamente credib coerenti e pienamente concordanti tra loro, specie con riguardo ai tempi e i del concreto esercizio da parte dell’imputato dei poteri direttivi; il
(
probatorio veniva, altresì, corroborato dall’accertamento dell’NOME impartito da COGNOME di commissione dell’estorsione e RAGIONE_SOCIALE tentata estorsione di cui ai capi d) ed e).
2.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico in quanto si limita a dedurre che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia siano generiche e contraddittorie nonché de relato, senza precisare da quali elementi tale deduzione trovi origine.
Anche con riguardo alla doglianza circa l’assenza nella sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALE specifica indicazione dell’epoca alla quale fanno riferimento, nelle loro dichiarazioni, i collaboratori di giustizia, il ricorso è generico poiché non confronta con le specifiche indicazioni fornite dai giudici di merito:
a pag. 4 RAGIONE_SOCIALE sentenza è posto in evidenza che il collaboratore COGNOME ha riferito delle condotte poste in essere da COGNOME a partire dagli anni 2000, in poi;
-a pag. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza i giudici hanno posto in evidenza che le circostanze riferite da COGNOME sono successive al 2009 e che, in particolare, l’episodio relativo al diverbio è specificamente collocato nel 2011;
-con riferimento a COGNOME neppure il ricorso contesta che l’inCOGNOME per parlare delle estorsioni è avvenuto nel 2009, perciò nell’ambito del periodo oggetto dell’imputazione;
-a pag. 6 RAGIONE_SOCIALE sentenza è posto in evidenza che il collaboratore COGNOME ha fornito una specifica indicazione secondo la quale il boss “NOME” COGNOME gli aveva detto di rivolgersi, durante il suo stato di detenzione, al proprio figlio NOME COGNOME per la gestione delle questioni attinenti al RAGIONE_SOCIALE;
a pag. 7 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è, altresì, posto in evidenza che le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, che – a differenza di quanto afferma il ricorso – non risulta essere stato unicamente implicato in questione relative alle sostanze stupefacenti, ma piuttosto in rapine e estorsioni, ha riferito proprio di tali ultime attività illecite, descriven ruolo decisionale svolto dal ricorrente che aveva dato il mandato di commettere il delitto del capo e) al “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” del quale il dichiarante faceva parte;
i collaboratori COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME sede di rinnov dibattimentale, hanno riferito di elementi specificamente attinent ruolo svolto dal ricorrente.
Conclusivamente, quindi, non solo la doglianza di inattendibilità collaboratori è generica, ma anche quella che attiene alla specifica indicazi episodi indicativi, per la collocazione nello spazio-tempo descritto imputazione, RAGIONE_SOCIALE posizione di vertice in concreto assunta da COGNOME, già in forza RAGIONE_SOCIALE non contestata e da tutti riconosciuta investitura come reggen parte del boss detenuto “NOME” COGNOME, sia per i comportamenti direttivi dall stesso posti in essere in quel frangente.
2.3. La convergente descrizione di tali elementi, che proviene da dis collaboratori di giustizia, corrobora reciprocamente il narrato dei singol portando, come logicamente affermato dai giudici di merito, all’attribuzione posizione verticistica.
I motivi di ricorso si limitano a contestare la credibilità, attend convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza confro con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato la coincidenza del narrato e la specifica convergenza delle dichiarazioni di collaboratori sul ruolo svolto dal ricorrente, ovvero propongono censure idonee a superare le logiche conclusioni cui sono giunti i giudici di merito.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «le dichiarazi accusatorie rese dal co-indagato o coimputato nel medesimo reato o da person indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell’ 371, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. sono idonee a fornirsi recip risCOGNOME qualora siano attendibili e, anche in relazione a distinti fra dell’attività criminosa, colleghino l’indagato o l’imputato al fatto» (S 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867).
È perciò generica e comunque manifestamente infondata la doglianza che contesta, allo scopo di escludere la credibilità dei collaboratori di giu parziale non coincidenza delle rappresentazioni fattuali dei chiamanti in cor Costituisce fondamentale principio di diritto, costantemente richiamato d giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale la reciproca con dell’attendibilità delle dichiarazioni delle persone imputate in proced connessi a norma dell’articolo 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di r
collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non esige che le propalazioni attengano all’idem dictum; è bensì sufficiente che i fatti rappresentati siano in rapporto di univoca implicazione rispetto alla specifica condotta criminosa da provare (così, in motivazione, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).
2.4. Il primo motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è, quindi, inammissibile.
Il secondo motivo di NOME COGNOME sul capo d) è infondato nella parte in cui, per escludere il ruolo di COGNOME nell’estorsione, addebita a COGNOME di avere millantato di operare per NOME di COGNOME.
3.1. Con particolare riguardo al capo d), secondo i giudici di merito, la prova dell’avvenuta estorsione da parte del RAGIONE_SOCIALE catanese (COGNOME mandante, COGNOME NOME NOME materiale unitamente a COGNOME NOME, giudicato in altro procedimento), è stata ritenuta dimostrata sulla scorta delle concordanti dichiarazioni testimoniali delle persone offese (COGNOME NOME e COGNOME NOME), del coimputato COGNOME NOME (già condannato in via definitiva per tale reato) e del collaboratore di giustizia NOME COGNOME.
La circostanza, riferita da COGNOME, di avere presentato COGNOME alla vittima per risolvere la “questione” dell’estorsione è stata giudicata particolarmente indicativa, dato il ruolo di fiducia da tutti riconosciuto quest’ultimo, dello specifico interesse e dell’intervento decisionale assunto dal ricorrente COGNOME, come lo stesso COGNOME ha riferito alle vittime.
A tale proposito i giudici di merito sottolineano, come utile risCOGNOME, che pure il collaboratore COGNOME ha indicato COGNOME come stretto collaboratore e uomo di estrema fiducia di NOME COGNOME, con particolare riferimento proprio alle funzioni di “NOME” delle estorsioni nel catanese (pag. 35).
3.2. Orbene, in disparte la assertiva considerazione difensiva secondo la quale il mancato pagamento delle successive trance dell’estorsione testimonierebbe la mancanza dell’intervento mafioso – COGNOME essa determina soltanto la già rilevata cesura RAGIONE_SOCIALE continuazione al marzo 2015 – , i giudici di merito hanno ben posto in evidenza, basandosi sulle dichiarazioni delle persone offese, che le stesse avevano percepito la serietà RAGIONE_SOCIALE richiesta estorsiva proveniente da COGNOME, effettivo emissario di NOME, che aveva pure
coinvolto COGNOMECOGNOME noto uomo di fiducia del boss, e provveduto al pagament a causa RAGIONE_SOCIALE grande preoccupazione derivante dall’impiego del metodo mafios da parte dCOGNOME esponenti del RAGIONE_SOCIALE COGNOME che, per ottenere la somma, facevano proprio riferimento all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE operante in q territorio.
Non è, quindi, illogica la motivazione dei giudici di merito che, sulla RAGIONE_SOCIALE incontrastata ricostruzione dei fatti, ha attribuito alla deliberazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’estorsione materialmente attuata da COGNOME COGNOME COGNOME, associati all’organizzazione e uomini di fiducia del capomafia.
3.3. È, infatti, priva di salti logici la deduzione motivazionale seco quale, a fronte delle indicazioni delle persone offese e RAGIONE_SOCIALE ammissio COGNOMECOGNOME l’applicazione del “pizzo” rientra nelle deliberazioni assunte dal mafioso che COGNOMElla il territorio di riferimento, tanto che la semplice s del nome, operata da uomini di fiducia del boss, ha indotto le persone off soggiacere alla pretesa estorsiva.
Del resto, tenuto conto che «in tema di chiamata di correo, non so assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell’ambito associativo, costitu patrimonio comune, in NOME ad associati ed attività propri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mafi (ex multis, Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344), risulta generiche le doglianze difensive che contestano la fonte di conoscenza dichiarante, qualificato appartenente al RAGIONE_SOCIALE, che ha riferito RAGIONE_SOCIALE delibe criminosa assunta dal suo vertice.
3.4. Il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME è, quindi, infondato.
Il terzo motivo di NOME COGNOME, che riguarda il capo e), contesta anzitutto l’attendibilità del collaboratore di giustizia COGNOME e, quindi, la c delle sue dichiarazioni che sarebbe incentrata unicamente sulla condanna tale reato – in un separato giudizio -, nonché la mancanza di riscontri.
Il motivo è inammissibile.
4.1. La tentata estorsione del capo e), veniva ritenuta dimostrata scorta delle deposizioni testimoniali delle vittime (NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME) e delle dichiarazioni accusatorie rese dal collabo
di giustizia NOME COGNOME, accusatosi del medesimo delitto per il quale è stato condannato con sentenza passata in giudicato.
4.2. Ebbene, le questioni sull’attendibilità e coerenza sono inammissibili poiché non avevano formato oggetto di specifiche censure in appello, secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, COGNOME il presunto difetto di risCOGNOME è stato logicamente superato sulla base del complessivo materiale probatorio e, in particolare, dichiarativo, che riportava ad NOME COGNOME la gestione diretta del “RAGIONE_SOCIALE” incaricato di compiere le estorsioni in quel territorio – circostanza neppure confutata dal ricorso -, essendo stato accertato che, per le caratteristiche sue proprie, l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE opera in stretta dipendenza delle disposizioni impartite dal vertice ai soggetti operanti sul territorio di riferimento e, in questo caso, ad COGNOME.
Del resto, tenuto conto che «in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell’ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in NOME ad associati ed attività propri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (ex multis, Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv. 273344), risultano generiche le doglianze difensive che contestano la fonte di conoscenza del dichiarante, qualificato appartenente al RAGIONE_SOCIALE, che ha riferito RAGIONE_SOCIALE deliberazione criminosa assunta dal suo vertice.
4.3. Il terzo motivo di ricorso di NOME COGNOME è, quindi, inammissibile.
Il quarto motivo di NOME COGNOME sul capo g) si scaglia sulla indeterminatezza dell’imputazione e RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna che COGNOMEro preso a riferimento il solo dato formale RAGIONE_SOCIALE commissione dei reati indicati ai precedenti capi a), e) e d) per affermare la responsabilità anche per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
5.1. Orbene, chiarito che la semplice violazione di legge non può comportare la simultanea violazione RAGIONE_SOCIALE richiamata norma incriminatrice (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496), il ricorso non contesta che la motivazione abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità l’abituale frequentazione di COGNOME con i pregiudicati (ad es. COGNOME, COGNOME, COGNOME, ecc.); si tratta di condotte, non contestate dal ricorso, tutte penalmente sanzionate dalla
(
disposizione incriminatrice: la censura è quindi inammissibile, al pari di quella sull’indeterminatezza dell’imputazione che, facendo riferimento ai fatti descritti nelle precedenti contestazioni, risulta chiara nel suo contenuto descrittivo.
Si è, infatti, da tempo chiarito che «non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la conteRAGIONE_SOCIALE, inoltre, non va riferita soltant capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quCOGNOME atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito» (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 261741; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269455; sul vecchio codice: Sez. 5, n. 3407 del 16/12/2004 – dep. 2005, Capozzi Rv. 231414).
5.2. Il quarto motivo di ricorso di NOME COGNOME è, quindi, inammissibile.
Anche i restanti motivi di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME sono nel complesso infondati.
6.1. Il quinto motivo sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per genericità e perché pretende di ottenere una diversa valutazione di merito.
6.2. Il sesto motivo sulla recidiva, che denuncia l’omessa motivazione, è infondato.
La sentenza impugnata, dopo avere richiamato gli elementi descrittivi RAGIONE_SOCIALE pericolosità sociale dell’imputato, quale si desume dalla sentenza di primo grado, evidenzia la lunga carriera criminale di COGNOME, già condannato per la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché sottoposto a giudizio per i gravissimi reati dianzi descritti, tutti ritenuti indicativi, secondo una non illo motivazione espressa in termini sintetici mediante la sottolineatura RAGIONE_SOCIALE caratura criminale e dell’attitudine a delinquere, dell’accresciuta pericolosità dell’imputato
6.3. Il settimo motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile perché, lamentando l’eccessività RAGIONE_SOCIALE pena, formula una deduzione non consentita e comunque generica perché non si confronta con la motivazione che ha evidenziato la gravità e reiterazione dei fatti, nonché la personalità dell’imputato per parametrare ex art. 133 cod. pen. la pena irrogata.
6.4. L’ottavo motivo sulla condanna risarcitoria è inammissibile perché si tratta di danno conseguente a reato, COGNOME il ricorso è generico là dove non si
confronta con la motivazione stesa dal Tribunale e dalla Corte di appe rispettivamente alla pag. 20 e alla pag. 37.
6.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Segue, inoltre, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spe rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, spese che si liquidano nella somma indicata n dispositivo, tenuto conto dell’attività defensionale svolta.
Il ricorso di COGNOME è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio che può essere rideterminato da questa Corte; le restanti cen sono nel complesso infondate.
7.1. NOME COGNOME COGNOME stato assolto in primo grado dal capo b) per insussistenza del fatto; la Corte di appello, disposta la parziale rinno dell’istruttoria dibattimentale, giungeva al ribaltamento del giudizio assolut
Secondo la conteRAGIONE_SOCIALE, gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – giudicato separatamente COGNOMEro turbato lo svolgimento dell’asta giudiziaria relativa al falliment società RAGIONE_SOCIALE, già amministrata da NOME COGNOME.
In particolare, COGNOME e COGNOME, su COGNOME di NOME COGNOME, minacciavano alcuni potenziali acquirenti interessati a partecipare all’asta da far recedere dalla offerta la società RAGIONE_SOCIALE, me l’imputato si accordava con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE affinché questa partecipa all’incanto, poi aggiudicandoselo per mancanza di altre offerte, e concedes godimento il bene così acquistato alla RAGIONE_SOCIALE – l’amministratore quale era NOME COGNOME, COGNOME di NOME COGNOME, e soci le figlie d medesimo.
7.2. Il Tribunale riteneva non provata sufficientemente la circostanza che occasione RAGIONE_SOCIALE celebrazione dell’asta, COGNOME, su COGNOME di COGNOMECOGNOME aves minacciato COGNOMECOGNOME amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in modo da farla desistere dalla partecipazione alla procedura di vendita con incan capannone industriale svoltasi il giorno 8 luglio 2014: a tale riguardo valor le deposizioni dibattimentali RAGIONE_SOCIALE cancelliera RAGIONE_SOCIALE sezione fallimentare
COGNOME, la quale confermò che NOME COGNOMECOGNOME amministratrice del RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto invano – lo stesso gi dell’incanto – di poter ritirare la cauzione precedentemente versata poiché era più intenzionata a partecipare all’asta, presenziando poi alle operaz vendita; COGNOMECOGNOME in dibattimento, aveva confermato di av richiesto, invano, la restituzione RAGIONE_SOCIALE cauzione e di non aver effettuato ri quanto il proprio budget era quello coincidente con la base d’asta. Ad avvis Tribunale, le dichiarazioni rese dal verbalizzante NOME COGNOME non ave corroborato l’ipotesi accusatoria, sia con riferimento a COGNOME, che ai COGNOME, essendo stato constatato soltanto l’avvenuto colloquio, poco prima dell’asta, tra COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME, compagno di COGNOME colloquio del quale tuttavia non si conosceva il contenuto.
Dalle intercettazioni sulle utenze telefoniche dei fratelli COGNOMECOGNOME avviso del Tribunale, era soltanto emerso l’interessamento di questi ultimi vicenda dell’asta giudiziaria del capannone, probabilmente sfociato in con diretti con l’entourage di COGNOMEsale, in considerazione RAGIONE_SOCIALE intenzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riferibile ai COGNOMECOGNOME di continuare a esercitare l’attività di impres nel capannone, con salvaguardia dei posti di lavoro, mediante l’aggiudicazi del bene ad un soggetto (RAGIONE_SOCIALE) operante nel campo credit – immobiliare che COGNOME potuto locare l’immobile alla stessa RAGIONE_SOCIALE e non a chi, come la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME utilizzato il capannon espandere i propri stabilimenti già esistenti in zona.
Allo stesso modo, il Tribunale non riteneva significativa la presenz COGNOMECOGNOME unitamente ai fratelli COGNOMECOGNOME ad altri sopralluoghi tenuti press capannone dalla curatela del fallimento con altri potenziali acquirenti, dell’asta, nonché i contatti tra COGNOME e COGNOME anche poche ore dopo la conclusione dell’asta, dai quali era emerso che NOME COGNOME intendeva inviare una pianta o altra regalia a COGNOMEsale, in segno di riconoscenza per consentito l’assegnazione a RAGIONE_SOCIALE, atto che, ad avvis Tribunale, comunque esulava dall’ipotesi di minaccia consistita nel far vale caratura RAGIONE_SOCIALE di COGNOME.
7.3. La Corte d’appello, nel riformare la decisione, ha premesso ch Tribunale ha ignorato la già avvenuta dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza del f storico, accertato in altro procedimento penale nei confronti del coimpu
COGNOME NOME (sentenza irrevocabile RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Catania 13 marzo 2018, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del GUP del Tribunale Catania del 4 luglio 2017, acquisite agli atti di primo grado): il fatto dell’illecito intervento di COGNOME su COGNOME e COGNOME non poteva e misconosciuto, soprattutto alla luce dei contatti esistenti tra Cava COGNOME e alle ammissioni dello stesso COGNOME circa le attività di ille pressione svolte, proprio su indicazione di COGNOME, per fare desistere potenziali acquirenti dal partecipare all’asta.
Secondo la Corte d’appello, inoltre, dalle intercettazioni emerge chiarame un dato negletto dal Tribunale: COGNOME aveva dato COGNOME a COGNOME COGNOME e di presentarsi in occasione delle visite dei possibili a dell’impianto industriale; in particolare COGNOME in data 6 giugno 2014 v allertato da COGNOME NOME NOME NOME alla imminente visita del capannone da parte di un possibile compratore, poi identificato in un tale Albergo di Pa (conversazione n. 1999 del 6 giugno 2014, ore 1.40); da un’altra conversazi (10 giugno 2014 ore 10:46, n. 2138) emerge che COGNOME COGNOME era già interess all’asta facendo desistere dalla partecipazione anche gli imprenditori Viglian forza di ciò, nota la Corte d’appello, le aste erano andate deserte fin abbassare il prezzo originario da euro 1.300.000 a euro 320.000 e, poi ultimo a euro 253.000, col rialzo minimo di 20.000. Di tale risultato, chiaram favorevole a COGNOME COGNOME proprio nel mandato COGNOMEo, COGNOME si vantava con la propria COGNOME, come emerge dalla conversazione n. 2542 del 2 giugno 2014, ore 17.44, che il Tribunale aveva del tutto obliterato.
Inoltre, evidenzia la Corte d’appello, COGNOME NOME NOME COGNOMENOME NOME 7 luglio 2014, di avere lasciato in Tribunale l’avvocat rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che stavano per depositare la busta pe partecipazione all’asta, e gli dava appuntamento per il giorno successivo, f per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE gara. In tale successiva occasione, notava la d’appello, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME avvicinavano a COGNOME NOME con il quale discutevano per alcuni minuti, come risul dall’attività di osservazione; poco dopo lo stesso COGNOMECOGNOME accompagnato COGNOMECOGNOME raggiungeva COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME colloquiava con due donne; COGNOME, in esito a tale colloquio, si recava immediatament cancelleria e tentava – invano – di ritirarsi anticipatamente dall’asta con
RAGIONE_SOCIALE busta contenente gli assegni; poi, non ottenuti gli assegni in restituz allontanava dal Tribunale, rinunciando a partecipare materialmente all’asta.
Secondo la Corte d’appello, come risulta accertato nella sentenza a caric COGNOME, utilizzabile ex art. 238-bis cod. proc. pen., in quel part momento dell’asta pubblica si perfezionò una parte RAGIONE_SOCIALE condotta crimina riferibile a quest’ultimo e, in particolare, la minaccia, manifestata con mafioso, rivolta direttamente a COGNOME e indirettamente a COGNOME COGNOME desi dalla partecipazione attiva all’asta, così turbandone lo svolgimento.
Del resto, secondo la Corte d’appello COGNOME NOME NOME il soggetto direttamente COGNOME ad indirizzare la procedura in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in modo da recuperare la disponibilità materiale del capannone p continuare ad esercitarvi la propria attività imprenditoriale, seppure di schermo RAGIONE_SOCIALE impresa amministrata dalla COGNOME: è questo, secondo l’appello, vero movente dell’azione criminale, ideata e concretizzata da COGNOME mediante l’apporto mafioso di COGNOME.
D’altra parte, affermano i giudici di appello, COGNOME era riuscito allontanare dall’asta tutti gli altri soggetti interessati e (sicuramente, accertato nelle intercettazioni, Albergo e i Viglianisi), facendo fallire precedentemente fissate nel 2012 e 2013, riuscendo a fare abbassare il prezz base d’asta: tale circostanza risulta dall’intercettazione captata tra COGNOME del 21 giugno 2014, progressivo n. 2542.
Tanto premesso, occorre anzitutto confrontarsi con la doglianza difens sulla rinnovazione istruttoria e con i principi espressi dalle norme e giurisprudenza nel caso del ribaltamento del giudizio assolutorio.
8.1. Il primo motivo, sulla “selezione” delle prove COGNOME assunte appello, è infondato.
Dal 3 agosto 2017 il principio RAGIONE_SOCIALE rinnovazione istruttoria risulta codi nel novellato art. 603 cod. proc. pen., che presenta un nuovo comma 3 -bis (introdotto dall’art. 1, comma 58, RAGIONE_SOCIALE legge 23 giugno 2017, n. 103), il impone la rinnovazione del dibattimento in appello nei casi di proscioglimento primo grado, disponendo che nel caso di appello del pubblico ministero cont una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione RAGIONE_SOCIALE p dichiarativa, il giudice disponga la rinnovazione dell’istruzione dibattimental
Il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria solo nel cas intenda riformare in peius la sentenza impugnata, basandosi su una valutazione diversa da quella effettuata dal primo giudice RAGIONE_SOCIALE prova dichiarativa che carattere di decisività.
Ne deriva che la norma di cui all’art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. non implica alcun automatismo nella riassunzione delle prove dichiarative, poich giudice di appello è tenuto dapprima a verificare se i motivi di gravame arti dal pubblico ministero siano ammissibili, in quanto formulati in ossequio ai c indicati dall’art. 581 cod. proc. pen., e se le prove indicate siano decisive a decidere – non necessariamente in limine litis, ma anche all’esito RAGIONE_SOCIALE discussione in cui è consentito il pieno contraddittorio delle parti – in ordi loro rinnovazione.
Ciò, appunto, in vista RAGIONE_SOCIALE riforma in senso peggiorativo del proscioglime dell’imputato.
L’obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative, delle quali si invochi diversa valutazione in funzione RAGIONE_SOCIALE reformatio in peius RAGIONE_SOCIALE sentenza di proscioglimento, non presuppone una formale richiesta del pubblico ministero riassunzione delle prove stesse, sempre che nell’atto di appello siano indicate puntualmente le ragioni, in diritto e in fatto, per le quali queste valutare diversamente e da ritenere decisive, di modo che il giudice di app ove convenga sulla loro decisività, ne deve disporre la riassunzione, in forz poteri officiosi di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. Pen. (Sez. 5, n. 1 16/04/2019, P., Rv. 275997; Sez. U., Dasgupta, cit.; Sez. U., n. 14800 21/12/2017 – dep. 2018, P. G. in proc. Troise, Rv. 272431).
8.1.1. Ciò premesso, la Corte d’appello ha effettuato la rinnovazion quelle prove che, nella incontestata ricostruzione RAGIONE_SOCIALE esistenza dei co avvenuti in Tribunale, potevano contribuire a chiarire il contenuto conversazioni in tale contesto avvenute.
Poco importa che la rinnovazione non abbia consentito di appurare contenuto delle conversazioni, quando, come si vedrà, il contenuto di ess stato ricostruito in forza di altri elementi, sopraggiunti (la sentenza a COGNOME) e preesistenti (intercettazioni), ma negletti dal primo giudice.
Del resto, non è stato in alcun modo modificato il contributo conoscit offerto da COGNOME NOME, sicché è priva di pregio la censura difensiva lamenta la mancata rinnovazione dell’esame di detto testimone.
Costituisce, d’altra parte, dato pacificamente acquisito nella giurispru di legittimità quello secondo il quale non è affatto necessario proceder nuova assunzione di tutte le prove acquisite in primo grado, dovendosi limi la rinnovazione a quelle ritenute decisive per il ribaltamento (ex multis, n. 13725 del 07/11/2019 – dep. 2020, C., Rv. 278972).
Va, infine, notato che la difesa, in disparte la questione che ri COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE quale già si è detto, non indica quali sarebbero, specifico, le ulteriori prove che la Corte COGNOME dovuto assumere per giun al ribaltamento.
8.2. Il secondo motivo sulla motivazione rafforzata è infondato.
Va premesso che il chiarimento del contenuto dei dialoghi intercorsi po istanti prima dell’asta pubblica non è stato ottenuto per mezzo testimonianze di COGNOME e COGNOME che, a giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, si mostrati poco collaborativi, evasivi, generici e, in ultima analisi, falsi.
In particolare, la Corte di appello ha valutato false le dichiarazioni d riassunti COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME patente contrasto con gli altri elementi d (pag. 29): le intercettazioni, infatti, mostrano un articolato e collaudato azioni di pressione attuate dal compare mafioso COGNOME COGNOME potenzi acquirenti del bene che interessava a COGNOME.
La sentenza irrevocabile a carico di COGNOME COGNOME richiamata a proposito suo intervento nell’occasione, intervento che, alla luce delle altre prove ac (intercettazione e osservazione) ha dimostrato la falsità delle dichiaraz COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
La motivazione del giudice di appello sulle prove acquisite (pag. 27) è lo e non sufficientemente scalfita dal ricorso.
Non vi è, in particolare, alcun travisamento delle intercettazioni nella l offerta dal giudice di appello, a fronte RAGIONE_SOCIALE completa sottovalutazione d operata dal primo giudice.
Le intercettazioni, che pure il ricorso riporta, risultano, secondo la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado, a tal punto dimostrati dell’illecito da essere autoevidenti.
Nelle conversazioni, come ben sottolinea la Corte senza ricevere una crit specifica se non una non consentita diversa lettura delle captazioni, si apertamente di un soggetto “avvicinato”, così rendendo palese che COGNOME e i suoi accoliti volevano dissuadere COGNOME dal partecipare all’asta pubblica.
Per parte sua, secondo la logica valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte di secondo gra COGNOME, rendendo palese di avere COGNOMEo una chiara pressione mafios portatagli direttamente da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME ben conosceva – , riferis candidamente che se non fosse risultato vero quanto dettogli da COGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME COGNOME bene in asta era proprio COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME “presentato” dal mafioso COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME-offerta.
Secondo la logica valutazione del giudice di appello, tale captazione, lett contesto entro il quale si collocano i vari interventi posti in essere da NOME per NOME di COGNOME, costituisce palese dimostrazione che COGNOME si è ritirato dall’asta solo perché gli era stato palesemente detto, da un espon “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, che il bene interessava “a loro”.
La Corte di appello, come si è detto, indica alcuni elementi di fatto che stati logicamente ritenuti fortemente indicativi di un intervento di COGNOME COGNOME di COGNOME, nei confronti RAGIONE_SOCIALE coppia COGNOME che, difatt pochi istanti dopo il colloquio osservato dalla polizia giudiziaria, si dall’asta.
L’efficienza causale dell’intervento di COGNOME, con riguard ritiro dell’offerta, risulta, quindi, adeguatamente argomentata sulla base complesso di elementi di prova.
In ciò consiste, dunque, la motivazione rafforzata che giustifi ribaltamento del giudizio disposto dalla Corte d’appello.
Del resto, a dimostrazione dell’efficienza causale dCOGNOME interven COGNOMECOGNOME la Corte di appello sottolinea, senza che l’argomentazione ve specificamente criticata, che lo stesso COGNOME aveva già posto in e interventi analoghi nei confronti di altri imprenditori che avevano vision bene con l’intenzione di acquistarlo, senza poi partecipare alle aste che, d andarono deserte.
Data per assodata l’efficienza causale dell’intervento di COGNOMEla COGNOME, la Corte di appello si occupa di descriverne la natura in termini
minaccia, pur dando atto che i termini esatti di essa, se COGNOME si tratti di esplicita o implicita, non sono stati accertati.
Il primo elemento che conduce alla identificazione RAGIONE_SOCIALE minaccia è, secon la Corte d’appello, desumibile dalla falsità delle dichiarazioni di COGNOME COGNOME COGNOME esaminati in appello; essi hanno fornito una puerile contraddittoria giustificazione RAGIONE_SOCIALE inspiegabile scelta di attivarsi, con u immediatamente dopo il colloquio tra COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME la domanda di partecipazione all’asta.
Le “scuse” addotte da COGNOME per giustificare il repentino ritiro da (superamento del budget di spesa e, come aggiunto in appello, che si era sen male) e da COGNOME (si sarebbe indotto a rinunciare all’asta in quanto mo pietà dalla prospettazione di COGNOME RAGIONE_SOCIALE crisi occupazionale dei propr dipendenti) sono state ritenute contraddittorie tra loro e a tal punto pu risultare false.
Del resto, come logicamente osserva il giudice di appello, è proprio il che COGNOME intendeva subitaneamente, ma fermamente, ritirare la domanda d partecipazione, che dimostra l’azione minacciosa attuata pochi istanti prima duo COGNOME – COGNOME, perché, secondo logica, per non aggiudicarsi il lotto sarebbe stato sufficiente disertare l’asta pubblica e non effettuare rilanci. COGNOME si è scapicollata in cancelleria, dopo il contatto tra COGNOME e COGNOME, per domandare una RAGIONE_SOCIALE (ritiro RAGIONE_SOCIALE domanda d partecipazione) che non è ammessa, tanto che la cancelliera COGNOME NOME si limitata a invitare la professionista a non partecipare all’asta pubblica ch poco si sarebbe svolta.
Il ricorso si limita a non convenire con il giudizio di falsità delle dichi che, invece, è argomentato sia con riguardo alla palese contraddittori illogicità delle spiegazioni offerte, in parte anche mutate nel corso del giud secondo grado, sia in riferimento alle risultanze probatorie che dimostran dispetto delle dichiarazioni dei testimoni, un diretto intervento su Car parte di COGNOME e COGNOME.
La Corte d’appello ha in proposito sottolineato che COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME dCOGNOME» di COGNOME COGNOME COGNOME di COGNOME COGNOMEintercettazione 8 lugli 2014), pensò bene di rinunciare all’asta ancor prima che la stessa iniz
incaricando COGNOME di provare a ritirare immediatamente gli assegni consegnati.
Della questione RAGIONE_SOCIALE “COGNOME d’NOME“, sottolinea la Corte d’appello, per primo proprio COGNOME riferendosi alla “COGNOME d’NOME” che COGNOME aveva espresso in modo che il concorrente (la ditta gestita di fatto da RAGIONE_SOCIALE non partecipasse all’asta.
La conversazione, del resto, era stata preceduta, come ricorda la Co d’appello, dal riferimento fatto da COGNOME alla circostanza che COGNOME COGNOME sarebbe adCOGNOME per capire chi fossero le persone presenti all’asta, spiega il comportamento tenuto da questi in occasione dell’accesso al Tribunal giorno fatidico.
D’altra parte, la successiva conversazione dimostra, secondo il giudic appello, che il messaggio mafioso era arrivato a destinazione: dalla captazio apprende, senza che il ricorso muova alcuna specifica censura, che la questi era stata risolta perché «erano persone vicine a noialtri», pur mai viste conosciute, COGNOME gente che aveva capito “al volo” il messaggio dì COGNOME.
Questa parte RAGIONE_SOCIALE motivazione è, del resto, esente da qualunque cri difensiva, a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE correttezza del ragionamento probatorio che giudice di secondo grado ha seguito nell’attribuire logicamente il valo minaccia RAGIONE_SOCIALE alla “COGNOME d’NOME” trasmessa da COGNOME COGNOME COGNOME di COGNOME e in sua presenza.
Conclusivamente, la Corte di secondo grado evidenzia che COGNOME COGNOME un soggetto inserito in ambienti criminali, perciò perfettamente in grad riconoscere il significato RAGIONE_SOCIALE “COGNOME d’NOME“.
Il significato mafioso, del resto, non era neppure sfuggito agli imprenditori sui quali era già intervenuto COGNOME per farli desiste partecipare all’asta.
Sulla base di tali premesse, la Corte di appello ha ritenuto prova responsabilità di COGNOME quale concorrente morale (in quanto mandante) e concorrente materiale, poiché presente al momento dell’azione intimidator commissionata a COGNOME e dallo stesso posta in essere in sua presenza.
8.3. Il terzo motivo sull’aggravante RAGIONE_SOCIALE è infondato.
L’aggravante del metodo mafioso è incentrata sulla circostanza di avere fatto valere la caratura RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, appartenente a “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, caratura nota a COGNOME per i suoi precedenti penali.
Del resto, le modalità di contatto, con l’impiego RAGIONE_SOCIALE “COGNOME d’NOME“, sono tipicamente mafiose.
Che il mandante fosse COGNOME, circostanza che il ricorso non contesta specificamente, è indubbio alla luce delle conversazioni di COGNOME. Del resto COGNOME era presente all’inCOGNOME in Tribunale nel corso del quale è stata posta in essere la minaccia RAGIONE_SOCIALE.
8.4. Il quarto motivo sulla porzione di pena per l’aggravante RAGIONE_SOCIALE è fondato.
Si riscontra effettivamente un errore di calcolo nella determinazione RAGIONE_SOCIALE pena.
I giudici di appello hanno stabilito, per quanto qui interessa, di incrementare la pena base (un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione), quantità che il ricorso non censura, nella misura di un terzo per l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., COGNOME, nei fatti, hanno individuato l’aumento in misura superiore (dieci mesi e venti giorni di reclusione), giungendo alla pena finale di due anni e otto mesi di reclusione.
Calcolando l’incremento di un terzo sulla pena base, la pena finale è invece pari a due anni, quattro mesi e tredici giorni di reclusione.
In tale misura la pena va rettificata a norma dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
8.5. Il quinto motivo sull’art. 354 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.
La questione è anzitutto estranea alla ricostruzione in fatto, perciò generica rispetto alla motivazione, e comunque manifestamente infondata in diritto.
L’accertamento in fatto, compiuto concordemente dai giudici di merito, riguarda l’intervento (giudicato minaccioso dal giudice di appello) attuato da COGNOME e COGNOME nei confronti di COGNOME e COGNOME cui ha fatto seguito il patto di astensione dall’asta pubblica.
L’ipotesi delittuosa dell’art. 354 cod. pen. prevede, invece, una condotta negativa di colui che, al di fuori del patto collusivo, si astiene dall’incanto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la fattispecie di astensione dagli incanti, di cui all’art. 354 cod. pen., costituisce un’ipotesi singolare concorso mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà dCOGNOME incanti, previsto dall’art. 353 cod. pen., che il legislatore, in deroga alle norme stabilite nCOGNOME artt. 110 e segg. cod. pen., ha configurato come ipotesi speciale ed autonoma di reato, per non lasciar dubbi in NOME alla punibilità di una condotta meramente negativa, invece che di collaborazione collusiva con il soggetto attivo, ed al bisogno di punirla con una pena minore di quella comminata per il delitto attivo» (Sez. 6, n. 911 del 13/11/1997 – dep. 1998, Ponzoni, Rv. 210634; recentemente, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019 – dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 11).
Orbene, essendosi ravvisato il patto collusivo, realizzato sotto forma di minaccia, la condotta di COGNOME è punita a norma dell’art. 353 cod. pen.
8.6. L’accoglimento del motivo sulla pena esclude la soccombenza rilevante ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, spese che liquida in complessivi euro 3.700, oltre accessori di legge, per ciascuna.
Rettifica la pena inflitta a COGNOME NOME in anni due, mesi quattro e giorni tredici di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 26 settembre 2023.