Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27649 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27649 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, nata a Frattamaggiore il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Frattamaggiore il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 3.01.2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi; letta la memoria e le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta
di riesame proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emessa in data 27 novembre 2023, che ha disposto il sequestrato preventivo finalizzato alla confisca dell’immobile sito in Melito, alla INDIRIZZO.
Secondo l’ipotesi di accusa, NOME e NOME COGNOME, avvalendosi della collaborazione di più soggetti (tra i quali NOME COGNOME e NOME COGNOME) avrebbero posto in essere, con atti fraudolenti, la turbativa dell’asta giudiziaria relativa al predetto immobile, che sarebbe stato trasferito dal Giudice dell’esecuzione in favore della RAGIONE_SOCIALE, del quale NOME COGNOME è amministratore e NOME COGNOME unico socio.
I ricorrenti avrebbero concorso con altri indagati (il COGNOME e il COGNOME) che, dopo aver simulato di voler aiutare NOME COGNOME, l’aggiudicatario dell’immobile, a reperire la somma di danaro necessaria per acquistare l’immobile, con un raggiro, si sarebbero impossessati della somma di euro 85.000,00, che lo stesso aveva versato nelle loro mani; di seguito, si sarebbero dimostrati falsamente disponibili, attraverso NOME COGNOME, ad aiutare il COGNOME a partecipare all’asta, che si è poi conclusa con l’aggiudicazione in favore della RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO, difensore del NOME e del NOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso.
Con il primo motivo il difensore censura l’assoluta mancanza di motivazione e l’inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione agli elementi fondanti il fumus del concorso di persone nel delitto di cui all’art. 353 cod. pen. contestato.
L’ordinanza impugnata, infatti, si sarebbe limitata ad un ragionamento meramente tautologico, che non individua precisi elementi atti a dimostrare il fumus del concorso di persone nel reato in capo ai ricorrenti.
Il Tribunale del Riesame avrebbe, infatti, ritenuto apoditticamente che le condotte contestate ai diversi indagati abbiano una matrice unica, che si riverbera sull’unicità della condotta posta in essere.
La motivazione non avrebbe, tuttavia, individuato alcun elemento di collegamento tra le condotte poste in essere dai ricorrenti, sicuramente lecite, e quelle poste in essere da altri indagati, che hanno posto in essere condotte in un momento precedente rispetto a quello che interessa i ricorrenti.
Nelle indagini, peraltro, non sarebbe emerso alcun contatto tra i ricorrenti e NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La presenza di NOME NOME e NOME NOME, sulla strada pubblica di accesso all’immobile oggetto di aggiudicazione, peraltro, sarebbe avvenuta in data del 31 maggio 2023, cioè dopo circa sei mesi dall’aggiudicazione, avvenuta
dicembre 2022, ed in ogni caso dopo l’emissione del decreto di trasferimento di proprietà dell’immobile e dell’ordine di liberazione dello stesso emesso dal Giudice dell’esecuzione civile in data 29 maggio 2023 e «non nei giorni successivi all’aggiudicazione» come erroneamente riportato nell’ordinanza impugnata, che fa proprie acriticamente le dichiarazioni di NOME COGNOME.
Con il secondo motivo il difensore deduce, inoltre, la violazione dell’art. 353 cod. pen., in quanto non sarebbe configurabile il delitto di cui all’art. 353 cod. pen. nei confronti dei ricorrenti, in quanto le condotte ai medesimi contestate sarebbero intervenute successivamente alla chiusura dell’asta.
Le stesse, pertanto, devono essere ritenute un post factum non punibile, così come statuito nell’ordinanza del giudice dell’esecuzione civile, che ha dichiarato la legittimità e regolarità dell’aggiudicazione dell’immobile.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 21 marzo, 2024 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
In data 5 aprile il difensore ha depositato memoria e conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo il difensore censura l’assoluta mancanza di motivazione e l’inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione agli elementi fondanti il fumus del concorso di persone nel delitto di cui all’art. 353 cod. pen. contestato.
Il motivo è fondato.
3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del fumus delicti in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serietà degli indizi” costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari (ex plurimis: Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945 – 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento
impugnato per carenza di motivazione in ordine alle modalità di determinazione della base imponibile relativa all’attività di giochi e scommesse, che era stata calcolata tenendo conto degli importi ricevuti dagli scommettitori non depurati dei versamenti ai bookmakers stranieri).
Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321 cod. proc. pen., il giudice del riesame, dunque, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247694 – 01).
3.2. Muovendo da tali consolidati principi, la prima censura, relativa alla carenza di motivazione in ordine al fumus del delitto di turbata libertà degli incanti, è fondata.
Secondo l’ipotesi di accusa, i ricorrenti non si sarebbero limitati a partecipare alla nuova aggiudicazione dell’immobile, ma avrebbero preordinato e diretto le condotte illecite dei correi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il Tribunale del riesame ha, tuttavia, ritenuto sussistente il concorso dei ricorrenti nel reato ipotizzato ricorrendo ad una motivazione meramente apparente, in quanto il collegamento delle condotte dei ricorrenti con quelle poste in essere NOME COGNOME e NOME COGNOME è affermato solo apoditticamente ed è privo di giustificazione.
Il Tribunale, dunque, ha omesso di motivare in ordine alle condotte atte a ravvisare, pur nei limiti delibatori propri della misura cautelare reale, una forma di concorso, morale o materiale, dei ricorrenti con gli indagati che sarebbero intervenuti al fine di far decadere NOME COGNOME dall’aggiudicazione per mancato versamento del prezzo nel termine di legge.
Il Tribunale ha esclusivamente rilevato che nei giorni successivi all’aggiudicazione dell’immobile alla RAGIONE_SOCIALE NOME e il figlio NOME si erano recati preso lo stesso, ove dimoravano i genitori del COGNOME, invitandoli a liberarlo.
Tale condotta, pur irrituale, tuttavia, non è idonea a dimostrare ex se il concorso dei COGNOME con il COGNOME e il COGNOME, in quanto è intervenuta dopo l’aggiudicazione dell’immobile alla società e, dunque, dopo la commissione del reato di turbata libertà degli incanti contestato.
Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile la fattispecie di reato di turbata libertà degli incanti anche con riferimento alle ast giudiziarie immobiliari (ex plurimis: Sez. 2, n. 11979 del 17/02/2017, RAGIONE_SOCIALE,
Rv. 269560 – 01; Sez. 2, n. 4936 del 27/10/2016 (dep. 2017), COGNOME, Rv. 268987 – 01; Sez. 6, n. 31676 del 28/03/2008, Leanza, Rv. 241811 – 01).
Le condotte fraudolente descritte nel provvedimento impugnato sono, tuttavia, dirette non già a turbare il regolare svolgimento della gara, quanto a non consentire a NOME COGNOME, sprovvisto di adeguate risorse patrimoniali, di reperire finanziamenti per saldare il pagare il prezzo di aggiudicazione.
Le condotte fraudolente descritte nel provvedimento impugnato incidono, dunque, sulla libertà negoziale e sul patrimonio dell’aggiudicatario, ma non già sul regolare svolgimento dell’asta giudiziaria, conclusasi con l’aggiudicazione dell’immobile alla RAGIONE_SOCIALE, e, dunque, sembrano integrare al più il delitto di truffa e non già quello di turbata libertà degli incanti contesta
Da ultimo, il provvedimento impugnato non chiarisce le ragioni per quali l’immobile aggiudicato dalla RAGIONE_SOCIALE sia profitto del reato di turbata libertà degli incanti, essendo pervenuto alla stessa sulla base di una nuova procedura di aggiudicazione nella quale tale società è risultata l’unica offerente.
3.3. Su questi punti decisivi ai fini dell’affermazione della sussistenza del fumus commissi delicti, la carenza della motivazione del provvedimento impugnato è così radicale da imporne l’annullamento senza rinvio.
La motivazione su tali punti è radicalmente carente anche nel titolo cautelare genetico, che, dunque, deve essere annullato senza rinvio.
La valenza assorbente dell’accoglimento del primo motivo di ricorso esime da esaminare la seconda censura proposta dai ricorrenti.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emesso in data 27 novembre 2023, e deve essere disposta la restituzione all’avente diritto dell’immobile in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del Gip del 27 novembre 2023 e dispone la restituzione all’avente diritto dell’immobile in sequestro. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.