Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1029 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1029 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 10/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
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NOMENOMENOMENOME
nel procedimento a carico di:
NOMENOMENOMENOMEXXXXX
avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che non Ł intervenuta richiesta di trattazione orale;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna.
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia della parte civile costituita, NOMEXXXXX che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.
Lette le conclusioni formulate dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOMENOMEX che ha chiesto il rigetto del ricorso interposto dalla parte civile e la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza resa il 29 maggio 2023 dal Tribunale di Rimini, ha assolto NOMENOME dal reato continuato di truffa aggravata, così diversamente qualificato il reato in origine contestatogli, perchØ il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.
Ad NOMENOMEXerano stati in origine contestati i delitti di estorsione continuata e maltrattamenti in danno di NOME per averla indotta a versargli somme di denaro, tramite false minacce consistite nel prospettare spedizioni punitive da parte di persone appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, verso le quali lui stesso affermava di essere debitore, e per averla sottoposta a maltrattamenti durante il periodo di convivenza more uxorio.
Il Tribunale di Rimini aveva diversamente qualificato il reato di maltrattamenti nelle condotte di percosse e ingiurie e aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al delitto di percosse, per tardività della querela, e lo aveva assolto dal reato di ingiuria, perchØ il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato; aveva inoltre
dichiarato l’imputato responsabile del fatto contestato al capo A della rubrica, previa riqualificazione del delitto di estorsione nella fattispecie di truffa aggravata, e lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione ed euro 800 di multa, nonchØ al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile liquidati in via definitiva nella somma di euro 30.000 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 79.325 a titolo di danno patrimoniale, per il complessivo importo di 109.000 €.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha ribaltato il giudizio di responsabilità già formulato nei confronti dell’imputato, ritenendo che non fossero emersi adeguati riscontri alle accusemosse dalla persona offesa, e lo ha assolto ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen. per insussistenza del fatto, revocando le statuizioni civili.
Avverso la pronunzia assolutoria ha proposto ricorso la parte civile costituita, NOMENOME deducendo quanto segue:
2.1. violazione degli artt. 234, 267 e 91 bis cod.proc.pen. nonchØ 63 comma 2 e 177 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle captazioni tra presenti effettuate dalla persona offesa, con conseguente loro erronea espulsione dall’ambito di operatività dell’art. 234 cod.proc.pen. .
La Corte Ł pervenuta al giudizio assolutorio, previa dichiarazione di inutilizzabilità
delle registrazioni fonografiche di colloqui tra presenti svolte dalla persona offesa ed aventi a d o g g e t t o d i a l o g RAGIONE_SOCIALE e i t e r z i
NOMENOMENOMENOMENOME. Tali captazioni erano state acquisite dal Tribunale di Rimini ai sensi dell’art. 234 cod. pen., dopo perizia trascrittiva eseguita nel contraddittorio delle parti.
Secondo il ragionamento della Corte di appello, queste registrazioni sarebbero state effettuate in violazione dell’art. 267 cod.proc.pen.e di conseguenza sarebbero inutilizzabili. Osserva, di contro, la ricorrente che l’acquisizione ai sensi dell’art. 234 cod.proc.pen. Ł stata disposta nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e in conformità all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la registrazione di un colloquio tra presenti ad opera di un soggetto partecipe alla conversazione non Ł riconducibile alla nozione di intercettazione, ma costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico ed Ł, pertanto, equiparabile ad un documento. L’unico limite riconosciuto all’acquisizione delle captazioni riguarda l’obbligo di accertare che le stesse non presentino manipolazioni che rendano discontinue la conversazioni, caratteristica che non Ł mai emersa nel caso in esame.
La motivazione della sentenza impugnata ha inoltre evidenziato che le persone coinvoltenelle conversazioni non erano state identificate, ‘neppure ai sensi dell’art. 391 bis cod.proc.pen.’, identificazione che non andava svolta in quanto tale norma disciplina le investigazioni difensive e non può essere utilizzata per impedire l’ingresso nel giudizio di prove documentali formate dalla persona offesa. In particolare l’assenza di una attività di identificazione delle persone coinvolte nelle captazioni, secondo la Corte territoriale, non consentirebbe di accertare l’identità degli interlocutori, ma trattandosi di registrazione effettuate da privato, l’identità dei soggetti Ł un dato che proviene dalla persona offesa e risulta incontestato, poichØ le parti processuali non hanno mai sollevato dubbi in ordine alla identità dei soggetti coinvolti nei dialoghi, tanto che, pur essendo stati indicati nella lista testi, non sono poi stati escussi per rinunzia alla loro audizione.
Inoltre la Corte ha affermato che nessuna valenza probatoria può essere attribuita a dette conversazioni intercettate, considerando che i soggetti coinvolti sono indagabili e quindi portatori di interessi e, pertanto, da escutere con le garanzie di cui all’articolo 63
comma 2 cod.proc.pen.. La Corte, in sostanza, con quest’ultima argomentazione, dopo avere erroneamente ricondotto nell’alveo della disciplina delle intercettazioni il compendio probatorio acquisito come documento, ne ha escluso la valenza probatoria sul rilievo che si tratterebbe di dichiarazioni provenienti da soggetti inquadrabili nella categoria degli ‘indagabili’, senza considerare che le registrazioni effettuate dalla persona offesa si sono formate in un contesto spontaneo e privato, al di fuori di ogni attività investigativa o processuale che attribuisca alle persone coinvolte la formale qualifica di indagati; ne consegue che la rilevanza delle registrazioni non dipende dalla qualifica processuale dei soggetticaptati, ma dalla genuinità del loro contenuto.
Peraltro, il Tribunale alle pagine 87 e seguenti della sentenza aveva motivato le ragioni per cui i soggetti coinvolti nelle conversazioni non erano poi stati chiamati in dibattimento come testimoni, poichØ il loro apporto conoscitivo era già stato introdotto grazie alle captazioni. Infine, sotto un ultimo profilo, la Corte evidenzia che le conversazioni riportate in sentenza come riscontro sono pedisseque al contenuto della denuncia sporta dalla NOME e non appaiono dotate di riferimenti estrinseci, sicchØ sarebbero affette da nullità assoluta, in quanto avvenute tra terzi su sollecitazione della persona offesa. A sostegno di tale affermazione richiama un orientamento giurisprudenziale che esclude la utilizzabilità del contenuto di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori, quando la Polizia guidi tali registrazioni con propri apparecchi.
Secondo la Corte di merito, lo stesso principio si applicherebbe in via analogica anche ad una registrazione svolta dalla stessa persona offesa, in quanto la stessa aveva già sporto querela. Osserva al riguardo la ricorrente che si tratta di un orientamento che non si attaglia al caso in esame, poichØ si equiparano i colloqui guidati da un agente di polizia, che fornisca i supporti, alle captazioni svolte in totale autonomia dalla persona offesa.
Inoltre la Corte fa riferimento a un concetto di nullità assoluta, senza considerare che le nullità sono tassativamente previste dalla norma e che nel corpo del provvedimento ha sempre utilizzato la nozione di inutilizzabilità.
Ed in effetti la mancata autorizzazione o il mancato rispetto delle condizioni previste per l’autorizzazione, rende i risultati delle intercettazioni inutilizzabili, forma di patologia ben diversa dalla loro nullità, che deriva dalla mancata osservanza di formalità legate all’assunzione della prova, mentre la inutilizzabilità concerne una prova vietata per la sua intrinseca illegittimità oggettiva o per un procedimento illegittimo che si pone al fuori del sistema penale. In sostanza la sentenza sovrappone due categorie di invalidità degli atti processuali non sovrapponibili, poichØ un atto inutilizzabile non Ł automaticamente nullo, mentre un atto nullo Ł sempre inutilizzabile.
In conclusione, la Corte di appello ha escluso dal compendio probatorio importanti captazioni tra presenti raccolte dalla persona offesa, in forza di una palese violazione di tutte le disposizioni in tema.
2.2. Vizio di motivazione della sentenza impugnata e violazione dell’art. 192 comma 3 cod.proc.pen., poichØ La Corte afferma che le captazioni tra presenti non possono avere valenza probatoria in quanto intercorse tra soggetti indagabili e in quanto meri documenti.
Deduce il ricorso che la Corte ha richiamato impropriamente l’art. 192 comma 3 cod. proc. pen. che disciplina il regime di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato e dall’imputato di reato connesso ex art. 12 cod.proc.pen., disposizione che risulta inapplicabile al caso in esame poichØ le registrazioni provengono da soggetti che non rivestano la qualità di imputati, nØ quella di coimputati, nØ alcuna posizione processuale formalizzata.
La difesa censura la confusività dell’ iter logico argomentativo seguito dalla Corte che si muove tra categorie giuridiche erroneamente utilizzate e affermazioni apodittiche.
2.3. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ad integrare la prova della responsabilità dell’imputato. Osserva la Corte che le dichiarazioni della persona offesa sono viziate da un’evidente tautologia e che il loro contenuto Ł circolare perchØ NOMEXXXXXriscontra sostanzialmente se s t e s s a , t r a m i t e i t e s t i
NOMENOMENOMENOMENOMEXXXXla
Corte però, trascura il principio consolidato secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la responsabilità dell’imputato, qualora il dichiarante superi il vaglio di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca del suo racconto.
Nel caso di specie le motivazioni che hanno indotto la Corte ad escludere l’attendibilità delle accuse della persona offesa non sono state in alcun modo esplicitate e il vizio di motivazione risiede proprio nella totale assenza di un giudizio sulla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della parte civile, con particolare riferimento alla vicenda centrale del processo, la falsa minaccia camorrista. Peraltro non viene fatto alcun riferimento ad un presunto intento calunnioso che abbia ispirato la querela e la Corte non spiega perchØ la persona offesa si sia inventata questa vicenda, coinvolgendo NOMEXXX nŁ vengono evidenziate eventuali contraddizioni o reticenze.
2.4. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della condotta illecita descritta dall’art. 640 cod.pen. poichØ uno dei punti focali su cui si concentra la decisione si fonda sul fatto che la truffa sentimentale non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente, ma perchØ la menzogna circa i propri sentimenti rientra inuna situazione atta a far scambiare il falso con il vero.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25165 del 6 giugno 2019 ha affrontato la questione centrale di questo giudizio, e cioŁ se la menzogna riguardante i propri sentimenti amorosi possa o meno costituire un artifizio rilevante ai fini dell’integrazione del delitto di truffa, e ha offerto risposta positiva, sottolineando che la condotta Ł rilevante ai fini della truffa quando, oltre alla simulazione del sentimento d’amore, vi Ł un coordinamento di questa menzogna con ulteriori elementi idonei a indurre in errore la vittima e a farle compiere un atto di disposizione patrimoniale.
Nel caso in esame NOMEXX, facendo leva sui sentimenti provati dalla persona offesa, ha finto di essere asservito alla RAGIONE_SOCIALE, con la finalità di allentare i rapporti con la persona offesa e frequentare la nuova fidanzata, che andava ad aggiungersi a quella storica, e di continuare ad usufruire dei benefici economici derivanti dalle elargizioni di NOMEX
Il giudice estensore ha ritenuto di considerare il lato sentimentale come l’elemento centrale della vicenda, mentre emergeva chiaramente la truffa concretizzatasi nella falsa minaccia camorristica, che ha indotto la persona offesa a versare somme di denaro e a compiere atti dispositivi pregiudizievoli al fine di salvare NOMEXXXdalla RAGIONE_SOCIALE
2.5. Vizio di motivazione in ordine all’omessa valutazione della testimonianza di
NOMEXXagente di Polizia in pensione, che rafforzava e riscontrava il racconto della persona offesa. La Corte ha ritenuto l’apporto di questo testimone inidoneo a suffragare il racconto della parte civile, escludendo una parte della sua testimonianza ed evitando di confrontarsi con quanto dichiarato dal teste all’inizio della propria escussione alle pagine 8 e 9 delle trascrizioni dell’udienza 6 giugno 2022.
La Corte non effettua alcuna valutazione su questa parte della testimonianza da cui emergono elementi sintomatici di un atteggiamento minaccioso dell’imputato, che costituisce
riscontro all’assunto della persona offesa.
2.6. Violazione dell’art. 640 cod.pen. penale in relazione alla ritenuta insussistenza del danno patito dalla parte civile in conseguenza dell’ingiusto profitto ottenuto dall’imputato, poichØ la Corte afferma che le somme di denaro che NOMEXX aveva ottenuto da
NOMEXerano frutto di liberalità e non conseguite in ragione di artifizi o menzogne penalmente rilevanti, e che era la parte offesa ad elargire denaro al giovane militare lusingato da tali attenzioni, senza considerare che le dazioni di denaro sono conseguenza diretta della truffa azionata da NOMEXX, il quale sfruttando la situazione di debolezza della COGNOME, a lui legata da una relazione sentimentale, generava nella donna falsi motivi di preoccupazione determinanti la scelta patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato per ragioni processuali e di merito, che verranno esposte.
Preliminarmente deve rilevarsi che la costituzione di parte civile Ł intervenuta in epoca precedente alla data di entrata in vigore dell’art. 573 commma 1 bis cod. proc. pen. , in forza del quale, in caso di non inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, la competenza spetta alle sezioni civili di questa Corte di legittimità; nel rispetto del decisum delle Sezioni unite, l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione. (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01)
Ne consegue che questo collegio ha piena competenza sul merito del ricorso.
1.1 Il primo motivo Ł fondato poichØ indubbiamente la Corte formula una motivazione erronea quando sostiene che le registrazioni effettuate da una delle parti coinvolte nel colloquio sono equiparabili e sottoposte alla disciplina delle intercettazioni.
Questa Corte ha anche recentemente osservato che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione “ambientale” soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest’ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Pg, Rv. 283977 – 01).
Tale decisione si colloca nella scia della sentenza a Sezioni Unite “Torcasio” in cui si precisa che deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto di intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi. Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la terzietà del captante. La comunicazione, una volta che si Ł liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003,Torcasio, Rv. 225466 – 01).
Altrettanto erronea la considerazione che le conversazioni sarebbero inutilizzabili perchØ provocate dalla persona offesa che aveva già sporto querela, trattandosi di
condizione che non incide sull’utilizzabilità delle registrazioni,ma può al piø incidere sulla rilevanza probatoria.
La Corte di appello ha ritenuto inutilizzabili dette conversazioni anche sotto altro profilo, peraltro in evidente contrasto con il primo, osservando che i soggetti coinvolti nella conversazione erano indagabili e portatori di interesse nell’ambito della presente vicenda e pertanto avrebbero dovuto essere escussi con le garanziedi cui all’art. 63 comma 2 cod.proc.pen.
Così facendo incorre in una contraddizione logica rispetto alla scelta di ritenere applicabile la disciplina delle intercettazionie in un errore in diritto, poichØ lo statuto della prova dichiarativa non si applica nØ alle intercettazioni, nØ ai dialoghi registrati e introdotti come documenti, chesono pienamente utilizzabili in quanto fotografano l’accaduto, a prescindere dalla posizione processuale degli interlocutori.
La registrazione di conversazioni da parte di interlocutore consapevole non viola nØ lo statuto della prova testimoniale, risolvendosi nella incisione su un supporto di dati che possono essere riferiti dall’interlocutore consapevole, nØ quello delle intercettazioni, non venendo in rilievo la violazione del diritto alla segretezza.
Va poi osservato che l’identificazione degli interlocutori Ł stata fornita dalla persona offesa e risulta non essere stata oggetto di contestazione da parte della difesa, tanto che si Ł proceduto nel corso del giudizio di primo grado alla perizia trascrittiva delle stesse. Ne deriva che le censure formulate dalla Corte sulla mancata identificazione formale degli interlocutori non sono condivisibili, poichØ la loro identità rientra nell’ambito del complessivo giudizio di attendibilità della persona offesa.
2.2. La secondacensura Ł fondata perchØ, nel suo intento demolitorio, la Corte di appelloconfonde la utilizzabilità della prova con la nullità e con la rilevanza probatoria e valorizza lacondizione di possibili indagati dei soggetti coinvolti nelle conversazioni per screditarne il portato, senza considerare che la loro eventuale posizione processuale rileva nell’ambito delle dichiarazioni rese nel giudizio e non in relazione a dialoghi registrati in un contesto spontaneo e predibattimentale.
2.3. La terza censura Ł fondata poichØ in effetti dalla lettura della sentenza di appello non emerge un’esplicita valutazione di inattendibilità del racconto della persona offesa, che era stata ritenuta ampiamente credibile dal Tribunale, e la Corte di merito si limita ad osservare che le accuse della NOMEXnon avrebbero trovato riscontri fattuali esterni e che i dialoghi oggetto delle registrazioni effettuate dallapersona offesa e i testi assunti offrono una forma di circolarità della prova, in quanto si limitano a riferire quanto da lei raccontato e non quanto verificato effettivamente.
Così facendo, il Collegio non tiene conto dei principi piø volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della persona offesa, che anche da sola può essere ritenuta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza, salvo che non emergano ragioni per ritenerla inattendibile.
E quindi Ł preliminare il giudizio sulla attendibilità intrinseca della persona offesa che la Corte non effettua, come affermato programmaticamente a pag. 28 con l’espressione ‘a prescindere in questa sede dal giudizio di genuinità’ ; in questo modo trascura e non si confronta con le articolate argomentazioni del giudice di primo grado, che all’esito di una puntigliosa motivazione aveva formulato un giudizio di piena attendibilità della NOME, valutando anche il portato dei testi e la tenuta e verosimiglianza della diversa ricostruzione offerta dall’imputato; la Corte invece esordisce con il censurare l’assenza di elementi di riscontro esterno del narrato della TARGA_VEICOLO avendo espulso dal compendio probatorio le
registrazioni acquisite, senza esplicitare le ragioni per le quali, ribaltando un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni rese da parte del Tribunale, abbia ritenuto non credibili e non convincenti le accuse formulate dalla persona offesa.
Il primo giudice, di contro, ha dedicato diverse paginedella sua motivazione alla valutazione dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa e alla veridicità del suo racconto in merito all’inganno ordito dall’NOMEXXXche, approfittando della relazione sentimentale che intrattenevacon lei, l’aveva convinta di essere costretto a pagare somme di denaro ingenti a favore della RAGIONE_SOCIALE, così inducendola ad aiutarlo economicamente.
2.4. Anche il quarto motivo e il quinto motivo sono fondati.
E’ vero che secondo la giurisprudenza di legittimità le liberalità e i regali connessi ad un sentimento non effettivamente contraccambiato non costituisconoingiusto profitto e fingere sentimenti che non si provano non integra di per sØ una condotta penalmente rilevante; di contro, approfittare della situazione di fragilità e di debolezza sentimentale di una persona, prospettandole falsamente l’inesistente situazione di pericolo in cui si versa, allo scopo di indurla a versare somme di denaro necessarie per la propria incolumità personale, certamente rientra nella fattispecie della truffa, poichØ l’induzione si fonda su un raggiro che si alimenta anche del sentimento vissuto dalla persona ingannata.
Nel caso in esame,la Corte di appello, dopo avere correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema, ha tuttavia ritenuto in punto di fatto che non siano emersi elementi probatori idonei a dimostrare l’inganno ordito sul presupposto del coinvolgimento sentimentale. Per pervenire a questa conclusione, ha screditato le dichiarazioni rese dai congiunti della persona offesa, ritenendole frutto di accordo con la
NOMEXpervenendo alla conclusione che le offerte ele regalie fossero frutto della debolezza della donna e della sua volontà di compiacere quello che riteneva essere un partner di vita e con il quale si illudeva di mantenere una relazione d’amore; il Tribunale aveva, invece, ritenuto che il narrato della NOME fosse attendibile anche in ragione dei numerosi riscontri acquisiti , pervenendo alla conclusione che molte delle reiterate donazioni, dopo il periodo iniziale della relazione, fossero frutto del raggiro posto in essere dall’imputato, che approfittando del sentimento della donna, le avrebbe fatto credere di essere vittima di estorsione ad opera della RAGIONE_SOCIALE, a causa di un debito maturato dal padre,cui doveva adempiere.
In sostanza la Corte ha ribaltato il giudizio formulato dal Tribunale, screditando implicitamente la ricostruzioneoffertadalla persona offesa,ma lo ha fatto senza fornire adeguata motivazione sulla attendibilità della stessa edopo avere escluso dalla piattaforma probatoria, perchØ ritenuti erroneamente inutilizzabili, o dopo avere screditato molti degli elementi fattuali che, non solo indirettamente, sostenevano la veridicità della ricostruzione offerta dalla persona offesa.
In modo analogo, la Corte a pagina 37 della sentenza esclude che la testimonianza di NOME possa costituireriscontro alle accuse della NOME: in particolare, riporta quanto dal teste riferito circa il confronto avuto con NOME nel corso del quale lo avrebbe redarguito dicendogli che si stava comportando male con la NOME, la quale gli aveva consegnato molti soldi ‘per la storia della RAGIONE_SOCIALE, che faceva ridere’, ma ne desume chesoltanto la NOMEXavrebbe fatto riferimento all’argomento RAGIONE_SOCIALE e che questo non fosse mai stato apertamente ammesso dall’NOMEXX; tuttavia non considera che dal racconto del teste emerge che l’imputato non si era difeso dall’accusa di sfruttare la RAGIONE_SOCIALE, mentre ove tale prospettazione fosse stata del tutto ingiusta e frutto della fantasia della NOMEX avrebbe dovuto palesare una reazione di incredulità,nel rispetto di una
massima di esperienza. Così facendo la Corte trae dal racconto del teste una conseguenza manifestamente illogica.
La Corte di appello avrebbe invece dovuto correttamente valutare il portato delle registrazioni effettuate dalla persona offesa, erroneamenteescluse dal compendio probatorio, e verificare, anche alla stregua di questi elementi, il giudizio di attendibilità della persona offesa e dei testi escussi e la veridicità della prospettazione del pericolo camorristico da parte dell’NOMEXXXnel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza sia in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni testimoniali,siariguardo all’onere motivazionale rafforzato che si impone in presenza di un ribaltamento, anche in senso assolutorio, del giudizio espresso in primo grado.
Per queste considerazioni si impone l’annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita’.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.