Truffa allo Sportello ATM: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso di truffa sportello ATM, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per vizi di motivazione. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso: La Dinamica della Truffa allo Sportello ATM
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa ai danni di una persona. L’imputato, fingendosi un potenziale acquirente, aveva indotto la vittima a recarsi presso uno sportello automatico (ATM) con il pretesto di effettuare un’operazione per ricevere il pagamento. In realtà, le operazioni fatte eseguire erano finalizzate a sottrarre denaro dal conto della persona offesa e accreditarlo su una carta intestata all’imputato stesso. Condannato in appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione che lo riteneva responsabile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla distinzione netta tra il controllo di legittimità, di competenza della Cassazione, e il giudizio di merito, riservato ai tribunali e alle corti d’appello.
I Limiti del Sindacato di Legittimità sul Vizio di Motivazione
Il ricorrente aveva denunciato un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale. Tuttavia, la Corte ha specificato che tale vizio è ravvisabile solo quando l’illogicità emerge in modo palese dal testo del provvedimento, ad esempio attraverso un contrasto insanabile tra le affermazioni contenute nella sentenza o tra queste e le massime di esperienza.
Non è invece consentito utilizzare il ricorso per Cassazione per contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito o per proporre una diversa interpretazione dei fatti. Il compito della Cassazione, come ricordato citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 47289/2003), è limitato a verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter sindacare la sua rispondenza con le acquisizioni processuali.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulla Truffa Sportello ATM è stato Respinto
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato per due ragioni principali.
In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato generico. Non evidenziava specifiche contraddizioni logiche nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si limitava a contrapporre una propria versione dei fatti, trasformando il ricorso in un’inammissibile richiesta di riesame del merito.
In secondo luogo, la motivazione della sentenza d’appello è stata considerata del tutto logica e coerente. Essa aveva chiaramente evidenziato gli elementi a carico dell’imputato:
1. La condotta ingannevole, presentandosi come un credibile acquirente.
2. L’induzione della vittima a compiere operazioni allo sportello ATM che, invece di trasferire denaro a suo favore, glielo sottraevano.
3. Il fatto che la carta beneficiaria degli importi fosse intestata all’imputato, il quale non aveva mai tentato di disconoscerne l’uso prima del fatto, né aveva fornito prove che i proventi fossero stati movimentati a favore di terzi.
Questo impianto argomentativo è stato ritenuto esente da vizi logici, rendendo l’impugnazione priva di fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale: chi intende ricorrere in Cassazione per un vizio di motivazione deve articolare una critica precisa e puntuale, dimostrando l’esistenza di un’irrazionalità manifesta all’interno del discorso giustificativo della sentenza. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione del giudice di merito. La decisione serve da monito contro i ricorsi meramente dilatori o esplorativi, che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove, e riafferma la funzione della Corte di Cassazione come custode della corretta applicazione della legge e della logica giuridica.
In cosa consiste la truffa allo sportello ATM descritta nel provvedimento?
La truffa consiste nel fingere di essere un acquirente per convincere la vittima a recarsi a uno sportello ATM. Una volta lì, con l’inganno, il truffatore guida la vittima a compiere operazioni che, invece di farle ricevere un pagamento, le sottraggono denaro dal conto per trasferirlo su una carta controllata dal truffatore stesso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era generico e mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove. Questo non è consentito in sede di legittimità, dove il controllo è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare la motivazione di una sentenza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è verificare se la motivazione della sentenza presenta vizi logici evidenti, come contraddizioni interne o un contrasto con le regole della logica comune. La Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 251 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 09/07/1980
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME FrancescoCOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 64 pen., denunciando l’illogicità della motivazione, è generico e manifestamente infondato poich il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativ senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni process (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., nella parte in cui evid che: a) l’imputato si presentava credibilmente come potenziale acquirente e rappresentava alla persona offesa la possibilità dì acquisire il prezzo dovuto tramite operazioni da effettuarsi sportello ATM, operazioni che invece erano dirette a sottrargli denaro; b) non risulta alc iniziativa dell’imputato volta a disconoscere l’uso della carta a lui intestata prima dell’ decettiva, né vi è prova che i proventi di quest’ultima siano stati movimentati a favore di soggetti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere Consigliere estensor
Il Presid nte