Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9283 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9283 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo fondato su profili di censura che, reiterando quelli proposti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, risultano privi di specificità e meramente apparenti;
che, infatti, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi d diritto consolidati in materia nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex plurimis, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, COGNOME, non massimata), secondo cui l’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce elemento di decisiva rilevanza al fine dell’affermazione di responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estr identificativi furono comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita (si veda la pag. 2 della impugnata sentenza, sulla mancanza di concreti elementi di riscontro a sostegno di una ricostruzione alternativa, tenuto conto dell’assenza di una denuncia da parte dell’imputato di smarrimento della carta prepagata o del furto di identità, nonché sull’omessa prospettazione di tale circostanza nel corso del giudizio di primo grado);
che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito congruamente motivato (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza) in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi dell’aggravante in parola, indicando gli specifici vantaggi derivat all’imputato dall’aver agito per mezzo della rete, in linea con l’indirizzo dell giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017,Rv.269893;Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016,R v. 268450);
che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deve osservarsi che, non avendo l’odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza impugnata in relazione alla sintesi dei motivi di appello ed alle conclusioni difensive (si veda pag. 3 della (i t impugnata sentenza), tale censura non risulta essere stata previamente 1 , prospettata come motivo di appello, né risulta essere stato sollecitato l’esercizio
del relativo potere officioso da parte del giudice di merito, cosicché la sua deduzione deve ritenersi non consentita per la prima volta in questa sede, comportando una inammissibile interruzione della catena devolutiva (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di, Rv. 274346 – 01; Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 – 01);
che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa disapplicazione della recidiva, nonché all’eccessività dell’aumento di pena stabilito in applicazione di tale aggravante, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, confermando la sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei precedenti specifici dell’imputat della totale indifferenza dimostrata rispetto alle precedenti condanne, nonché della notevole e accresciuta capacità criminale dimostrata con la condotta in esame, caratterizzata – peraltro – da un’evidente serialità e da modalità particolarmente insidiose (si veda pag. 7 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.