Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SEREGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessar l’identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e truffato, sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimo patito dal truffato (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, COGNOME, Rv. 282304; Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265773; Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257495);
che, dunque, i giudici del merito hanno correttamente interpretato ed applicato la legge penale, ritenendo che il fatto, per come ricostruito, integrasse pienamente gli elementi costitutivi del delitto contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
che, peraltro, non si rivela decisivo il richiamo operato dal ricorrente al differente orientamento giurisprudenziale sulla necessaria identità soggettiva tra il soggetto che, indotto in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizion patrimoniale e il soggetto passivo del danno (Sez. 6, n. 28957 del 22/09/2020, Astore, Rv. 279687; Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F., Rv. 271060 e in motivazione);
che, infatti, anche tale ampiamente minoritaria – e non condivisibile interpretazione ammette la configurabilità del reato nell’ipotesi in cui il terz ingannato abbia la possibilità di compiere atti aventi efficacia nella sfera patrimoniale aggredita, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6 sulla sussistenza di debita delega, in capo al figlio ingannato, ad operare sul conto corrente della madre danneggiata);
considerato che anche il secondo motivo, con il quale si contesta la mancanza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di validità della querela;
che, invero, in tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del dirit di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione delittuosa correlative al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, sicché, nel caso in cui il
soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest’ultimo è priva di ogni effetto (Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, NOME COGNOME, Rv. 284793; Sez. 2, n. 10259 del 13/07/1993, COGNOME, Rv. V5869);
che, tuttavia, anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma del mancato conseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, COGNOME, Rv. 277712; Sez. 2′ n. 20169 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 263520);
che, nella specie, stante la ricostruzione del fatto operata, con doppia conforme, nei precedenti gradi di giudizio, il terzo ingannato è da considerarsi anche terzo danneggiato in quanto non ha acquisito il profitto corrispondente al bene offerto in vendita dall’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.