Truffa e ricorso in Cassazione: quando il rigetto è inevitabile
Il reato di truffa rappresenta una delle fattispecie più frequenti nelle aule giudiziarie, ma la possibilità di ribaltare una condanna in sede di legittimità richiede motivi solidi e specifici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti l’ammissibilità del ricorso e i criteri per la concessione delle attenuanti.
I fatti e il giudizio di merito
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il delitto di truffa, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. La decisione si fondava sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute pienamente attendibili poiché supportate da precisi elementi di riscontro. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un’erronea applicazione della legge e vizi di motivazione, sostenendo l’assenza di prove certe della sua colpevolezza.
La questione delle attenuanti generiche
Un punto centrale del ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis c.p. La difesa sosteneva che la Corte di merito non avesse adeguatamente valutato la personalità dell’imputato. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le attenuanti non siano un premio automatico dovuto alla semplice mancanza di elementi negativi, ma richiedano la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino un trattamento sanzionatorio più mite.
La determinazione della pena e i precedenti penali
Oltre alle attenuanti, il ricorrente contestava la dosimetria della pena. La Cassazione ha però rilevato che il giudice di merito ha correttamente applicato i criteri dell’art. 133 c.p., valorizzando i numerosi precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio. La discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, se motivata logicamente, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si basano sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi di ricorso. In primo luogo, la critica alla responsabilità penale è stata giudicata assertiva, poiché non si confrontava con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata. In secondo luogo, per quanto riguarda la truffa e le attenuanti, la Corte ha chiarito che il diniego è legittimo quando mancano elementi positivi e sussistono precedenti penali che denotano una spiccata capacità a delinquere. Infine, la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e aderente ai principi di proporzionalità, data la recidiva specifica del soggetto.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna per truffa, ma anche sanzioni accessorie pesanti per il ricorrente: il pagamento delle spese processuali, una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende e la rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che non si limiti a richiami astratti, ma che analizzi puntualmente le motivazioni del provvedimento impugnato.
È possibile ottenere le attenuanti generiche solo perché non ci sono nuovi reati?
No, l’assenza di elementi negativi non basta. Per ottenere le attenuanti generiche servono elementi positivi che dimostrino un minor grado di colpevolezza o una condotta meritevole.
Cosa rischia chi presenta un ricorso in Cassazione giudicato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e solitamente una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, oltre alle spese legali della controparte.
Come influiscono i precedenti penali sulla condanna per truffa?
I precedenti penali, specialmente se specifici come altri delitti contro il patrimonio, giustificano una pena più elevata e il diniego di benefici o attenuanti da parte del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5093 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5093 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
letta la memoria difensiva depositata in data 13/10/2025 dal difensore della parte civile;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è del tutto generico consistendo in affermazioni assertive circa l’assenza di prova per il delitto di truffa con mero richiamo a principi astratti e senza alcun confronto con la sentenza impugnata che ha fondato la conferma della colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, motivatamente ritenuta attendibile in quanto corroborata da elementi di riscontro;
del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende e, tenuto conto del contributo utile della memoria difensiva tempestivamente depositata nell’interesse della parte civile, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.