Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME n.a Reggio Calabria il 2/10/1995 avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila in data 15/9/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; ricorso
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento de
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Sulmona che, in data 7/10/2021, aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole
del delitto di truffa, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in fav della costituita parte civile.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale con unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione c riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa in carenza dell’ingiusto prof dell’altrui danno.
Il difensore denunzia la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte territori che, pur avendo affermato che l’imputato ha tratto beneficio economico dalla condotta truffaldina, ha nondimeno dato atto che il bonifico effettuato dalla p.o. il 27/11/2017 è s successivamente dalla stessa revocato sicché difetta nella specie il requisito dell’ingius profitto con altrui danno poiché la somma bonificata non è mai entrata nella disponibilit dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Dalle conformi sentenze di merito risulta che la p.o., dopo aver concordato per via telematica l’acquisto di un mini escavatore posto in vendita dall’imputato, aveva provveduto a versare un acconto a mezzo bonifico bancario sul conto postale dal medesimo indicatogli. Messosi in viaggio per Lecco, luogo convenuto per la consegna del mezzo, il prevenuto non rispondeva più ai messaggi della vittima che lo avvisava del suo imminente arrivo sicché la stessa si determinava a sporgere querela e “riusciva a revocare l’esecuzione del bonifico eseguito attraverso contatti con la propria banca, recuperando la somma versata a titolo di acconto” (sent. Trib. pag. 3).
2.Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità il delitto di tr contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on-line”, in cui il pagamento da pa della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione de somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. 2 , n. 10570 del 21/02/2023, Rv. 284424-01; n. 54948 del 16/11/2017, Rv. 271761-01; n. 48027 del 20/10/2016, Rv. 268369-01).
Detto principio deve trovare applicazione anche con riguardo alle carte poste pay Evolution che, caratterizzate da funzionalità più avanzate rispetto a quelle tradizionali, hanno un IBAN associato e consentono accrediti mediante bonifici.
2.1 Nella specie risulta acclarato che la p.o. ha utilmente revocato il bonifico effettu in favore dell’imputato e deve conseguentemente ritenersi che il reato di truffa non si pervenuto a consumazione per difetto dell’elemento costitutivo del profitto ingiusto con correlato danno. Restano integrati, nondimeno, gli estremi del tentativo ex art. 56,640
comma 2 n. 2 bis, cod.pen. e in tal senso deve essere riqualificata la condotta contestata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 640, comma 2 n. 2 bis cod.pen., rinvia all Corte di Appello di Perugia per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente