Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27168 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27168 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia nel procedimento a carico di:
NOME nato in Marocco il 15/09/1980
avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bergamo in data 17/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appell di Brescia
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 16/10/2024 il Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Brescia, pronunciandosi a seguito di richiesta del P.M. di decre penale di condanna, ha assolto NOME dal reato di truffa di cui all’ar 640, co. 2 n. 2 bis, cod. pen., perché il fatto non sussiste.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia deducendo il vizio di omessa motivazione in relazione alla mancata indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto insussistente il delitto di truffa a fronte di un comportamento dell’imputato consistito nell’effettuare sedici passaggi autostradali abusivi, presso dieci stazioni di uscita, in meno di due mesi arrecando al gestore autostradale un danno pari a 565,03.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.La pronuncia assolutoria pur ritenendo provata la condotta materiale dell’imputato, consistita nell’effettuare plurimi passaggi del varco autostradale senza pagare il pedaggio ( dichiarando o di non avere il telepass o denaro contante oppure accodandosi ad altri veicoli che lo precedevano e che avevano il telepass) ha escluso la rilevanza penale del fatto senza nulla argomentare in merito alla seconda modalità esecutiva contestata la quale, come osservato dal Pubblico Ministero impugnante, costituisce una particolare astuzia o accorgimento idoneo ad integrare gli estremi della truffa.
Al riguardo, va ribadito l’orientamento di legittimità espresso da questa Sezione secondo cui integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Rv. 237150; Sez. 7, n. 33299 del 27/03/2018, Rv. 273701). Il delitto di truffa, infatti, si distingue da quello di insolvenz fraudolenta per le modalità della condotta, atteso che nella truffa si simulano artificiosamente circostanze e condizioni non vere per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta si dissimula una condizione vera, quale quella di essere insolvente.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ciò che rileva ai fini della sussistenza della truffa, è l’esistenza di artifici o raggiri. Nella specie, dall ricostruzione del fatto per come operata dal giudice di merito, risulta che l’imputato ogniqualvolta attraversava le corsie riservate ai clienti dotati di sistemi di pagamento automatizzati, si accodava a coloro che stavano regolarmente impegnando la relativa corsia e con repentinità li seguiva senza mantenere la normale distanza di percorrenza, guadagnando così l’uscita. Tale specifico e ripetuto modus operandi è elemento idoneo ad integrare il raggiro del delitto di
truffa, in quanto è proprio mediante tale capzioso espediente che si è indotta in errore la Società Autostrade.
Infine, deve ribadirsi, conformemente all’orientamento espresso a Sezioni Unite di questa Corte, l’esistenza di un rapporto di sussidiarietà tra l’illecit
amministrativo di cui all’art. 176 comma 17, Cds e le fattispecie penali eventualmente concorrenti e, pertanto, nell’ipotesi dell’omesso pagamento da
parte dell’utente dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale mediante artifizi e raggiri ben può configurarsi anche il delitto di truffa (Sez. U., n. 7738
del 9/7/1997, Rv. 208219; Sez. 2, n.11734 del 06/03/2008, Rv. 239750)
essendo presente nella condotta un quid pluris
rispetto all’elusione dell’obbligazione.
3.Per quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 23/04/2025