Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30316 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Sarà NOME nato a Taranto il 24/09/1980
COGNOME NOME nato a Taranto il 26/06/1981
avverso la sentenza emessa il 18 marzo 2025 dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 353-bis cod. pen. di cui al capo 15) dell’imputazione.
La condanna riguarda la gara indetta per l’acquisto di notebook per uso didattico dall’Istituto scolastico Vittorino da Feltre, di cui il concorrente NOME COGNOME padre di NOME COGNOME era dirigente generale dei servizi amministrativi. In particolare, i due imputati sono stati ritenuti responsabili di avere concordato con
NOME Sarà il contenuto della richiesta di offerta, inserita nel portale degli acquisti, con riguardo alle caratteristiche tecniche del bene da acquistare e al termine ultimo di presentazione delle offerte.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto separati ricorsi per cassazione deducendo i motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
NOME COGNOME ha dedotto quattro motivi.
3.1. Vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità. Omessa motivazione sulle deduzioni difensive in merito alla configurabilità del reato ascritto e alla idoneità della intercettazione di cui prog. 561 del 28 ottobre 2016 a dimostrare l’effettiva volontà di turbare la gara. Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ne riconosce la valenza probatoria.
Si rileva, al riguardo, che la conversazione valorizzata dalla Corte territoriale non evidenzia alcun accordo collusivo tra la ricorrente ed il padre, in quanto il suo contenuto può essere spiegato alla luce delle seguenti considerazioni: a) la procedura in contestazione era stata indetta subito dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 179 del 2016, che prevedeva il ricorso alla procedura telematica; b) NOMECOGNOME non avendo le competenze informatiche, si era rivolto alla figlia, perito informatico, al fine di- rispettare la nuova procedura telematica e, in particolare, per l’inserimento nel portale della richiesta di offerta in forma telematica; c) in base al valore del bando, Sarà poteva anche procedere ad assegnazione diretta qualora avesse voluto avvantaggiare la società di Nisi.
Si aggiunge, inoltre iche la conferma dell’assenza di un accordo collusivo si può desumere anche dalla successiva conversazione tra padre e figlia del 4 novembre 2016, in cui la ricorrente, informata della aggiudicazione ad altra ditta, rispondeva che non c’erano problemi, tanto non dovevano neanche partecipare.
3.2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., fondato su elementi contraddittori a fronte della esiguità del valore dell’appalto.
Si rileva, inoltre, la illogicità della motivazione nella parte in cui pon l’accento sulla condotta tenuta da NOME Sarà nonostante alla ricorrente sia stato attribuito un unico episodio.
2.3. Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione relativa al rigetto della richiesta di determinazione della pena base nella misura pari al minimo edittale e ciò in ragione della unicità dell’episodio ascritto alla ricorrente.
3.4. Violazione di legge in relazione alla richiesta del beneficio della non menzione della condanna, negato dalla Corte per la mancata allegazione di elementi a sostegno, senza considerare quanto già esposto in relazione ai precedenti motivi (unicità dell’episodio ed esiguo valore del bando).
NOME COGNOME ha dedotto cinque motivi idi cui quattro identici a quelli dedotti da Sarà e un quinto motivo personale con il quale ha dedotto vizi cumulativi di violazione di legge e della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità del ricorrente, in quanto la Corte si è limitata aid esaminare la sola posizione della CO4r – ti . moglie e la conversazione intercorsa tra 011123D e il padre, senza argomentare in merito alla configurabilità dell’elemento psicologico del reato e alla consapevolezza del ricorrente di quanto concordato tra NOME COGNOME e il padre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo comune ai due ricorsi sul giudizio di responsabilità e quello personale dedotto da COGNOME in merito all’elemento psicologico del reato, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto di contenuto meramente confutativo, quanto al diverso significato da attribuire al contenuto della conversazione intercorsa tra Sarà e il padre, e manifestamente infondati.
Va, innanzitutto, premesso che il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’art. 353-bis cod. pen., è un reato di pericolo, posto a tutela dell’interesse della Pubblica Amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, COGNOME, Rv. 273449).
La sentenza impugnata, con motivazione immune dai denunciati vizi logici e giuridici, ha adeguatamente argomentato in merito alla configurabilità nel caso in esame di un “turbamento” penalmente rilevante, ponendo l’accento sul contenuto della conversazione intercorsa tra Sarà e il padre, di cui i ricorrenti, con censure di merito, tentano di proporre una non consentita alternativa interpretazione (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). I Giudici di merito, infatti, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, hanno individuato nella conversazione in questione la prova dell’accordo collusivo sul contenuto del bando, sottolineando che NOME e il padre concordavano sia i requisiti
della «richiesta di offerta» che la data e l’orario entro i quali dovevano essere inserite le offerte.
La sentenza impugnata ha, inoltre, evidenziato che NOME aveva pedissequamente seguito le indicazioni della figlia (odierna ricorrente) / arrivando anche a farsi indicare da costei il termine di scadenza, anche con riferimento all’orario, in modo da consentirle di inviare con calma la propria offerta.
Quanto alla posizione di COGNOME va rilevato che la questione relativa alla configurabilità dell’elemento psicologico del reato non risulta specificamente posta con i motivi di appello.
Anche il motivo relativo al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non supera il vaglio di ammissibilità in quanto si limita ad insistere genericamente sulla episodicità della condotta criminosa ascritta ai ricorrenti senza confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata che, con motivazione non manifestamente illogica, ha, invece, posto l’accento sulla non tenuità dell’offesa, tenuto conto del valore del bando, delle modalità della condotta, reputate sintomatiche di una «gestione domestica della cosa pubblica», e dell’assenza di segni di resipiscenza da parte dei ricorrenti.
Il motivo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio è infondato. Va, infatti, considerato che la pena base è stata determinata in misura inferiore al medio edittale, cosicché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288). È stato, infatti, precisato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283).
In ogni caso, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in merito al rigetto della richiesta di riduzione del trattamento sanzionatorio, considerando che, pur a fronte della unicità della condotta, su cui insistono i ricorrenti, trattamento sanzionatorio inflitto dal Tribunale risulta proporzionato al fatto e alla
loro personalità, in ragione della spregiudicatezza della condotta, posta in essere con allarmante naturalezza, e della comunanza degli interessi dei due ricorrenti.
4.
Il motivo relativo al diniego del beneficio della non menzione è
inammissibile in quanto di contenuto meramente confutativo e generico. I
ricorrenti, infatti, si limitano ad insistere sulla meritevolezza dell’invocato benefici in ragione della unicità della condotta e del valore del bando senza, tuttavia,
/
confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha
ritenuto inammissibile la doglianza dedotta in appello per carenza di specificità
rispetto alle ampie argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.
5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente