Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7755 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7755 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 6 febbrai 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia il 22 gennaio 202 con la quale NOME era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 7 del decreto legge n. 4 del 2019, con dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Pistoia nelle date del 29 marzo 2019, del 5 marzo 2020, del 21 ottobre 2020 e del 21 dicembre 2020.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudiz colpevolezza dell’imputatR, in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle f probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operat giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condot dell’imputata, osservando che costei, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha om di comunicare, in tutte e quattro le richieste presentate, di essere intestataria di otto auto tacendo anche il fatto che il marito fosse titolare di oltre duecento autoveicoli, sit quest’ultima che configura una vera e propria attività lavorativa, essendo del tutto inveros che tali rilevanti circostanze non facessero parte del patrimonio conoscitivo della ricorrente
Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valu di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.