Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46206 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46206 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni della parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE, con l
NOME COGNOME in sostituzione dell’ AVV_NOTAIO IMPOSIMATO;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, non presente in udienza, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche quanto alle statuizioni inerenti la liquidazione in favore della parte civile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 09/05/2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia del 0/09/2018 con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 81, 640 cod. pen.).
NOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria ed illogica, oltre che travisamento del fatto; sin dal primo grado erano stati evidenziati i molteplici vizi del decreto penale di condanna opposto, del tutto mancante dei requisiti minimi (nome del ricorrente, dosimetria della pena, facoltà concesse al destinatario del decreto) tanto da dover essere ritenuto di fatto una sentenza insussistente, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi.
2.2. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria ed illogica, oltre che travisamento del fatto; dal compendio istruttorio non è emerso alcun elemento certo per attribuire la responsabilità dei fatti contestati al ricorrente; la decisione si è basata esclusivamente sulla titolarità del mezzo, senza alcuna prova che il NOME fosse alla guida del mezzo; era stata esplicitamente contestata la attribuzione della responsabilità a titolo oggettivo.
2.3. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria ed illogica; era stata chiesta la riqualificazione dei fatti nella sanzione amministrativa di cui all’art. 176, comma 177 CdS o al più secondo l’originaria contestazione di insolvenza fraudolenta.
2.4. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria ed illogica; la valutazione resa in tema di dosimetria della pena è gravemente carente, stringata, generica ed apparente, considerate le censure introdotte con l’atto di appello e lo stato di incensuratezza del NOME.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
4.1. In via preliminare occorre osservare come tutti i motivi proposti si prestino ad una evidente censura di aspecificità, essendo stata congiuntamente evocata violazione di legge, violazione di legge processuale
e vizio della motivazione perché carente, contraddittoria ed illogica (non manifestamente illogica), oltre che travisamento del fatto, senza alcuna puntuale indicazione del parametro normativo di riferimento e del punto in cui la motivazione sarebbe effettivamente mancante, ovvero contradditoria o ancora meramente illogica. (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518-01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 254329-01; Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027, in motivazione). Invero, nel ricorso, pur essendosi formalmente espresse censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è effettivamente denunciata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio e nella mancata considerazione delle conclusioni proposte con i motivi di appello, proponendo una non consentita ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01).
4.2. Inoltre i motivi proposti si caratterizzano perché evidentemente reiterativi dei motivi di appello, senza reale confronto con la motivazione resa dalla Corte di appello di Napoli (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 27771001; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello, semplicemente reiterando le argomentazioni proposte in appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01).
4.3. Ricorre, inoltre, nel caso in esame una c.d. doppia conforme. Ne consegue che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv.
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191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, Rv. 252615-01;Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri).
Ciò premesso occorre osservare come il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato e non consentito. La Corte di appello ha reso sul punto un’ampia, persuasiva e approfondita motivazione, ricostruendo puntualmente la dinamica processuale conseguente alla proposta opposizione avverso il decreto penale di condanna, con la quale all’evidenza il ricorrente non si confronta (pag. 2), limitandosi a reiterare le proprie osservazioni difensive sul punto che sono state ampiamente disattese dalla Corte di appello, con richiamo a costanti principi giurisprudenziali, che qui si intendono ribadire, che hanno chiarito come l’interesse ad impugnare debba essere valutato con riferimento alle statuizioni della sentenza di primo grado, che all’evidenza assorbe il decreto opposto e non con riguardo alle eventuali statuizioni contenute nel decreto penale di condanna (Sez. 4, n. 17659 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 276085-02). In tal senso, occorre anche ribadire che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio, nel caso di specie immediato, del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen. è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648-01). Pertanto instaurato il dibattimento, a seguito di opposizione, il decreto penale di condanna è da considerarsi come non più esistente, sicché né il Tribunale, né altro giudice potrebbe dichiarane la nullità. Se tra l’altro intervenisse una declaratoria del genere questa sarebbe inutiliter data in quanto il giudice del merito avrebbe dovuto comunque procedere alla trattazione del processo, pur in presenza di cause di nullità del decreto penale opposto e pronunciarsi nel merito in ordine a tutte le richieste formulate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.1. Il secondo motivo di ricorso non è consentito. Il ricorrente richiamando diverse argomentazioni difensive, contestando le scelte dibattimentali del Tribunale e le osservazioni sul punto rese dalla Corte di appello, con motivazione logica e persuasiva, di fatto tende ad introdurre
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una lettura del merito alternativa non consentita in questa sede. Valgono in tal senso i principi già enunciati ai paragrafi che precedono.
5.2. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica della condotta oggetto di contestazione è manifestamente infondato e genericamente articolato. Difatti, la condotta è stata correttamente ricondotta al paradigma della truffa. La difesa si risolve in concreto in una mera petizione di principio a carattere astratto, non essendo stato in alcun modo provato che il ricorrente fosse insolvente (elemento costitutivo della diversa ipotesi di insolvenza fraudolenta, invocata dalla difesa) e che lo stesso abbia dissimulato il proprio stato di insolvenza. Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 641 cod. pen. non è, infatti, sufficiente che il soggetto agente intendesse sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, ma deve risultare che non poteva far fronte all’obbligazione in ragione del suo stato di insolvenza che venne dissimulato.
La Corte territoriale ha ampiamente argomentato sul punto, con motivazione logica e persuasiva, atteso che ciò che rileva ai fini della sussistenza della truffa, è l’esistenza di raggiri, in quanto, dalla ricostruzione del fatto per come operata dai giudici di merito, risulta che l’imputato ogniqualvolta attraversava per le corsie riservate ai clienti dotati di sistemi di pagamento automatizzati, si accodava a coloro che stavano regolarmente impegnando la relativa corsia e con repentinità li seguiva senza mantenere la normale distanza di percorrenza, guadagnandosi l’uscita. Tale ripetuto modus operandi, realizzato mediante una specifica condotta di tacere posta in essere coscientemente dall’imputato, è elemento ritenuto idoneo dalla Corte di appello, con motivazione condivisibile che non si presta a censure, ad integrare il raggiro del delitto di truffa, in quanto è proprio mediante tali capziosi espedienti che si è indotta in errore la RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo, va ribadito l’orientamento di legittimità espresso da questa Sezione secondo cui integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 18/05/2007, COGNOME, Rv. 237150-01; Sez. 7, n. 33299 del 27/03/2018, COGNOME, Rv. 273701-01). Il delitto di truffa, infatti, si distingue da quello di insolvenza fraudolenta per le modalità della condotta, atteso che nella truffa si simulano artificiosamente circostanze e condizioni non vere per indurre altri
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in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta si dissimula una condizione vera, quale quella di essere insolvente.
Infine, deve altresì ribadirsi, conformemente all’orientamento espresso a Sezioni unite di questa Corte, l’esistenza di un rapporto di sussidiarietà tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 176 comma 17, Cds e le fattispecie penali eventualmente concorrenti e, pertanto, nell’ipotesi dell’omesso pagamento da parte dell’utente dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale mediante artifizi e raggiri ben può configurarsi anche il delitto di truffa (Sez. un., n. 7738 del 9/7/1997, Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 11734 del 06/03/2008, Rv. 239750) essendo presente nella condotta un quid pluris rispetto all’elusione dell’obbligazione. La Corte di appello ha ampiamente motivato sul punto, applicando in modo corretto i principi appena richiamati, ritenendo la ricorrenza della truffa e dunque escludendo la possibilità di considerare ricorrente la contravvenzione evocata dalla difesa.
5.3. Manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso relativo alla asserita assenza, genericità ed apparenza della motivazione della Corte di appello in tema di dosimetria della pena. Il motivo, del tutto reiterativo del motivo di appello, e già solo per tale motivo inammissibile in mancanza di reale confronto con la motivazione della sentenza, non tiene conto dell’esplicito richiamo da parte del giudice di appello alla presenza di una pena effettivamente corrispondente al disvalore del fatto, anche in considerazione della concessione della attenuante dell’aver cagionato un danno di particolare tenuità, in assenza di ulteriori elementi al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nessun ulteriore elemento effettivo è stato riscontrato o allegato dalla difesa, nell’ambito di una motivazione che non appare censurabile e che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola “concessione” da parte del giudice (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270694, nonché Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276044, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita RAGIONE_SOCIALE, che devono essere liquidate in relazione alla attività difensiva svolta nella misura di euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso il 15 settembre 2023.