Truffa Sentimentale: la Cassazione Ribadisce i Limiti del Ricorso
L’odierna analisi si concentra su una recente ordinanza della Corte di Cassazione che affronta il delicato tema della truffa sentimentale. Questo fenomeno, purtroppo sempre più diffuso, si verifica quando una persona, facendo leva su finti sentimenti, inganna la vittima al fine di ottenere un ingiusto profitto. La pronuncia in esame offre importanti spunti non solo sulla configurabilità del reato, ma anche sui limiti processuali del ricorso per cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna, confermata in appello, di un uomo per il reato di truffa. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva intrattenuto una relazione con la persona offesa basata su presupposti falsi. In particolare, egli aveva taciuto sulla propria ‘vita parallela’ e prospettato l’esistenza di un legame affettivo e sentimentale in realtà inesistente. Tale condotta ingannatoria era finalizzata esclusivamente a ottenere la dazione di somme di denaro.
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: un’errata qualificazione giuridica del fatto come truffa e la carenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione di truffare.
La Decisione della Corte e la Truffa Sentimentale
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello della corretta impostazione del ricorso stesso. I giudici hanno ritenuto i motivi di appello ‘generici’ e ‘non consentiti’.
Questo perché, secondo la Corte, l’imputato non ha contestato specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello, ma ha tentato di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella, già compiuta, dai giudici di merito. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, dove il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della tenuta logica della decisione impugnata e alla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
La Corte ha evidenziato come i giudici d’appello avessero già risposto, con una motivazione esente da vizi logici, alle medesime doglianze presentate in Cassazione. La sentenza impugnata aveva chiaramente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, individuando gli elementi costitutivi della truffa nelle condotte dell’imputato.
I ‘raggiri’, elemento fondamentale del reato, sono stati individuati proprio nel silenzio serbato sulla propria vita parallela e nella prospettazione di una relazione sentimentale fittizia. Queste azioni, considerate nel loro complesso, erano state finalizzate a ingannare la vittima per ottenere il denaro. La Corte di Cassazione, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra cui Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani), ha ribadito che il suo compito non è quello di riscrivere la storia processuale, ma di controllare la correttezza giuridica e logica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un’importante conferma di due principi fondamentali. Il primo riguarda la configurabilità della truffa sentimentale: mentire sui propri sentimenti e sulla propria situazione personale per ottenere un vantaggio economico costituisce un raggiro penalmente rilevante. Il secondo, di natura processuale, è un monito sulla corretta redazione dei ricorsi per cassazione. Non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti; è necessario, invece, individuare e argomentare specifici vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti manifesti di logica nella motivazione), altrimenti il ricorso sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile. La conseguenza di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici. L’imputato non ha contestato specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza, ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
In cosa consisteva la condotta di truffa sentimentale secondo i giudici?
La condotta consisteva nel silenzio mantenuto dall’imputato sulla sua ‘vita parallela’ e nella falsa rappresentazione di una relazione affettiva e sentimentale. Questi comportamenti ingannevoli erano finalizzati unicamente a indurre la vittima a consegnargli somme di denaro.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
Il ruolo della Corte di Cassazione (o ‘Corte di legittimità’) non è quello di riesaminare i fatti o le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30897 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30897 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FELTRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come truffa e la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto contestato, sono generici poiché non si confrontano con il tenore della sentenza e non consentiti dalla legge poiché mirano a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito mentre il sindacato della Corte di legittimità si incentra sulla tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione e dell’apparato argomentativo che la sorregge ( tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4-8 sulle prove dei raggiri consistiti nel silenzio serbato dall’imputato sulla propria vita parallela e nella prospettazione dell’esistenza di una relazione affettiva e sentimentale, in realtà inesistente, mediante una serie di condotte finalizzate ad ottenere le somme di denaro richieste);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente