Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11664 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11664 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a SANTERAMO IN COLLE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d’appello di Trieste dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa consumata e tentata (capo a e capo c), alla mancata applicazione della previsione di cui all’art. 131bis cod. pen., nonchØ alla mancata riqualificazione delle condotte ascritte quali illeciti civilistici, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede;
che , infatti, prospettando doglianze, che fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità, essendo volte a censurare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali come effettuati dai giudici di merito in senso conforme tra loro (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 27170201; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01), i suddetti motivi risultano meramente riproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, non essendo connotati da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4 e seg., anche sullo specifico tema delle chiare disposizioni date ai propri dipendenti, con le quali la parte ricorrente non si confronta affatto, atteso il chiaro riferimento alla presentazione quali soggetti delle forze dell’ordine in pensione, nonchØ quanto alla genericità delle allegazioni quanto al contenuto delle chiamate, atteso il contenuto della chiavetta USB; pag. 7 quanto alla oggettiva esclusione della particolare tenuità della condotta, atteso il carattere organizzato e articolato della condotta posta in essere, elementi che hanno conseguentemente portato ad individuare il rilievo penalistico delle condotte ascritte);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente