Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Corleone il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 28/12/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in parziale riforma d ordinanza cautelare emessa in data 28 novembre 2023 dal Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Trapani nei confronti di NOME COGNOME, confermato la ritenuta gravità indiziaria dei reati a lui provvisoriamente asc relazione ai capi 11(artt. 319, 321 cod. pen.), 11-bis (artt. 110,353-bis cod. pen.), 17(artt. 81 cpv., 640, comma 2 n. 1, cod. pen.),19 (artt. 81 cpv.,55-quinqiues d.leg.vo n. 155/2001), sostituendo gli arresti domiciliari con procedura di cont ex art. 275-bis cod. proc. pen. con la misura del divieto di dimora nei éàrnuni d Trapani ed Erice e della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici e servizi durata di mesi dieci.
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., 319 cod. e vizio cumulativo della motivazione; violazione degli artt. 291, 293, comma 309, comma 5 e 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 11.
L’assunto della ordinanza, secondo il quale si era realizzato un acco corruttivo alla data del 21.6.2021 tra il ricorrente e il Direttore sanitario NOME, non trova riscontro negli atti indicati dal Tribunale che hanno un conte t diverso da quello che gli viene attribuito. In particolare, non trova risco asserita emergenza alla data del 21.6.2021 di tale accordo, posto che il ricor non risulta essere a conoscenza delle indagini a carico dell’COGNOME (v. prog. 1 e 10325 del 21.6.2021, ore 17.10). Anche il riferimento al sinallagma corrutt proveniente dalla conversazione del 29.7.2021 – non depositata alla difesa Tribunale – si fonda su un travisamento del contenuto della conversazione che, quanto riportato, fa emergere la assenza di conoscenza da parte del ricorrente procedimento penale pendente in Procura nei confronti dell’COGNOME. In ogni caso, mancato deposito della trascrizione favorevole all’indagato integra la null ordine AVV_NOTAIO eccepita. Ancora, quanto alla conversazione del 21.9.202 avvenuta dopo la notifica del secondo avviso della proroga delle indagini, emerge affatto un accordo corruttivo, bastando all’uopo leggere l’integ trascrizione allegata al ricorso. La conversazione del 29.9.2021 è riporta ordinanza in modo non conforme al suo effettivo contenuto, posto che non risul affatto che lo COGNOME avesse avuto già modo di discutere della vicenda con la compagna magistrato, ma solo che le aveva chiesto se il nome del magistrat inquirente fosse “NOME” o “NOME“, aggiungendo “e NOME che è NOME“, peraltr
nulla rispondendo il Tribunale sulla dedotta effettiva conoscenza personale d D.ssa COGNOME da parte del ricorrente. Infine, non corrisponde al vero che l’ultimo contatto registrato tra i due sia quello del 14.12.2021, essendo stattndedott i motivi di riesame la emergenza di un ulteriore contatto del 11.2.2022 (v. al ricorso), completamente ignorato dal GIP e dal Tribunale in cui lo Spar consiglia all’amico COGNOME di presentarsi in Procura con il suo avvocato e chieder essere sentito, condotta ben distante dalla finalità corruttiva ipotizzata.
Pertanto, l’assunto della ordinanza impugnata honI risulta frutto d travisamento della prova indiziarla / senza il necessario accertamento delle condotte del funzionario e del privato corruttore e della loro indissolubile connessione
Quanto al presunto comportamento antidoveroso dell’COGNOME – segnatamente con riguardo alla nomina del ricorrente quale direttore in sostituzione della RAGIONE_SOCIALE – come risulta dagli atti e dedotto in sede di riesa nomina non proviene dall’COGNOME ma dal commissario straordinario della RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 828 del 23.6.2021, su proposta del direttore del dipartiment prevenzione, dott. COGNOME, in data 15.2.2021, rispetto alla quale l’Od espresso solo due pareri favorevoli in data 16.6.2021 e 21.6.2021, prima ch COGNOME sapesse delle indagini a carico dell’COGNOME.
Inoltre, quanto alla illegittimità di tale nomina il Tribunale omette qua riferimento alla normativa di riferimento e alla giurisprudenza amministrat prodotta in sede di riesame, dalla quale si evince che, ai fini dell’assunz incarichi dirigenziali nelle ASL e nel SSN, il pedagogista è assimilato allo psic ed “è inquadrato come dirigente di ruolo sanitario non medico quindi stesso ru nominativo dello psicologo e percepisce anche uguale retribuzione”(cf. Consiglio Stato, Sez. V, sentenza 763/1994), richiamando la ordinanza la normati pertinente ai conferimenti a seguito di concorso e non a quello in sostituzion ha specifica regolamentazione (Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali e rotazione del personale dirigenziale – deliberaz 3089 del 23 agosto 2016 nonché art. 22, comma 4, del CCNL 19 dicembre 2019 Area Sanità). Cosicché lo COGNOME aveva tutti i requisiti richiesti per la come direttore in sostituzione, essendo titolare di incarico di struttura sem alla luce della valutazione operata dal Collegio tecnico nella seduta del 14 g 2021. Quanto, poi, al conferimento dell’incarico di alta specializzazione risu perfetta corrispondenza rispetto a quanto previsto dall’art. 18 del CCNL, esse lo COGNOME dirigente di unità semplice sin dal 2002 e dal 26 settembre 2017 d UOS Tutela della salute dei migranti presso la ASP di Trapani.
Quanto alla vicenda del concorso per la qualifica di direttore della U.O.C., bandito alla data del 10.3.2022 e alla quale lo COGNOME non ha mai partecipato possibilità che tra i requisiti soggettivi di partecipazione al bando fosse pre
laurea in psicopedagogia (titolo dello COGNOME) era confortata da precedenti d giurisprudenza amministrativa, da una nota dell’assessore alla Sanità d Regione Sicilia n. 440 del 17 giugno 1988, dalla circolare dell’Assessore alla S della Regione Sicilia n. 1280 del 16 marzo 2011 e dal raffronto con altre normat regionali. Infine, quanto al presunto ritardo della pubblicazione del band stessa captazione del 7.9.2021 dà conto delle informazioni richieste dallo Spa per detta importante pubblicazione.
2.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. ed erro applicazione dell’art. 353-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazio relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al rea al capo 11-bis.
Già la lettura del predetto capo di imputazione dà conto della confusione concetti che ha dato luogo alla imputazione, posto che per la nomina di Dirett in sostituzione della RAGIONE_SOCIALE non era necessaria né è stata esplet alcuna procedura concorsuale; né il ricorrente ha mai partecipato al concorso la nomina a direttore della predetta UOC, né per tale concorso risulta emess relativo bando. Cosicché i fatti considerati dalla ordinanza esulano dalla fatti di cui all’art. 353-bis cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 266, 191 e 273 cod. proc. ed erronea applicazione degli artt. 640 cod. pen. e 55-quinquíes d. Legs. 165/2001 e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della g indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 17 e 19.
L’ordinanza impugnata, per quanto riguarda questi capi di incolpazione, fatto rinvio alla ordinanza genetica che – tranne che per un solo caso – si sull’esito delle captazioni informatiche tramite trojan. Ebbene, lo stesso Giudice emittente ha rilevato l’inutilizzabilità delle captazioni per i titoli questione, purtuttavia ammettendo la utilizzabilità delle relative localizzazio soggetto intercettato. L’assunto non è condivisibile, versandosi in inutilizzabilità patologica che rende completamente inutilizzabile l’esito cap in qualsiasi fase procedimentale (Cass. Sez. 6 n. 15836/2023).
In ogni caso, manca completamente la motivazione in ordine al danno tipico del delitto di truffa contestato al capo 17 e l’esame del profilo di offensi reato di cui al capo 19.
2.4. Con il quarto motivo violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esig cautelari. La ordinanza non indica alcun elemento concreto di una attualità pericolo cautelare, limitandosi ad asserire l’insufficienza della sospe dell’indagato in via amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il primo motivo è inammissibile perché genericamente versato in fatto.
2.1. Deve essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il ri per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale d riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consent giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai l ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nel prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giu di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976), cosicché n sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dall mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrin con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché s inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatez mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probat da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giung conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/20 COGNOME, Rv. 280747). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riguardo, poi, alla ricorrente censura in ordine al contenuto d captazioni poste a base della gravità indiziaria, deve ribadirsi il cons orientamento secondo il quale bi materia di intercettazioni telefoniche, costi questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di me l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei li della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse recepite(Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337), non potendo ritenere integrato il travisamento dell’indizio dalla difforme sua non i valutazione.
2.2. Ritiene il Collegio che, rispetto alla ricostruzione indiziaria, il proposto fa leva su una reinterpretazione del compendio captativo, ancorché so la veste del travisamento del dato, nella specie insussistente.
In particolare, la dedotta insussistenza del patto corruttivo alla da 144 21.6.2021 in relazione alle due captazioni indicate in ricorso è generica pro rispetto alla ricostruzione che lo ritiene accertato da parte del primo giudice quale fa rinvio la ordinanza impugnata – che fa capo all’invio all’NOME di una p proroga di indagini nell’ambito del procedimento n. 3618/20-21 per i reati di agli artt. 353-bis e 356 cod. pen., ricevuta con avviso il 4 giugno 2021 (e r il 17 giugno successivo) al quale fa seguito nello stesso giorno una interlocuz con lo COGNOME (v. pg. 437 della ordinanza genetica). Inoltre, la censura non conto della già avvertita posizione dell’COGNOME a seguito delle informazioni avute suoi collaboratori COGNOME COGNOME COGNOME delle intercettazioni in corso (v. pg della ordinanza impugnata). oL)
Quanto agli atti contrari riconducibili all’NOME, la ordinanza dà conto d piena consapevolezza da parte sua della macroscopica illegittimità della nomi del “pedagogista” COGNOME quale direttore di Unità Operativa Complessa (in quant esulante dalla normativa di riferimento rappresentata dal D.P.R. 10 dicemb 1997, n. 483 e 484, D.M. 30 gennaio 1998 e ss. modd., d. leg.vo 30 dicembr 1992 n. 502; art. 15, comma 7, CCNL Dirigenza Medica), accompagnata dalle contrarie – e correttamente ritenute indizianti – imposizioni “aperturiste” del alla notizia, datagli dal suo collaboratore amministrativo, secondo la qua normativa in materia di concorsi per il personale dirigenziale di secondo livello includeva la figura del “pedagogista” ricoperta dallo COGNOME, fino al di confronto sul tema con lo stesso COGNOME (conversazione del 15.6.2021) che, a notizia della carenza di requisiti datagli dall’COGNOME, manifestava il suo disapp infine, si registravano le lamentale dello COGNOME nei confronti dello stesso di non profondere sufficiente impegno al fine di risolvere la problematica in favore (v. pg. 16 e sg. della ordinanza). Che, poi, l’COGNOME abbia favorito lo Sp nella sua aspettativa è del tutto correttamente giustificato dalla ordi impugnata che, in risposta alla medesima questione propostagli dalla dife considera la partecipazione dell’COGNOME alla procedura di nomina con i suoi par favorevoli alla delibera n. 618 del 16.6.2021 avente ad oggetto il prodrom conferimento dell’incarico di alta professionalità Cl allo COGNOME e alla delib 828 del 21.6.2021 del commissario straordinario avente ad oggetto il conferiment allo stesso dell’incarico di direttore in sostituzione della RAGIONE_SOCIALE ex art. 22 CCNL. La ordinanza dà poi ragione della illegittimità della pred nomina sia in relazione alla insufficienza della pregressa titolarità della s semplice da parte dello COGNOMECOGNOME che non costituiva un’articolazione interna d neo costituita RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” (come ammette in sede d interrogatorio, riportato dalla ordinanza a pg. 18), sia per la strum attribuzione dell’incarico Cl pochi giorni prima della delibera, la cui val Corte di Cassazione – copia non ufficiale
merito dell’COGNOME erano successivamente ricordati allo COGNOME che gli si mostra riconoscente (v. pg. 18, ibidem).
Quanto alla controprestazione alla quale si obbliga il ricorrente e incensurabilmente individuata dalla ordinanza impugnata a pg. 20 e sg valorizzando la immediata interlocuzione dell’COGNOME con la compagna magistrato dello COGNOME, da questi chiamata su richiesta del primo che aveva appena firma il parere favorevole alla nomina di direttore in sostituzione, oltre le suc interlocuzioni “qualificate” tenute dall’COGNOME con lo COGNOME e indicato quale, ormai, suo consulente legale sulle vicende penali che lo coinvolgono.
A tal proposito, non risulta proposta al Tribunale la eccezione di inutilizza della captazione del 29.7.2021 asseritamente non depositata, invece considera dal ricorrente dinanzi al riesame senza eccepire alcunché in rito (v. pg. 8 e s motivi di riesame in atti).
Il secondo motivo, riguardante la gravità indiziaria in ordine al reato al capo 11-bis, è fondato per un assorbente diverso motivo rilevabile di ufficio attenendo alla qualificazione giuridica del fatto.
3.1. La ordinanza ha confermato la gravità indiziaria in ordine al capo 11 ritenendo senz’altro la sussistenza di una gara informale e la violazione, attr le collusioni e gli atti contrari a doveri di ufficio, dei criteri di buon an imparzialità (v. pg. 23 e sg.) sia in relazione alla procedura di nomina a di in sostituzione dell’RAGIONE_SOCIALE di cui si assume il turbamento parte dei due indagati COGNOME e COGNOMECOGNOME sia al bando di concorso dell’incaric direttore della medesima struttura, di cui si assume la non pubblicazione predisposizione “orientata” in favore dello COGNOME.
3.2. Ritiene questo Collegio che le deduzioni difensive siano assorbite da più radicale valutazione riguardante la non configurabilità del reato ipotizzat sub capo 11-bis nel caso di specie.
3.2.1. Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del cont previsto dall’art. 353-bis cod. pen., è un reato di pericolo, posto dell’interesse della Pubblica Amministrazione di poter contrarre con il mig offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivament modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (Sez. 6, n. 2 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 273449). Come ha chiarito Sez. 6, n.26840 de 14/4/2015,Boschi “l’art. 353 bis c.p., disciplina la turbata libertà del proced di scelta del contraente prima dell’eventuale gara. La norma è stata introdott Legislatore, nel corso dell’iter che ha condotto alla L. n. 136 del 2010, al dic
scopo di prevedere espressamente la rilevanza penale delle condotte turbamento (specificamente indicate) anche alla fase precedente la gara. L 353-bis c.p., prevede così che, salvo che il fatto costituisca fatto più grave autonoma rilevanza penale la condotta di chiunque, alternativamente con violenz minaccia doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti (i medesi comportamenti considerati dalla fattispecie ex art. 353 c.p.), turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di altr equipollente, al fine di condizionarne le modalità di scelta del contraente da della pubblica amministrazione” cosicché “attraverso l’art. 353-bis c.p., si è evitare ogni vuoto di tutela, incriminando anche quei tentativi di condizioname a monte degli appalti pubblici che risultino, ex post, inidonei ad alterare l’esito delle relative procedure. L’illecita interferenza nel procedimento amministra diretto a stabilire il contenuto del bando, finalizzata a condizionare le moda scelta del contraente (ad esempio, mediante la personalizzazione dei requi prescritti), determina, già di per sè sola, l’applicazione delle sanzioni pen definitiva, nella consapevolezza che i beni ed interessi giuridici che meritano nel contesto (sia quello della pubblica amministrazione ad individuare il contra più competente alle condizioni economiche migliori; sia quello della tutela d libertà di iniziativa economica) sono lesi non solo da condotte successive bando il cui contenuto sia stato determinato nel pieno rispetto di tali interessi giuridici, ma anche dalle condotte precedenti che abbiano influit contenuto o che potrebbero avere influenza, il Legislatore ha inteso anticipa tutela penale rispetto al momento di effettiva indizione formale della “gara anche quando una procedura volta alla determinazione del bando (o di att equivalente) sia stata svolta pur senza approdare a un positivo provvedime formale. Ciò, come osservato da autorevole dottrina, in un contesto anticipazione della soglia della tutela a fasi dell’iter criminis anteriori alla consumazione dell’offesa finale, che caratterizza la frammentazione casistica tentativo in autonome fattispecie di atti preparatori o prodromici, rispe attività delinquenziali caratterizzate da forte complessità, in cui il pregiudizi si realizza a seguito di processi comportamentali estremamente articolati, possono concorrere plurimi soggetti e la cui efficacia causale è molto difficilm riferibile a ciascun agente”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2.2. Così delineati l’oggetto della tutela penale e la collocazione siste in funzione anticipatoria della tutela apprestata dalla fattispecie in esame essere richiamato il condiviso orientamento di legittimità che, in relazione a 353 cod. pen., ha affermato il principio secondo il quale non integrano il deli turbata libertà degli incanti le condotte impeditive o turbative tenute d l’espletamento delle procedure di concorso per l’accesso ai pubblici impiegh
relative alla mobilità del personale tra diverse amministrazioni, essen previsione incriminatrice funzionale al regolare svolgimento dei soli procedime finalizzati all’acquisizione di beni e servizi ed ostando, in via ge all’estensione applicativa della norma, per via di un’inammissibile interpreta analogica “in malam partem”, il principio di tassatività e determinatezza d fattispecie penale (Sez. 6, n. 26225 del 10/05/2023, M., Rv. 285528); anco non è configurabile il delitto di turbata libertà degli incanti nel caso di p di concorso finalizzate al reclutamento di docenti universitari, posto che la n incriminatrice, nel riferirsi testualmente a nozioni tecniche dal sign infungibile, indicato nel codice degli appalti e nella normativa di settore di c d. n. 2440 del 1923 e al r. d. n. 827 del 1924, circoscrive la tutela a procedure finalizzate alla cessione di beni o all’affidamento all’es dell’esecuzione di un’opera o della gestione di un servizio e non ai concorsi reclutamento del personale docente delle università, caratterizzati valutazione di offerte che si risolvono nell’attività pregressa del can (Sez. 6, n. 32319 del 24/05/2023, Bocchiotti, Rv. 284945); infine, in tema turbativa d’asta, le procedure concorsuali per l’assunzione di personale da dello Stato e delle sue articolazioni non possono essere ricondotte alla nozio “gara” di cui la pubblica amministrazione si avvale per la cessione di beni ov per l’affidamento all’esterno dell’esecuzione di un’opera o la gestione servizio, ostandovi il dato testuale dell’art. 353 cod. pen. – facente t riferimento alle gare nei “pubblici incanti e nelle licitazioni private per pubbliche amministrazioni” -e,dunque,i1 divieto di analogia “in malam partem (Sez. 6, n. 38127 del 24/05/2023, Bastardi, Rv. 285274).
3.2.3. La ratio espressa dall’orientamento richiamato, riguardante la fattispecie di cui all’art. 353 cod. pen., deve essere applicata anche alla fattispecie dell’art. 353-bis cod. pen. contestata nella vicenda in esame.
L’evidente raccordo di tale fattispecie in funzione anticipatoria rispetto a dell’art. 353 cod. pen., impone di escludere la sua applicazione al con pubblico per la designazione di un dirigente sanitario, non essendo sufficie richiamo alla esistenza di una procedura di valutazione comparativa finalizzata sua designazione, non avendo riguardo tale scelta alla individuazione di “contraente” per cessione di beni o all’affidamento all’esterno dell’esecuzi un’opera o della gestione di un servizio.
Questa radicale ragione che esclude la ipotizzabilità del reato di cui a ci -353-bis cod. pen. (Il iCaso di specie assorbe, quindi, leplElin proposte dal ricorrent determinando l’annullamento della ordinanza impugnata e della ordinanza genetica limitatamente al reato di cui al capo 11-bis della provvisoria imputazi
4. Il terzo motivo è fondato per quanto di ragione.
L’ordinanza impugnata ha confermato la gravità indiziaria in ordine ai reat cui ai capi 17 e 19 rinviando alla ordinanza genetica tIlsul rilievo della suss di una molteplice matrice del compendio indiziario “costituito da servi osservazione e controllo e riscontri documentali presso l’ente di appartenenza pg. 24).
Tuttavia, la ordinanza genetica fonda la gravità indiziaria sul rilievo se il quale “In punto di compendio utilizzabile traendo le logiche conseguenze quanto spiegato al paragrafo 1 della presente Parte si deve evidenzi l’inutilizzabilità delle intercettazioni stante lo sbarramento del limite D’altro canto la ravvisata inutilizzabilità copre esclusivamente il con dichiarativo delle conversioni intercettate ma non anche la rilevazione d posizione dei soggetti intercettati mediante utilizzo del GPS relativo alla ute volta in volta presa in considerazione”(v. pg. 474 della ordinanza genetica, ) per poi affermare che “Tralasciate le intercettazioni dunque riscontri rispett medesime criticità sulle effettive prestazioni lavorative dello SPARAC emergevano dalli incrocio dei dati relativi alle attestazioni effettuate me timbratura del badge e alle assenze giustificate con missioni o permesso servizio con i servizi di osservazione e controllo effettuati dalla p. g. nonc analisi dei dati di localizzazione del positioning tratti dall’attività tecnica da cui emergevano gli spostamenti e i movimenti del tutto incoerenti e in contrasto quanto dichiarato dallo COGNOME” (v. pg. 475, ibidem).
Ebbene, a riguardo è stato affermato che, in tema di acquisizione di d contenuti in tabulati telefonici, non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti nei tab acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizz dell’Autorità giudiziaria, in violazione dell’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 2003, n. 196, in quanto prove lesive del diritto alla segretezza delle comunica costituzionalmente tutelato e, pertanto, affette da inutilizzabilità patologi sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alter (Sez. 6, n. 15836 del 11/01/2023, Berera, Rv. 284590).
A maggior ragione, secondo questo Collegio, il principio deve essere affermat con riferimento ai dati di posizionamento provenienti da captazioni inutilizza secondo il principio per il quale le intercettazioni di conversazioni o comunica ove dichiarate, a norma dell’art. 271 cod. proc. pen., inutilizzabili, totalmente ogni capacità dimostrativa e, quindi, non possono essere utiliz neanche in favore dell’accusato (Sez. 2, n. 11582 del 14/12/2017, dep. 20 Cristaldi, Rv. 272792).
Resta, tuttavia, fermo il principio secondo il quale, in tema di ind preliminari, la localizzazione dei soggetti effettuata attraverso l’appar
cellulare di cui abbiano il possesso, mediante la tecnica cosiddetta “positio non necessita di autorizzazione giudiziale/ (Sez. 1, n. 21366 del 13/05/2 Stefanini, Rv. 240092); e, ancora, che l’individuazione da parte della po giudiziaria dell’utenza telefonica da sottoporre ad intercettazione attrav monitoraggio di utenze presenti in una determinata zona, mediant apparecchiature in grado di individuarne i codici identificativi p posizionamento in prossimità del cellulare da “tracciare”, rientra tra gli atti e “innominati” demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli ar 348 cod. proc. pen., non soggetto ad una preventiva autorizzazione dell’auto giudiziaria (Sez. 4, n. 41385 del 12/06/2018, C., Rv. 273929).
La rilevanza conferita ai dati di posizionamento, purtuttavia, impone un nuo esame del compendio investigativo che verifichi la provenienza dei dati localizzazione del positioning, essendo insufficiente il generico riferimento della ordinanza genetica – alla quale quella impugnata rinvia – alla loro provenienz “attività tecniche” e, nel caso che tali dati siano prodotto della at intercettazione inutilizzabile, non tenga conto di essi ai fini della ritenut indiziaria.
Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo e terzo motivo
In conclusione, l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza emessa il 28 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapan limitatamente al reato di cui al capo di imputazione provvisoria 11-bis) dev essere annullate senza rinvio. L’ordinanza impugnata, inoltre, deve es annullata in relazione ai residui capi di imputazione provvisoria con rinvi nuovo giudizio su di essi al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza emessa il 2 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapa C limitatamente al reato di cui al capo di imputazione provvisoria 11-Bis). Ann altresì l’ordinanza impugnata in relazione ai residui capi di imputazione provvi e rinvia per nuovo giudizio su di essi al Tribunale di Palermo competente ai s – dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 11/04/2024.