Truffa e ricorso in Cassazione: i limiti della difesa
Il reato di truffa rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale, richiedendo una prova rigorosa degli artifizi e raggiri posti in essere. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso emblematico che delinea i confini invalicabili del ricorso per cassazione, specialmente quando si tenta di ridiscutere il merito dei fatti già accertati nei gradi precedenti.
Il caso di truffa e l’impugnazione
La vicenda trae origine da una condanna per il delitto di truffa, confermata in sede di Appello. L’imputata ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione articolando due motivi principali: la violazione di legge nella valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi probatori e avrebbero omesso di considerare fattori favorevoli che avrebbero dovuto portare a una riduzione della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha adottato una linea rigorosa, evidenziando come il ricorso non possa trasformarsi in un “terzo grado di merito”.
La decisione sulla inammissibilità
La Cassazione ha rilevato che il primo motivo di ricorso era basato su censure di fatto. In particolare, la ricorrente si era limitata a reiterare pedissequamente le stesse argomentazioni già esposte e puntualmente disattese dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché il giudizio di legittimità deve vertere su vizi della sentenza e non sulla ricostruzione storica degli eventi.
Il diniego delle attenuanti generiche
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alle attenuanti, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice non è obbligato a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per negare il beneficio, dimostrando un percorso logico coerente e privo di vizi.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che, quando una sentenza d’appello risponde in modo corretto e giuridicamente fondato alle doglianze della difesa, la semplice riproposizione delle stesse in Cassazione non è ammessa. Inoltre, sul tema delle attenuanti generiche, la discrezionalità del giudice di merito è ampia: una volta individuati elementi ostativi rilevanti, non è necessario procedere all’esame di ogni altro dettaglio favorevole dedotto dalle parti, purché la decisione complessiva risulti logica e conforme ai principi di diritto.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che, in sede di Cassazione, sappia individuare reali violazioni di legge o vizi motivazionali, evitando di appiattirsi su contestazioni di fatto che non possono trovare accoglimento in questa sede. La stabilità della decisione di merito viene così preservata a fronte di impugnazioni meramente reiterative.
Cosa accade se si ripropongono in Cassazione le stesse critiche dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare i fatti ma deve limitarsi a verificare la legittimità della sentenza impugnata.
Il giudice deve motivare il rifiuto delle attenuanti generiche per ogni punto?
No, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi che ha ritenuto decisivi per negarle, senza dover analizzare tutti i dettagli favorevoli presentati dalla difesa.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40149 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40149 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA MONTAGNA NOME NOME a CASALNUOVO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in alla valutazione della prova posta a fondamento dell’affermazione di penale respons dell’imputata per il delitto di truffa contestato, è fondato su censure in fatto che si r pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 della impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscim delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una moti esente da vizi logici (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) e conforme al principio a da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare i delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o s dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a decisivi o comunque rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o supera gli altri;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente