Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21224 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Catanzaro il 27/05/1958
NOME COGNOME nato a Lamezia Terme il 28/02/1955
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi limitatamente al capo a), con rinvio pe rideterminazione della pena, e la inammissibilità per il capo b); udito il difensore degli imputati, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento de ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe’ea Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di quell pronunciata il 18 febbraio 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare della stessa città nel giudi celebrato con rito abbreviato, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME:
ha rideterminato la pena nei confronti di NOME nella misura di mesi 10, giorni 20 di reclus ed euro 200,00 di multa, in relazione al reato di cui al capo b), con il riconoscimento circostanze attenuanti generiche;
ha confermato le ulteriori statuizioni e, specificamente:
la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 d multa, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), unificate le condotte nel vinco continuazione e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la concessione ad entrambi gli imputati della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
la condanna degli stessi al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti Regione Calabria, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE da liquidarsi in separato giudizio, oltre accessori.
Gli imputati sono stati ritenuti responsabili:
COGNOME, del reato di cui all’art. 353-bis cod. pen. (capo a), per avere autorizzato, nella di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Turismo e Beni Culturali della Regione Calabria, l’erogazione di un contributo a carico del Fondo Unico per la Cultura di euro 20.000,00 in favo del Centro per l’Arte e la Cultura NOME COGNOME, in violazione dell’obbligo di adoz dell’avviso pubblico previsto dall’art. 4 legge Reg. Calabria 12 giugno 2009, n.19;
entrambi gli imputati, NOME quale componente della Commissione di valutazione nominata con D.D.G. dell’8 aprile 2016, del reato di cui all’art. 353 cod. pen. per avere turbato la sele indetta per la realizzazione di iniziative culturali da finanziare per l’annualità 2016, determinare la definitiva assegnazione del contributo di euro 220.000 in favore dell’associazio culturale “Porta Cenere”, benché fosse stata risultata assegnataria, in seguito ad istanza rivalutazione presentata alla predetta Commissione, l’associazione culturale RAGIONE_SOCIALE
Gli imputati, difesi dall’Avv. NOME COGNOME hanno proposto un unico ricorso, nel quale sono articolati i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173, di proc. pen.
2.1 II primo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui al capo
Non vi è stata alcuna elusione degli obblighi di cui all’art. 4 della legge Reg. Calabria n. 2009, posto che tale norma consente di derogare all’obbligo di adottare avvisi pubblici ove vi stata una assegnazione per “iniziativa diretta regionale”, come accaduto nella specie. A ta
ricostruzione non osta il fatto che COGNOME in rappresentanza dell’ente risultato beneficiario, inoltrato richiesta per l’ottenimento del contributo.
Non può ritenersi provata, alla stregua del compendio intercettivo, l’esistenza di un accor collusivo tra l’imputata ed i correi separatamente giudicati, diretto ad influire sulla proced scelta del soggetto che ha beneficiato del contributo, posto che la ricorrente è intervenuta in soli colloqui, dei quali di nessuna rilevanza dimostrativa è quelladel 7 marzo 2017, in cui COGNOME
si è limitata a suggerire l’inserimento, in delibera, nella parte relativa alle modalità di at ,«Lté del programma annuale per il 2017, Ml riferimento a futuri avvisi.
Difetta la prova del dolo specifico, non potendosi affermare che la ricorrente abbia inteso favo l’associazione culturale facente capo a Sicoli. Le captazioni comprovano l’esistenza di intese quest’ultimo e COGNOME (compagna del Presidente della Regione Calabria) finalizzate all’ottenimento del contributo, nna non anche che COGNOME ne fosse edotta.
2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo B).
2.2.1. Quanto a NOME, egli è rimasto estraneo ad ogni accordo collusivo e non ha avuto alcun contatto con NOME, né vi è prova che abbia prestato adesione alla linea che, in tes accusatoria, sarebbe stata concordata tra la stessa COGNOME e COGNOME; sin dal primo momento egli ha manifestato le proprie perplessità ad accogliere le controdeduzioni formulate da RAGIONE_SOCIALE riguardo all’attribuzione di 8 punti aggiuntivi in favore della associazione concorre si è limitato a manifestare la convinzione che la Commissione di valutazione potesse rivedere l proprie precedenti determinazioni solo sulla base del parere qualificato di un legale.
2.2.2. COGNOME non è intervenuta nella prima fase di scelta del contraente, poiché il ban (n. 3883, approvato con D.D.G. del 8 aprile 2016), la graduatoria e l’aggiudicazione furon adottati dal dirigente COGNOME in favore della associazione “RAGIONE_SOCIALE” e, in seguito al ric di “RAGIONE_SOCIALE” e alla attribuzione alla stessa di un punteggio aggiuntivo, questi richiesto all’Avvocatura Regionale l’assistenza di un legale per la valutazione del caso. ricorrente è subentrata ad COGNOME solo nel mese di gennaio 2017, non ha mai partecipato alle riunioni della Commissione, né ha interferito sulla procedura, essendosi limitata ad invitare R.U.P. a trasmettere la documentazione raccolta e, da ultimo, ad approvare la graduatoria come originariamente definita nel 2016, rimettendosi integralmente al parere del legale da ulti designato dall’Avvocatura stessa.
Conclusivamente, le condotte riferibili ai ricorrenti sarebbero ininfluenti ai fini della alt della gara, e non idonee a configurare mezzi collusivi e/o fraudolenti.
I ricorrenti non hanno espresso una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria d
2.3. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 cod. pen. reato.
L’esistenza di un accordo collusivo tra privato e pubblici ufficiali è stata desunta dalla coincidenza tra la richiesta dell’uno e il provvedimento adottato dagli altri, senza pe individuare un apporto causale prestato dagli agenti al fatto tipico.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati in relazione al capo A), per il quale la sentenza impugnata annullata senza rinvio perché il reato non sussiste; va dichiarata la estinzione per prescriz del reato di cui al capo B), con rinvio per nuovo giudizio su tale capo in relazione alle statu civili, su cui dovrà pronunciarsi il giudice civile competente per valore in grado di appello.
2.I1 primo motivo è fondato, difettando nell’accertata condotta la tipicità del reat turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all’art. 353-bis cod. pen.
2.1. In particolare, si imputa alla ricorrente di avere autorizzato l’erogazione contributo, in violazione dell’obbligo di adozione della procedura selettiva per pubblici a previsto dall’art. 4 legge Reg. Calabria 12 giugno 2009, n.19.
La norma recita, con riferimento al Fondo Unico Cultura regionale:
« All’utilizzo del fondo di cui al comma 1, nelle more dell’approvazione del Testo Unico per cultura e i beni culturali, così come stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 2009, n. provvede salvo quanto previsto nel successivo comma 3, mediante un programma annuale, che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e s quanto previsto nel successivo comma 3, l’adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene approvato dalla Giunta regionale.
La Regione Calabria partecipa alla Fiera del Libro di Torino e alla Fiera del libro per ragaz Bologna RAGIONE_SOCIALE…)».
Da tali disposizioni si evince come, nel regime destinato ad operare fino alla adozione di un te regolativo di riordino della materia – e in disparte le ipotesi, non conferenti, di cui al c dello stesso articolo – la selezione mediante pubblici avvisi, implicante una valutaz comparativa tra gli aspiranti sulla base di criteri predefiniti, costituisse la procedura ord erogazione delle sovvenzioni in questione; e che, tuttavia, erano consentite deroghe, potendo i alternativa procedersi mediante “iniziative dirette regionali”.
Il riferimento, inserito nella delibera su indicazione di COGNOME, alla adozione di successiv – peraltro definiti solo “eventuali” – appare dunque coerente con il regime a doppio bina delineato dalla normativa regionale.
Sta di fatto che il sintagma “iniziative dirette regionali”, pur non esplicitamente definito significato, evoca una modalità di individuazione del contraente svincolata da criteri di sc predeterminati, ma rimessa, invece, alla discrezionalità della Amministrazione; una procedura selettiva, dunque, destrutturata e comunque priva di alcun segmento valutativo concorrenziale,
il quale costituisce l’elemento presupposto della fattispecie incriminatrice di cui all’art. cod. pen.
2.2. Giova al proposito rammentare che il delitto di turbata libertà del procedimento scelta del contraente è una fattispecie intesa a tutelare l’interesse della Pubblica Amministrazi a contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia po concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, anche a prescindere da un’effettiva modifica di un tale atto, in modo tale da condizionare concreto la scelta del contraente (Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 273449).
Depongono in tal senso la genesi e la ratio giustificativa della incriminazione.
Si ricorderà che l’art. 353-bis cod. pen. è stato introdotto durante l’iter parlamentare che ha condotto alla approvazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, in funzione anticipatoria del tutela, essendosi attribuita rilevanza penale alle condotte di turbamento (specificamen indicate) anteriori alla formale indizione della gara. Come è stato osservato in precedenti arre si è inteso perseguire, con la previsione di un reato di pericolo concreto, anche quei tentati condizionamento “a monte” degli appalti pubblici – ad esempio attuati mediante l’adozione di u c.d. “bando fotografia”, ritagliato sulle caratteristiche individualizzanti del soggetto che si favorire – ancorché tali condizionamenti risultino, ex post, inidonei ad alterare l’esito delle relative procedure. E ciò, sulla considerazione che il pregiudizio finale – come è stato affer in dottrina – si realizza “a seguito di processi comportamentali estremamente articolati, possono concorrere plurimi soggetti e la cui efficacia causale è molto difficilmente riferib ciascun agente” (Sez. 6. n. 21104 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286380 – 01).
L’illecita interferenza deve avere pur sempre ad oggetto il procedimento amministrativo diret a stabilire il contenuto del bando, finalizzato a condizionare le modalità di scelta di un contra in quanto i beni ed interessi giuridici che la norma tutela sono: i) l’interesse della pu amministrazione ad individuare il contraente più competente alle condizioni economiche migliori; ii) la libertà di iniziativa economica.
Si è così consolidato l’orientamento per cui il delitto in questione è configurabile quando, della scelta, sia prevista una “gara”, seppure informale o di consultazione (le quali finiscono il realizzare, sostanzialmente, delle licitazioni private, così come precisato, in motivazion Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011, Tatò), mentre non lo è nelle ipotesi in cui il procedimento selezione sia svincolato da ogni schema concorsuale, ovvero quando la decisione di procedere all’affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare (Sez. 5. n. 45709 del 26/10/2022, NOME COGNOME Rv. 283890 – 01; Sez. 6, n. 5536 del 28/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282902; Sez.6, n. 25550 del 07/04/2022, Marsiglia, n.m.; Sez. 6, n. 17876 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 283155).
Tale esegesi, sviluppata in plurimi arresti riguardanti la fattispecie di turbata libertà degli di cui all’art. 353 cod. pen., è stata estesa anche al reato di cui all’art. 353-bis cod. pen., sul presupposto che tale reato configura una fattispecie anticipatoria della tutela apprestata primo (in tal senso v. sentenza COGNOME)essendosi così ribadito, negli anni, che, anche ai f
della integrazione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraent condotta perturbatrice deve essere finalizzata ad inquinare il contenuto del bando di gara o altro atto che, dettando i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, assolv analoga funzione, sicché non configura il reato la condotta perturbatrice che, senza condizionar la procedura selettiva del contraente, sia espressione di diffusa “mala gestio” dell’amministrazione. (Sez. 6, n. 17876 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 283155).
2.3. E’ appena il caso di precisare che, nel caso in esame, la iniziativa regionale non ris esclusa dalla richiesta, avanzata dal soggetto poi risultato beneficiario, di accedere al contr incentivante per la realizzazione di una mostra storica sull’arte in Calabria, trattan all’evidenza, di una mera sollecitazione, legittimamente avanzata da un privato, che per cert non ha impedito alla Regione di determinarsi secondo un’autonoma valutazione, per la migliore realizzazione degli interessi collettivi.
2.4. Ma, a ben vedere, nella peculiare fattispecie sembra mancare la stessa possibilità d
individuare un contraente, alla cui scelta la procedura fosse preordinata. Dal preambolo dei decreti prodotti in allegato al ricorso, emerge che l’attivazione della proced era finalizzata ad individuare il beneficiario di “iniziative di interesse regionale nel campo promozione culturale”; iniziative che non sono meglio definite, ma che, anche per il generico e esclusivo riferimento all’interesse dell’Amministrazione alla promozione del valore cultura, n è dato sic et simpliciter identificare nella stipula di contratti per l’ottenimento, con vinc sinallagmatico, della prestazione di beni o servizi.
2.5. Alla luce di quanto precede, a maggior ragione l’estensione applicativa della norma incriminatrice anche alla fattispecie che occupa, in assenza di una gara e di un contratto risolverebbe in un’interpretazione analogica “in malam partem”, in patente contrasto con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale (in tal senso, v. Sez. 6, n. del 10/05/2023, M., Rv. 285528).
2.6. snclusivamente, non vi sono elementi per affermare che, nella specie, all’erogazione del contributo finanziario si sia illegittimamente proceduto mediante affidamento diretto.
È fondato – nei limiti di cui appresso si dirà – il secondo motivo.
3.1. L’addebito di cui al capo B) ha ad oggetto le interferenze poste in essere da entramb gli imputati – COGNOME nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento regionale, Gia nella qualità di componente della Commissione di valutazione – nel procedimento di selezione indetto per la realizzazione di iniziative culturali da finanziare per l’annualità 2016; condo cui sarebbe scaturita la definitiva assegnazione del contributo di euro 220.000,00 in favo dell’associazione culturale “Porta INDIRIZZO“, benché, in seguito ad istanza di rivalutazi presentata alla predetta Commissione da “RAGIONE_SOCIALE“, fosse stata riscritta la graduato e designata quale assegnataria tale ultima associazione.
Nella vicenda è incontestabile l’esistenza di un bando, contenente l’indicazione dei requisiti la valutazione comparativa degli aspiranti, in vista dell’erogazione di un finanziamento per
realizzazione di iniziative culturali nel Circuito teatrale regionale, tant’è che ad un cont appalto fa esplicito riferimento la sentenza di primo grado.
L’attività posta ín essere da COGNOME – come ricostruita dalle captazioni – appare orienta influire sulla scelta del contraente dello stipulando contratto di servizi, sicché a nulla ri il bando fosse anteriore alla nomina della Dirigente Regionale, in quanto, con la contestazio della graduatoria approvata dalla pregressa Direzione, la procedura di selezione si era di fat riattivata. Ella interviene, difatti, nella fase in cui l’associazione “RAGIONE_SOCIALE” av ed ottenuto la collocazione in posizione poziore rispetto all’originaria aggiudicataria ” Cenere” e la sua condotta si risolve in una interferenza sull’iter amministrativo, al fine di ot la conferma della prima graduatoria stilata.
Le sentenze di merito hanno ricostruito dai colloqui captati alcuni contatti tra COGNOME componenti della Commissione di valutazione. Tra questt, 1524 statek valorizzatgL la conversazione, riportata alle pagg. 12 e ss. della sentenza di primo grado, in cui COGNOME parlando con NOME, si riferisce ad NOME COGNOME, compagna del Presidente della Regione «dobbiamo parlare con lei… si sta interessando, dobbiamo farglielo vedere … ma non per mail di persona» – e, dopo avere ricordato a NOME che anche lui aveva interessi all’esito del vicenda, gli suggerisce la linea da seguire per persuadere gli altri componenti della Commissione Così pure, non meno irrilevante appare il dato che ella abbia informato COGNOME, della compagni “INDIRIZZO“, della progressione della procedura di selezione e del suo epilogo ancor prima che essa formalmente si concludesse.
3.2. Non può revocarsi in dubbio che entrambi i ricorrenti hanno tenuto una condotta astrattamente idonea ad incidere sul libero gioco della concorrenza, come tale riconducibile paradigma dell’art. 353 cod. pen.
L’evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può, invero, essere integrat che dall’impedimento della gara o dall’allontanamento degli offerenti, anche dal mer turbamento e, in tale ultima evenienza, in coerenza con la natura di reato di pericolo de fattispecie, non è necessario il prodursi di un danno effettivo alla regolarità della gara, es sufficiente un danno anche solo mediato e potenziale, costituito dalla semplice “idoneità” influenzare l’andamento di essa (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275163), che non necessariamente si traduca in una effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 4 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267967).
3.3. Nondimeno, vengono in rilievo vizi argomentativi della decisione impugnata.
Ed invero, avrebbero dovuto essere ricostruite le intese collusive, asseritamente intercorse i ricorrenti e la COGNOME nonché con il beneficiario della aggiudicazione, trattandosi di un eleme di struttura della fattispecie previsto dalla 1a[10Ma incriminatrice.
Sotto altro profilo, non essendo stata accertata la illegittimità del parere dalla Avvoc regionale, in riferimento a NOME – che aveva ripetutamente esternato le sue perplessità rielaborare la graduatoria e, comunque, a che la Commissione di valutazione rivedesse le proprie precedenti determinazioni in assenza del parere di un legale qualificato – la Corte di me
avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali si è ritenuto che egli abbia agito per turbar gara e non, invece, per ripristinare la correttezza della procedura di selezione dell’aggiudicat In breve, a fronte di condotte che disegnano con sufficiente chiarezza l’interferenza di Tallar sulla procedura ed una qualche cointeressenza di Gaetano all’esito della gara, i ricorsi denuncian fondati vizi di motivazione, di tenore omissivo.
Avuto riguardo alla data del commesso reato, risalente al 28 marzo 2017, è spirato il 31 gennaio 2025 il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, in ragion della pena massima edittale prevista, da maggiorarsi di 61 giorni di sospensione ex art. 15 cod. pen., per impedimento del difensore, e di 64 giorni per c.d. “sospensione Covid”.
Al riguardo, va premesso che, secondo quanto sancito da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 e Rv. 244275, in presenza di una causa di estinzione del reato:
il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 12 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto d “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e si quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento;
non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza ìmpugnata quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (In motivazione, la S.C. ha affermato che de principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale).
In dettaglio, il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del r prescrizione, unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato – ossia, quanto accaduto nella specie – comporta l’annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giud competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, COGNOME, Rv. 279599 – 01; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598 – 02.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché fatto non sussiste.
Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, limitatamente al rea cui al capo B), perché il reato è estinto per prescrizione, nonché relativamente agli effetti
con rinvio per nuovo giudizio su tale capo al giudice civile competente per valore in grado appello.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
GLYPH
Il Consigli re estensore
Il Presidente