Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 243 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 243 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il COGNOME si contesta la sussiste dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 640 co.2, n. 2 bis cod. pen., denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a no dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto de sviluppo argonnentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentati senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni process (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., nella parte in cui evid che: a) la persona offesa eseguiva un bonifico sulla carta Postepay intestata a un tale COGNOME COGNOME l’aveva consegnata al ricorrente; b) l’amministratore di sostegno del COGNOME intimava COGNOME di disattivare le carte Postepay intestate al COGNOME e in uso al ricorrente; c) il affermava di averle cedute ad un soggetto che, tuttavia, non è stato mai identificato; d messaggistica Whatsapp intercorsa tra il COGNOME e la compartecipe dimostra l’esistenza di u accordo criminoso con il COGNOME i due imputati convenivano di utilizzare la carta Postep intestata al COGNOME, al fine di occultare la propria identità personale all’atto di p l’importo pagato dalla persona offesa;
che il secondo motivo di ricorso, con il COGNOME si contesta la sussistenza dell’elemen oggettivo del reato de quo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito, nella parte in cui rileva che gli artifici e raggiri sono consistiti nel pubb marketplace di Facebook un annuncio di vendita di un elettrodomestico da cucina, così inducendo in errore la persona offesa sulla serietà dell’offerta e sulla reale disponibili bene e nel ricorso ad un ignaro intestatario di una Carta Postepay, associata ad un IBAN di un soggetto affetto da grave disturbo mentale al fine di nascondere l’identità dell’imputat consumazione della frode;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH