Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19129 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19129 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Lavello 1’11/06/1954
avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse della costituita parte civile NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
n
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 3 ottobre 2022 con la quale NOME
COGNOME come concorrente morale, ed il figlio, COGNOME NOME, come esecutore materiale, erano stati condannati per il delitto di turbata libertà degli incanti continuata, fatti commessi tra giugno 2010 ed il 7 febbraio 2015, con applicazione della recidiva infraquinquennale per entrambi e declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sino alla data del 16 marzo 2013.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione in quanto l’unico episodio addebitatogli risaliva al 16 marzo 2013 per il quale era stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per come prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Come risulta dalla lettura capo di imputazione a NOME COGNOME è stata contestata la condotta di concorrente morale del figlio, NOME COGNOME, esecutore materiale nel reato di turbata libertà degli incanti nella procedura esecutiva immobiliare numero 59 del 2005 in cui dovevano essere venduti all’asta i terreni di proprietà del ricorrente.
La sentenza impugnata ha confermato quella emessa dal Tribunale di Potenza dando atto come dalle prove acquisite il ricorrente, quale debitore esecutato, al fine di evitare l’aggiudicazione dei propri beni il 16 marzo 2013 si era personalmente presentato presso lo studio notarile in cui si procedeva alla gara e, alla presenza del figlio NOME COGNOME, aveva minacciato NOME COGNOME per il solo fatto di avere avanzato la propria offerta. Nelle successive aste era stato il solo NOME COGNOME ad aggiudicarsi l’acquisto del terreno del padre, senza tuttavia versare il prezzo residuo ai fini dell’aggiudicazione definitiva, tanto da essere stato dichiarato decaduto dal giudice dell’esecuzioni, e ciò era avvenuto al solo fine di ritardare per anni la vendita forzata nell’interesse del proprio genitore.
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La censura è fondata nella parte in cui la sentenza impugnata, dopo aver dato atto che la condotta del ricorrente si fosse limitata alla minaccia del 16
2013 nei confronti della prima offerente (condotta dichiarata prescritta dalla C
territoriale), non ha fornito alcun argomento con riguardo al fattivo contribu
NOME COGNOME come concorrente morale attesa la descrizione contenuta nel capo di imputazione, in relazione alla turbativa degli incanti cui aveva partec
il figlio (del 7 giugno 2014 e del 7 febbraio 2015).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno affinchè riempia la lacuna d
motivazione in relazione alla responsabilità attribuita al ricorrente con rifer alle condotte non attinte dalla prescrizione e per le quali ha confermato l
condanna, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente giudizi di legittimità a favore della costituita parte civile.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025
La Consigliera estensora
Il P e la nte