Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22429 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, nell’interesse del ricorrente, il difensore, avvocato NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza del 13 febbraio 2025 con la quale, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria aveva annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Locri del 3 gennaio 2025, limitatamente all’applicazione della misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, disponendo la cessazione degli effetti e delle prescrizioni, e aveva, invece, confermato, la misura dell’obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria in relazione al reato di di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen., reato commesso in San Luca il 4 gennaio del 2024.
Il ricorrente, dirigente dell’associazione sportiva dilettantistica San Luca (d’ora innanzi Associazione), è accusato di avere turbato, nel corso di incontri documentati attraverso operazioni di intercettazione telefonica svolte in separato procedimento, mediante promesse, collusioni e mezzi fraudolenti, la gara bandita dal Comune di San Luca il 20 dicembre 2023 per l’assegnazione della concessione in uso dello stadio comunale ed influito sul regolare svolgimento della gara stessa mediante incontri svoltisi fin dal 12 dicembre 2023 nonché beneficiato della possibilità di integrare la documentazione allegata alla domanda (il certificato di attribuzione del codice fiscale e l’attestato di iscrizione a Federazione o affiliazione ad ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni), carenze documentali superate tramite soccorso istruttorio con la successiva stipula della convenzione il 23 gennaio 2024, documentazione che, invece, avrebbe dovuto essere presente nella domanda e alla data di presentazione della stessa.
2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore di NOME COGNOME denuncia:
2.1. la illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 353 cod. pen. Dopo aver riportato il capo di imputazione – che riproduce le conversazioni intercettate – il ricorrente evidenzia che, omettendo l’esame delle precise deduzioni che l’indagato aveva proposto nel corso dell’udienza con apposita memoria, il Tribunale è incorso nella erronea ricostruzione degli elementi costitutivi del reato in quanto ha eletto a condotte sintomatiche del reato comportamenti neutri e inidonei a violare il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, cioè il buon andamento della pubblica amministrazione, la garanzia di una libera concorrenza nelle gare e la libertà dei soggetti privati, chiamati a partecipare alla procedura. L’ordinanza risulta manifestamente illogica nell’esame nella enucleazione degli elementi che ha ricondotto alla fattispecie criminosa perché ritenuti funzionali a favorire l’Associazione San Luca sia con riferimento al preteso pagamento dei debito di euro 9.000, somma che risultava a debito dell’associazione, non essendo indicato né l’importo totale del debito contratto né la finalità agevolativa -poiché la somma, infatti, coincideva con il debito dell’Associazione verso il Comune per l’uso dello stadio negli anni precedenti – e, conseguentemente, l’ordinanza non ha spiegato le ragioni per cui il debito avrebbe rappresentato un ostacolo al regolare svolgimento della gara e non una mera condizione ostativa alla partecipazione al bando della società calcistica San Luca. La corretta qualificazione del debito risulta, pertanto, necessaria al fine della individuazione della condotta. In secondo luogo
non emergono elementi idonei a configurare la condotta agevolativa come risultato di un accordo collusivo quale l’accordo sul pagamento del prezzo del canone di affitto individuato in euro 2000: l’ordinanza impugnata ha valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate ma, in realtà, non risulta che gli emissari della società San Luca, tra cui l’odierno ricorrente, avessero richiesto condizioni di gara più favorevoli rispetto al primo bando. Inficia gravemente la struttura motivazionale dell’ordinanza l’acritica riproduzione dell’ordinanza genetica trascurando un dato essenziale e, cioè, che la decisione di procedere con un nuovo bando veniva adottata autonomamente dalle autorità comunali, in assenza dei componenti della società calcistica della squadra cittadina che sarebbero stati favoriti;
2.2. violazione di legge (artt. 125 e 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari tenuto conto della occasionalità della condotta, della risalenza nel tempo e della incensuratezza dell’indagato che escludono il pericolo, che deve essere concreto ed attuale, della reiterazione di condotte illecite
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ fondato il motivo di ricorso sulla insussistenza delle esigenze cautelari che emerge, al cospetto di una vicenda unica e di marginale rilevanza economica, con palese evidenza il che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nonché dell’ordinanza genetica, con le statuzioni di cui al dispositivo.
2.Il motivo di ricorso sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, invece, generico e manifestamente infondato.
E’, in particolare, manifestamente infondata la censura difensiva che contesta l’omesso esame dei motivi allegati dal ricorrente in sede di riesame, poiché, invece, l’ordinanza impugnata, ha esaminato, la linea difensiva dell’indagato – che, cioè, egli non avesse i poteri di rappresentanza dell’Associazione – ‘poteri’ che, comunque, venivano spesi dal ricorrente nel corso dei contatti con i pubblici funzionari incaricati di approntare la gara e con lo stesso sindaco di Locri – NOME COGNOME – e che emergono con chiarezza dalle conversazioni nel corso delle quali il ricorrente si interfacciava con le autorità comunali.
3.L’ordinanza impugnata illustra, riportando testualmente le conversazioni intercettate – in particolare quella del 12 dicembre 2023, registrata presso l’ufficio del sindaco COGNOME – le richieste e le condizioni poste dal ricorrente e dagli altri rappresentati dell’Associazione ritenute necessarie e indispensabili per procedere
alla gara con possibilità di successo da parte dell’Associazione che, invece, si sarebbe trovata nell’impossibilità di partecipare al bando ove la condizione a monte fosse stata quella di ‘ripianare’ il preesistente debito accumulato dall’Associazione stessa nella pregressa gestione dello stadio comunale, ‘estinzione’ che, invece, secondo il COGNOME e i dirigenti dell’associazione che lo affiancavano sostenendone le pretese, avrebbe dovuto prevedere ‘la rateizzazione’ del debito pregresso, con adempimento ad un momento successivo all’aggiudicazione. Pretesa, questa, alla quale il sindaco, e il funzionario amministrativo presente alla riunione, opponevano il contenuto del Regolamento comunale, approvato dalla Giunta, ostativo alla rateizzazione dei debiti comunali.
L’ordinanza riporta anche il prosieguo delle trattative, che vedevano sempre impegnato l’odierno ricorrente, che ‘alzava’ di volta in volta, la posta per conseguire condizioni favorevoli all’affidamento (come addebitare al Comune non solo i costi di gestione straordinaria della struttura ma anche quelli ordinari), restando, invece, sempre irrisolto il pagamento del debito pregresso che costituiva oggetto delle promesse del Costanzo ma anche condizione ineludibile per l’affidamento della struttura, tanto da ritardare il deposito della domanda di partecipazione alla gara e, addirittura, consegnare la domanda di partecipazione alla gara ‘in una busta in bianco’ ‘senza destinatario e senza mittente’.
Va rilevato, a tal riguardo, che nella convenzione che aveva regolato in passato i rapporti tra il Comune e l’Associazione, era espressamente prevista la clausola di automatica e immediata risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni e rimborso delle utenze e che – a partire dall’ultimo contratto del 2020- il Comune aveva sollecitato i pagamenti delle spettanze inibendo alla società l’uso della struttura che veniva assegnato, di volta in volta, in occasione di specifici eventi.
Il ricorso propone una inammissibile valutazione alternativa delle circostanze valorizzate nell’ordinanza impugnata sulla valenza collusiva delle condotte che, in effetti, sono state realizzate attraverso una costanze interlocuzione, cui partecipava attivamente il ricorrente, con il sindaco e funzionari comunali, condotte che vertevano sulla individuazione del contenuto del bando e sul pagamento del debito pregresso della società, ascendente a novemila euro, aspetto, questo, individuato quale prerequisito della determinazione del contenuto del bando di gara anche per l’assorbente ragione che l’Associazione, che avrebbe partecipato alla selezione, si trovava già esposta a debiti rispetto alla pregressa assegnazione.
Il Comune, attraverso l’attivismo del sindaco, pur di soddisfare le pretese della tifoseria locale di cui l’Associazione si faceva portatrice, si era attivato per prevedere condizioni economiche di assoluto favore (fra cui l’accollo delle spese di
ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura, ascendenti a oltre 15.000 euro annui, pag. 7), accollo che NOME avrebbe dovuto tenere riservato per agevolare la conclusione dell’accordo e il positivo esito con affidamento della struttura all’Associazione poiché la notizia di tali condizioni economiche sarebbe stata di interesse di altri soggetti che avrebbero potuto partecipare al bando.
La procedura di selezione si concludeva con successo, con verbale di affidamento della commissione di gara del 5 gennaio 2024, a favore dell’Associazione, poiché, previa integrazione della documentazione prodotta, lo stadio veniva finalmente affidato alla Associazione, previo recupero, con soccorso istruttorio, della documentazione necessaria
4.Rileva il Collegio che correttamente il Tribunale ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato: le condotte collusive sono, infatti, comprovate dal contenuto inequivoco delle conversazioni intercettate che seguivano passo passo tutti gli snodi del procedimento: le condotte collusive non si sono registrate ‘solo’ nella fase di allestimento del bando di gara ma hanno accompagnato (si vedano le conversazioni intercettate dal 18 dicembre 2023 a seguire) tutta la fase amministrativa dall’acquisizione dell’atto di indirizzo della Giunta – che aveva ad oggetto un aspetto rilevante, quale quello delle spese di gestione della strutturaall’approntamento della domanda di partecipazione (praticamente prodotta dall’Associazione in bianco), nei primi giorni del mese di gennaio.
E si tratta di condotte tese a condizionare l’esito della procedura che, detto in sintesi, veniva strutturata a misura dell’Associazione: sono, pertanto, integrate collusioni atte a turbare la gara anche perché la stessa era ab origine posticcia e funzionale a realizzare l’interesse dell’Associazione e della tifoseria locale tanto è vero che il sindaco NOME si raccomandava di tenere riservate le condizioni economiche del bando (pag. 7) che avrebbero potuto sollecitare interessi di altri soggetti.
E’ perfettamente sovrapponibile alla condotta, così come ricostruita, il principio secondo cui in tema di turbata libertà degli incanti, integra la nozione di collusione la condotta del preposto alla gara che fornisca a uno dei concorrenti suggerimenti e consigli, resi sulla base della propria competenza professionale ed eventualmente avvalendosi di notizie riservate, in modo da consentire al concorrente di individuare il miglior contenuto dell’offerta per aggiudicarsi la gara (Sez. 6, n. 4113 del 16/05/2019, dep. 2020, Testa, Rv. 278111), condotta della quale si è reso parte attiva NOME COGNOME, sindaco pro-tempore del Comune, quale corrispondente, nell’ambito dell’Associazione, dell’odierno ricorrente.
5.Il Tribunale, ai fini di ritenere sussistente il pericolo di recidiva, ha evidenziato il pervicace atteggiamento tenuto dal COGNOME in tale vicenda poiché l’indagato metteva in atto pressioni ed estenuanti proposte al chiaro ed unico fine di far ottenere alla squadra locale di cui è dirigente la concessione dello stadio nonostante vi ostasse il debito pregresso. Il Tribunale ha spiegato come il ricorrente abbia agito sempre in maniera collusiva per ottenere un bando adeguato alle esigenze economiche dell’associazione e a presentare unitamente agli altri dirigenti un’offerta o irricevibile (in pratica una busta bianca, priva di documenti) o comunque intempestiva. L’insistenza e la pretenziosità fondata sulla rilevanza sociale dell’attività calcistica svolta dall’Associazione, quale presidio di attività lecita in un contesto colpito dalla criminalità organizzata, ha visto tramite le condotte sopra esaminate la consapevole volontà da parte dell’indagato di prescindere dal rispetto le normative vigenti. Infine, la persistenza della carica all’interno della squadra e la personalità volta a derogare i principi di legalità per soddisfare interessi personali rendono concreto e attuale il pericolo di recidiva.
Si tratta di una motivazione che si risolve nel giudizio di gravità del fatto e in un complessivo negativo giudizio sulla personalità dell’indagato che dato il tempo trascorso e l’avvio delle indagini che hanno disvelato i fatti, non è idonea a giustificare il concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere che l’ordinanza individua in termini astratti, potendo essere ravvisato in relazione a qualunque episodio di cattiva gestione della cosa pubblica.
In tema di esigenze cautelari, invece, l’esegesi delle nozioni di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., progressivamente affermatasi nella giurisprudenza, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti debba essere formulato non in termini di mera elevata probabilità che l’imputato torni a delinquere, qualora se ne presenti l’occasione, ma ancorando tale previsione alla effettiva probabilità che si presenti un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286182), sulla base di un giudizio che deve essere ancorato a indicatori recenti e idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare, concretizzazione di cui, come si è detto, l’ordinanza impugnata non dà conto, carenza che ne impone l’annullamento senza rinvio al pari dell’ordinanza genetica.
5.All’annullamento dell’ordinanza, consegue la perdita di efficacia della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La cancelleria è delegata agli adempimenti di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella del GIP del Tribunale di Locri del 22/01/2025. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 23 maggio 2025