Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13943 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLACIDRO il 12/04/1961
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Letta la memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME
Considerato che il primo motivo di ricorso, in tema di tardività della que
non è consentito, non essendo stato previamente dedotto in appello, poic questione, per come posta, presuppone un giudizio di fatto, impossibile in q
sede, circa il momento della compiuta conoscenza da parte della persona offesa, base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione ogg
soggettiva (cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, COGNOME, Rv. 277081-01);
che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché – come gi adeguatamente chiarito nella sentenza impugnata – non si ravvisa alcuna effe
mutazione del fatto ritenuta dalle due sentenze di merito rispetto a quello ogg contestazione (cfr. pp. 10-11, ove si evidenzia che il nucleo del raggiro era c
dalla minaccia di impiccarsi per debiti, nel contesto delle precedenti promesse in comune, senza alcun vulnus per i diritti di difesa; cfr., Sez. 2, n. 18861 24/01/2024, COGNOME, Rv. 286296-01);
che il terzo motivo è parimenti reiterativo e manifestamente infondato, a f della corretta motivazione che – pp- 11-12 – chiarisce l’attività di induzione mediante un malizioso corteggiamento con false prospettive sentimentali concl con le richieste di denaro per evitare il suicidio per debiti (compor riconducibile alla nozione di raggiro, quale condotta decettiva, per lo più di natura verbale, distinta dall’artificio e diretta a sfruttare l’altrui ingenuità o buo Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442-01, in motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso, il 7 marzo 2025.