Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8948 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Riesi DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 23 maggio 2023 dalla Corte di Appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Genova il 5 dicembre 2022 che aveva condanNOME COGNOME NOME in ordine al reato di truffa aggravata, in esso assorbito il reato di cui all’art. comma 1 d. I. n. 4/ 2019, e lo aveva condanNOME, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con la diminuente del rito, alla pena di anno uno mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa.
Si contesta all’imputato di avere ottenuto indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza avendo dichiarato, contrariamente al vero, di non essere
sottoposto a misura cautelare personale e di essersi così procurato un ingiusto profitto in danno dell’ente pubblico.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato deducendo:
2.1 Vizio di motivazione con riferimento al rigetto del motivo di impugnazione in cui si invocava l’assoluzione per scusabilità dell’errore sulla legge nel quale era incorso l’imputato.
La Corte territoriale si è limitata ad affermare che la prescrizione normativa è formulata in termini chiari,senza considerare la modifica intervenuta in sede di conversione della legge pochi giorni prima della proposizione della richiesta da parte dell’COGNOME, che poteva indurre all’errore scusabile. La Corte ha poi omesso di pronunciarsi in ordine alle ulteriori argomentazioni difensive sottoposte con le memorie di repliche, con cui era stato evidenziato il mutamento del dato normativo ad opera della legge di bilancio 2023, con cui è stata disposta l’abolizione del reddito di cittadinanza a far data dal 1 gennaio 2024, con abrogazione anche delle disposizioni in ambito penale contenute nella legge, tra le quali vi è quella della quale NOME è accusato, sicchè l’imputato è chiamato a rispondere di un comportamento che a breve non costituirà condotta illecita e non sarà punibile.
2.2 Vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto rientrare nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 326 codice penale poiché, secondo la prassi, gli accertamenti in merito alla sussistenza dei presupposti per fruire del beneficio del reddito di cittadinanza avvengono successivamente all’elargizione del contributo, che viene eseguita in maniera quasi automatica per effetto della proposizione della domanda.
3.11 ricorso è inammissibile.
3.1 La prima censura è manifestamente infondata.
La Corte ha respinto l’eccezione difensiva osservando che la prescrizione normativa è formulata in termini chiari, tanto che venne sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine alla specifica esclusione disposta.
A ciò si aggiunga che l’imputato non è comparso in giudizio e non ha reso dichiarazioni sicché l’assunto difensivo dell’errore scusabile si basa su una circostanza di fatto, l’erronea interpretazione della legge, che neppure è stata introdotta in giudizio.
La prospettazione subordinata della prossima futura abrogazione dell’istituto del reddito di cittadinanza con conseguente venir meno delle normative penali è manifestamente infondata e inconducente, anche perchè il detto reato è stato ritenuto assorbito dalla truffa che rimane inalterata nella sua struttura materiale.
Va comunque osservato che l’art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l’art. 7 dl.n. 4 del 2019, a decorrere, dall’i. gennaio 2024 e, nell’introdurre cd. «assegno di inclusione» destiNOME a sostituire integralmente il Rdc ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all’art. 7 dl. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.
3.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché invoca la qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 326 cod.pen., che si riferisce alla rivelazione utilizzazione di segreti di ufficio, anziché ai sensi dell’articolo 316 ter cod.pen. che riferisce alla indebita percezione di erogazioni pubbliche.
La Corte ha comunque reso corretta motivazione evidenziando che non ricorrono i presupposti del reato di indebite erogazioni in quanto la normativa sul cd. Reddito di cittadinanza (Rdc) prevede verifiche sulla sussistenza dei requisiti e quindi la possibilità che in presenza di una falsa dichiarazione che integra il raggiro si perfezioni la fattispecie della truffa aggravata.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME