Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24459 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24459 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; uditi i difensori,
AVV_NOTAIO per le parti civili, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese;
AVV_NOTAIO NOME, per i ricorrenti, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 4 febbraio 2019, che aveva condannato entrambi i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confront delle parti civili in ordine al reato di tentata estorsione (capo B) ed il COGNOME anche per il reato di truffa aggravata (capo A).
Secondo i giudici di merito NOME COGNOME, con artifici e raggiri, aveva acquistato da COGNOME NOME, per il tramite di COGNOME NOME, una Ferrari Scaglietti senza pagarne parte del prezzo, automobile che poi rivendeva ad un terzo di buona fede.
I due fratelli odierni imputati, inoltre, avevano esercitato violenza e minaccia ne confronti del COGNOME per costringerlo a non richiedere il pagamento integrale dell’autovettura ancora dovuto.
Ricorrono per cassazione NOME e NOME COGNOME, con unico atto, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridic del fatto di cui al capo A in termini di truffa anziché di appropriazione indebit tenuto conto che le presunte condotte truffaldine, ove ritenuti esistenti, sarebbero state commesse solo successivamente all’acquisizione del bene da parte di COGNOME NOME, come i pagamenti parziali in favore del proprietario dell’autovettura COGNOME NOME.
Il ricorrente non ritiene comunque sussistenti artifici e raggiri nella sua condott avendo adottato «solo dei normali comportamenti antecedenti la conclusione del contratto»;
vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e ragg del reato di truffa e per avere la Corte escluso che si fosse trattato di un mer inadempimento contrattuale di natura civilistica;
vizio della motivazione in ordine alla attendibilità delle parti civili, su esclusivo apporto è stata basata la condanna dei ricorrenti.
La Corte non avrebbe valutato tutte le incongruenze del racconto segnalate nell’atto di appello, quali la pregressa conoscenza tra COGNOME NOME e la parte civile COGNOME NOME, l’interesse economico delle parti civili, l’assenza di accordo scritto, il pagamento di parte del prezzo in favore dell’intermediario e non del proprietario, la mancanza di accertamento (che doveva ricadere COGNOME pubblica accusa) sull’autenticità della firma del proprietario COGNOME nell’atto trasferimento, il travisamento delle dichiarazioni della teste COGNOME COGNOME presenz del COGNOME al momento dell’atto, il possesso di documenti del COGNOME in capo
al titolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’indicazione di un prezzo dell’automobile fuo mercato, le dichiarazioni del terzo acquirente di buona fede;
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al ca B in termini di tentata estorsione anziché di minaccia e percosse.
Gli imputati, con il loro comportamento – laddove ritenuto provato COGNOME sola base delle dichiarazioni della parte civile COGNOME – avrebbero semplicemente minacciato e colpito la persona offesa perché andasse via ma non per indurla a desistere dall’ottenere quanto dovuto o a non denunciare i fatti;
vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto attendibile la vittima pur in assenza del riscontro costituito da un referto medico;
vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico in capo a COGNOME NOME, intervenuto solo in occasione della vicenda di cui al capo B ed all’oscuro dei rapporti pregressi tra il fratello e persona offesa COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, il ricorrente COGNOME NOME – l’unico interessato rispetto al delitto di truffa – non tiene conto del principio di diritto secondo il q ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligen da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri. (Fattispecie nella quale stata ritenuta penalmente rilevante la condotta dell’imputato finalizzata a creare falsi convincimenti e a far assumere una obbligazione che altrimenti non sarebbe stata assunta dal soggetto passivo (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230; Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Selmi, Rv. 260476).
Nel caso in esame e secondo la conforme ricostruzione operata dal Tribunale e dalla Corte di appello, l’imputato era riuscito a carpire la fiducia della vitt attraverso artifici e raggiri costituiti dal fatto di rassicurarla che avrebbe effet regolarmente i pagamenti rispetto ad un acquisto verso cui mostrava di essere fortemente interessato.
In questo modo aveva ottenuto la consegna dell’automobile senza che la persona offesa avesse adottato quegli accorgimenti contrattuali che l’avrebbero meglio tutelata.
Pertanto, gli artifici e raggiri avevano avuto inizio prima della consegna del bene, avvenuta proprio per effetto di essi, sicché risulta corretta, in punto di diritto qualificazione della condotta in termini di truffa e non di appropriazione indebita
alla luce della pacifica giurisprudenza di legittimità richiamata anche in ricorso e secondo la quale, sussiste il delitto di truffa quando l’artificio e il raggiro ris necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l’appropriazione del bene a soli fini dissimulatori (Sez. 2, n. 51060 del 11/11/2016, Losito, Rv. 269234; Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Actis, Rv. 257340).
Passando al secondo motivo, che non si fosse trattato di un mero inadempimento contrattuale di rilevanza esclusivamente civilistica, come sostiene il ricorrente, è dimostrato da tutta la ricostruzione in fatto operata dalle sentenz di merito, che non patisce vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e, p questo, rimane intangibile.
In particolare, deve essere valorizzato il fatto – del tutto omesso, non a caso, i ricorso – che la Corte ed il Tribunale, valutando tutti gli aspetti della condot hanno messo in luce il contributo determinante posto in essere nella perpetrazione della truffa dalla coimputata non ricorrente NOME, la quale aveva consentito al NOME, attraverso contratti fasulli, uno dei quali non registrato al PRAGIONE_SOCIALERRAGIONE_SOCIALEARAGIONE_SOCIALE, di ottenere una schermatura rispetto all’affare che gli consentisse tuttavia di avere le carte in regola per effettuare la vendita del veicolo ad un terzo di buona fede.
Questa circostanza decisiva ha convinto i giudici di merito che il ricorrente avesse architettato tutta la condotta illecita fin dall’inizio, con dovizia di particolari tale ricostruzione il ricorso non si misura.
In ordine al terzo motivo, la Corte ed il Tribunale hanno ritenuto attendibili l dichiarazioni delle due persone offese, non solo in quanto presenti in esse i requisiti di linearità del racconto, ma anche perché corroborate da un riscontro oggettivo, costituito dal fatto che il ricorrente aveva effettivamente pagato parte del prezzo mai integrandone la maggior quota dovuta.
Il ricorso tenta di disarticolare la decisione con argomenti che ineriscono al merito del giudizio e che sono stati trattati dalla Corte a dimostrazione dell’approfondimento delle questioni sottoposte al suo vaglio’ dovendosi ricordare che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabil in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verific empirica, od anche ad una pretesa regola AVV_NOTAIO che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
Tanto è avvenuto in ordine alla valutazione dei rapporti intercorsi tra le part (anche di quelli tra le due persone offese, amici da vecchia data), al
disconoscimento della firma da parte della persona offesa COGNOME – anche qui dovendosi rimarcare il peso della condotta della coimputata COGNOME nel predisporre un fittizio passaggio di proprietà in favore di COGNOME, rimasto senza alcuna alternativa spiegazione – al possesso di suoi documenti, che già il Tribunale aveva segnalato come presenti nella vettura al momento della sua consegna al ricorrente (fg. 7 della sentenza di primo grado), alle incongruenze formali relative al passaggio di proprietà presso l’RAGIONE_SOCIALE, alla pattuizione del prezzo di acquisto della autovettura.
Ogni altra censura sul punto rimane assorbita.
4. Anche il quarto motivo non ha pregio, dal momento che già il Tribunale, come la Corte di appello, aveva sottolineato, a proposito del capo B, che la persona offesa COGNOME – ritenuta anche in questo caso attendibile con giudizio non rivedibile in ragione della valutazione complessiva effettuata ed a prescindere dalla esistenza di una certificazione medica – allorquando si era recata presso l’esercizio commerciale dei ricorrenti, aveva espressamente fatto riferimento alla sua volontà di ottenere la restituzione del mezzo o il pagamento di quanto dovuto e che la reazione del NOME NOME, era stata di minaccia affinchè se ne andasse senza accampare ulteriori pretese, nonostante il pagamento solo di una minima parte della somma concordata, in ciò venendo in rilievo l’effetto costrittivo dell risposta, finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto di tipo patrimonia accompagnato dalla violenza alla persona per rendere più efficace la condotta estorsiva, così correttamente qualificata.
Il tutto, alla presenza di COGNOME NOME, che aveva assistito alla discussione e, dunque, aveva avuto modo di comprendere il tenore della questione e della risposta del fratello NOME, che egli aveva assecondato aggredendo la vittima.
Nel che, senza vizi logico-giuridici, è stato ritenuto sussistere il suo coinvolgimento consapevole nel tentativo di estorsione, con assorbimento del quinto e sesto motivo di ricorso.
Al rigetto – cui non consegue la declaratoria di prescrizione del reato di truffa ragione dei periodi di sospensione del termine pari a oltre cinque mesi (reato commesso il 9 giugno 2015, termine ordinario scadente il 9 dicembre 2022, oltre sospensioni dal 23 febbraio 2018 al 25 maggio 2018 per astensione difensore e dal 25 maggio 2018 per ulteriori 60 giorni per impedimento difensore) – segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili COGNOME NOME
e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 2048,00 oltre accessori di legge.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023.