Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16920 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16920 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAUTANO il 17/03/1962
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 4 marzo 2024 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 luglio 2022 dal Tribunale Benevento, con la quale l’imputato COGNOME NOME era stato dichiarat colpevole del reato di truffa pluriaggravata, escludeva la circostanza aggrava di cui all’art. 640 cpv. n. 2-bis), 61 n. 5 cod. pen. (l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, ta ostacolare la pubblica o privata difesa) e rideterminava la pena.
All’imputato è stato contestato il reato di truffa pluriaggravata per aver stesso, mediante artifici e raggiri, indotto in errore la parte offesa V
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NOME facendosi consegnare dalla stessa a più riprese somme di danaro e facendole credere che con il versamento di tali somme all’INPS la stess avrebbe beneficiato dell’opzione “pensione donna”, e ancora successivamente consegnandole dei modelli F24 contraffatti che falsamente attestavano i versamento di tali somme.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando du motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640 cod. pen., e 533 cod. proc. pen.
Assumeva che la Corte territoriale, non confrontandosi con le censure sollevate con l’atto di appello, aveva attribuito una valenza probat eccentrica rispetto al contenuto alle dichiarazioni del teste COGNOME direttore della sede dell’INPS di Benevento, il quale aveva affermato che documentazione consegnata dal ricorrente alla parte offesa era falsa, e ave motivato in maniera insufficiente in merito all’accertamento della posizio contributiva rispetto all’INPS della parte offesa COGNOME che realtà, diversamente da quanto sostenuto dal teste COGNOME, era inadempiente nei confronti dell’ente in relazione al versamento dì somme a titolo di contributi, versamento al quale, peraltro, solitamente provvedeva sua vece, il sindacato Confsalpe.
Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 61 n. 7) cod. pen., nonché vi motivazione, assumendo che la Corte territoriale, quanto alla ritenu sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevan entità, aveva reso una motivazione che non si confrontava con la specific censura contenuta nell’atto di appello e che, inoltre, risultava del insufficiente in quanto carente dei necessari riferimenti a parametri oggetti soggettivi in relazione ai quali valutare l’entità del danno.
In data 23 dicembre 2024 la parte civile NOME depositava memoria contenente le conclusioni e allegata nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile, risultando generico nella parte in cu omette di precisare quali siano le censure dedotte con l’atto di gravame con quali la Corte territoriale non si sarebbe confrontata.
Il motivo è anche reiterativo delle censure già dedotte in appello, palesand in più di una parte, elementi di genericità (spesso in difetto del comp riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) rivelando la manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la C territoriale – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurien logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in quest – ha motivato le contestate statuizioni. La Corte territoriale ha, in parti evidenziato che, a fronte delle somme consegnate dalla COGNOME all’imputat affinché costui procedesse ai riscatti contributivi necessari per acceder trattamento pensionistico denominato “pensione donna”, e a fronte della consegna da parte di quest’ultimo alla persona offesa di alcuni modelli F24 suo dire utilizzati per i pagamenti dei contributi, effettuati negli anni 2019, gli accertamenti all’anagrafe tributaria avevano acclarato che gli ul versamenti a nome della COGNOME risalivano al 2015 e il teste NOME NOME COGNOME direttore provinciale dell’INPS dì Benevento, dopo aver esaminato i detti modell F24, aveva dichiarato che tale modulistica non corrispondeva a quella utilizza dall’INPS. Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette d confrontarsi, cadendo nel vizio conducente all’inammissibilità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, facendo congruo riferimento alla consiste oggettiva del danno patrimoniale (euro 16.000,00) subìto dalla persona offesa a fronte delle condizioni economiche disagiate della medesima, lavoratric dipendente con la qualifica di bracciante agricola.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichi inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616
proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizi della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presen senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Infine, la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla p civile deve essere rigettata, in assenza di un contributo significativo fornito
stessa alla decisione (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2
COGNOME, Rv. 283886, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grad dalla parte civile.
Così deciso il 16/01/2025