Truffa online: la responsabilità penale del titolare della carta prepagata
La crescente diffusione degli acquisti su internet ha purtroppo portato a un aumento dei casi di truffa online. Una situazione classica è quella in cui un utente acquista un prodotto, effettua il pagamento ma non riceve mai la merce. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il titolare della carta su cui viene accreditato il prezzo è direttamente responsabile, a meno che non fornisca prove convincenti del contrario. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Vendita Online Mai Conclusa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un uomo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa. La dinamica era semplice e tristemente comune: l’imputato aveva messo in vendita un bene su una piattaforma online, aveva comunicato all’acquirente i dati di una carta prepagata per il pagamento e, una volta ricevuto l’accredito, non aveva mai spedito l’oggetto.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici avessero travisato le prove e che la motivazione della condanna fosse carente. La sua difesa si basava sull’ipotesi che la carta a lui intestata potesse essere stata utilizzata da terze persone a sua insaputa, cercando così di allontanare da sé ogni responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le lamentele dell’imputato fossero generiche e riproponessero questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una motivazione logica e giuridicamente ineccepibile, aveva già confermato la colpevolezza dell’uomo.
I Principi Giuridici sulla Truffa Online
La Corte ha colto l’occasione per richiamare i suoi precedenti orientamenti in materia di truffa online. Viene configurato il delitto di truffa contrattuale quando un soggetto mette in vendita un bene su internet con il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro, senza avere alcuna intenzione di consegnare la merce. L’obiettivo è unicamente quello di conseguire un profitto ingiusto.
le motivazioni: Perché il Titolare della Carta è Responsabile?
Il punto centrale della decisione risiede nell’analisi del ruolo del titolare dello strumento di pagamento. Secondo la Cassazione, l’incameramento del profitto su una carta prepagata intestata all’imputato è un elemento di ‘decisiva rilevanza’ per stabilirne la responsabilità. Il fatto che siano stati proprio i dati identificativi di quella carta ad essere stati comunicati all’acquirente per il pagamento al momento della vendita è una circostanza che attribuisce al titolare un ruolo essenziale nella consumazione del reato. La Corte ha inoltre evidenziato come l’imputato non avesse mai sporto denuncia per un presunto uso indebito della sua carta da parte di terzi, rendendo la sua versione dei fatti priva di qualsiasi riscontro e, dunque, non plausibile.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche per Chi Vende e Compra Online
Questa ordinanza consolida un principio di grande importanza pratica. Chi mette a disposizione la propria carta prepagata o il proprio conto corrente per una transazione online si assume la responsabilità del buon fine dell’operazione. Non è sufficiente, in caso di problemi, sostenere di essere stati a propria volta vittime di un inganno o che altri abbiano usato i propri dati. Per escludere la propria responsabilità penale in un caso di truffa online, è necessario fornire una ricostruzione alternativa dei fatti che sia credibile e supportata da elementi concreti, come ad esempio una denuncia di smarrimento o di utilizzo fraudolento della carta presentata prima della transazione illecita. Per gli acquirenti, questo principio offre una maggiore tutela, poiché individua con più certezza il soggetto a cui attribuire la responsabilità della frode.
Chi vende online e non spedisce la merce commette il reato di truffa online?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, la condotta di chi mette in vendita un bene su un sito internet, incassa il prezzo e poi non consegna l’oggetto all’acquirente configura il delitto di truffa, in quanto si induce la controparte a pagare con il solo scopo di ottenere un profitto ingiusto.
Il titolare di una carta prepagata è sempre responsabile se viene usata per una truffa online?
Secondo la sentenza, ricevere il pagamento su una carta prepagata di cui si sono forniti i dati all’acquirente è un elemento di decisiva rilevanza per affermare la responsabilità del titolare. Per escluderla, il titolare dovrebbe dimostrare in modo plausibile di non essere coinvolto, ad esempio provando di aver denunciato un uso illecito della carta da parte di terzi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21729 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 05/09/1981 in GERMANIA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per travisamento della prova, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., oltre ch manifestamente infondato, risulta privo di specificità, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello, la quale, con congrue argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, evidenziando l’irrilevanza degli assunti difensivi, ha ritenuto sussistent tutti i presupposti richiesti ai fini dell’integrazione della fattispecie ascr all’odierno ricorrente (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza sull’ingiusto profitto confluito sulla carta PostePay intestata al ricorrente sull’assenza di una denuncia da parte di quest’ultimo circa l’indebito utilizzo di tale carta ad opera di terzi, sulla mancanza di una ricostruzione alternativa plausibile fornita dalla difesa);
che, infatti, questa Corte ha chiarito come configuri il delitto di truffa contrattuale «la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01). L’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente costituisce, pertanto, un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i c estremi identificativi furono comunicati all’acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell’illecito» (così, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.