Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il 08/09/1961
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME e la memoria successivamente depositata nell’interesse dello stesso;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso reiterato poi con la memoria che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che il giudice di appello ha confermato la penale responsabilità dell’odierno ricorrente sottolineando, con adeguata e congrua motivazione, l’elemento dell’intestazione della carta postepay in capo al Nigro e il suo diretto utilizzo;
che, inoltre, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «l’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furo comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell’illecito (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.