Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16996 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LIMBADI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di VIBO VALENTIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del sequestro disposto nei confronti degli imputati, con conseguente restituzione delle somme agli aventi diritto; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Vibo Valentia, sezione del riesame, ha confermato nei confronti dei due odierni ricorrenti il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari vibonese delle somme indebitamente conseguite a titolo di reddito di cittadinanza, come descritto nelle imputazioni formulat a carico degli imputati per il reato di truffa aggravata (art.640 bis c.p.) in relaz all’art.483 c.p..
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato distinti ricorsi lamentando la carenza del fumus boni iuris del reato in contestazione, non essendo stata fornita la prova che le false rappresentazioni di circostanze familiari e reddituali abbiano avuto una specifica incidenza sull’ottenimento del reddito di cittadinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va detto in premessa che il dilemma giuridico che occupa quasi per intero i ricorsi dei due indagati e che, ancor prima, era stato oggetto centrale della discussione di fronte
al tribunale del riesame, è stato risolto nel senso propugnato dal difensore degli indagati Infatti, questa Corte, nel suo più alto consesso, ha affermato che “integrano il delitto cui all’art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 ma 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un benefi non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023 Imp. Giudice Rv. 285435 – 01-“).
Occorre però subito precisare che il punto non pare risolutivo, nel senso auspicato dai ricorrenti.
Infatti, non solo (come si sottolinea anche nell’ultima pagina dei ricorsi) si tratta Ir di due fattispecie di reato differenti (truffa aggravata, la prima, reddito di cittadinan patrocinio a spese dello Stato la seconda)* ma, soprattutto, nel presente caso, viene contestato un ulteriore reato, quello di falsità in certificazioni (art.483 c.p.). Ciò p a differenza del caso trattato nel precedente esaminato dalle Sezioni Unite, la truff aggravata (art. 640 bis c.p.) non è stata realizzata, secondo la prospettazione dell’accusa, dalla mera omissione di dati (nel caso citato, concernenti la comproprietà di alcuni terreni, assieme alla moglie), bensì dalla falsificazione di certificazioni. A p dell’ordinanza impugnata si trova scritto che le imputazioni fanno “riferimento al reato d cui all’art.640 bis in relazione all’art.483 c.p.”.
In effetti, come si legge nel provvedimento impugnato (pg.6 per NOME e pg.7 per NOME), le truffe architettate (separatamente) dai due indagati si sono concretizzate con la esibizione di dichiarazioni ISEE contenenti dati falsi sulla residenza e sul composizione del nucleo familiare, artifici ritenuti idonei a trarre in inganno l’RAGIONE_SOCIALE.
Ciò è sufficiente a dimostrare la estraneità al caso che ci occupa della questione inerente alla spettanza in ogni caso del beneficio ottenuto, e conseguentemente della ‘superfluità’ o ‘inutilità’ dell’omissione o della dichiarazione non veritiera. Non vi può essere dubb che il falso in certificazione sia un elemento ulteriore, e quindi differenziante, fattispecie in esame.
2. Il provvedimento impugnato descrive compiutamente le condotte truffaldine ascritte ai due indagati, indicando le fonti di prova e fornendo così adeguata e logica base al fumus boni iuris necessario per giustificare l’ordinanza adottata.
I due ricorsi tuttavia non si confrontano affatto con la motivazione, poiché nulla vien detto, tanto nel ricorso di NOME COGNOME come in quello di NOME COGNOME per contestare la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame di Vibo Valentia.
Da ciò l’inammissibilità dei due ricorsi, per violazione del requisito di specificit motivi, ex artt. 591 e 581, comma 1 bis c.p.p..
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 29 febbraio 2024 Il Cons liere rela ore Il Presidente